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Ordinanza

Ordinanza n. 145/2026 - Brescia, Sezione 2

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia - della deliberazione consiliare n. 51 di data 28 novembre 2019, allegato A, nella parte in cui stabilisce che il canone per la concessione di aree demaniali destinate a ospitare infrastrutture di telecomunicazioni è pari a euro 1.000 per ogni metro lineare di altezza dell’impianto; - della nota della struttura Servizi e Opere del Sistema Portuale Mantovano – Navigazione prot. n. GE 2026/0004006 di data 23 gennaio 2026, con la quale è stato chiesto il saldo del canone 2025 relativo a un’area demaniale in località Porto di Mantova Valdaro, calcolato mediante applicazione delle tariffe di cui alla deliberazione consiliare n. 51/2019;

Giustizia amministrativa202600333

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Brescia, Sez. IIOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: deliberazione consiliare che stabilisce le tariffe dei canoni per infrastrutture di telecomunicazioni su aree demaniali e richiesta di saldo del canone 2025

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La ricorrente impugna la deliberazione consiliare n. 51/2019, nella parte in cui determina il canone per le infrastrutture di telecomunicazioni in euro 1.000 per ogni metro lineare di altezza dell'impianto, nonché la nota del 23 gennaio 2026 con cui la Provincia ha richiesto il saldo del canone 2025, quantificato in euro 28.379,58, applicando tale tariffa. La concessione originaria, relativa a un'area demaniale portuale di 40 mq, aveva durata novennale e prevedeva un canone annuo di euro 8.500, soggetto a rivalutazione ISTAT-FOI. La ricorrente deduce, da un lato, l'illegittimità sopravvenuta della disciplina tariffaria provinciale per contrasto con il canone unico patrimoniale previsto dall'art. 1, commi 816-836, della legge n. 160/2019 e, in particolare, con il comma 831-bis, che per le infrastrutture di comunicazione elettronica stabilisce un canone annuo calmierato di euro 800 per impianto, senza ulteriori oneri finanziari salvo rivalutazione. Dall'altro lato, contesta la nota applicativa per erronea valutazione dei presupposti, sostenendo che la concessione riguardi un'area inferiore a 50 mq e che quindi la tariffa prevista per infrastrutture superiori a tale superficie non sia applicabile.

La decisione

Il TAR non definisce la domanda cautelare e dispone un'istruttoria a carico della Provincia, rinviando la trattazione cautelare al 17 giugno 2026. Il Collegio ritiene che la controversia non riguardi il mero calcolo di una singola rata, ma la legittimità dell'impianto tariffario generale provinciale, avente natura regolamentare, con conseguente giurisdizione del giudice amministrativo ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. b), c.p.a. Ritiene inoltre attuale l'interesse a ricorrere, poiché l'impianto continua a occupare l'area e la Provincia ha già applicato la disciplina tariffaria contestata, anche nelle more del rinnovo della concessione. Il TAR rileva che, per l'occupazione di aree comunali e provinciali da parte di infrastrutture di comunicazione elettronica, il riferimento normativo è il canone unico patrimoniale e, in particolare, il regime calmierato dell'art. 1, comma 831-bis, della legge n. 160/2019. Tuttavia, poiché l'area appartiene al demanio regionale ed è gestita dalla Provincia in forza della normativa regionale, occorre chiarire se il regime calmierato si applichi in base all'ente gestore o al proprietario. Devono inoltre essere approfonditi gli aspetti relativi alle condizioni di mercato e al bilanciamento tra valorizzazione del demanio e modernizzazione della rete di telecomunicazioni. La Provincia dovrà precisare: l'eventuale controllo regionale sui canoni del demanio lacuale; l'oggetto della concessione e l'eventuale inclusione di servizi accessori; le modalità di calcolo della superficie occupata; la possibile qualificazione dell'occupazione eccedente i 40 mq come occupazione del sottosuolo mediante cavi e condutture; la presenza, nelle vicinanze, di aree private destinate o idonee a ospitare impianti di telecomunicazioni. La relazione istruttoria dovrà essere depositata entro il 4 giugno 2026. Spese non disciplinate nel testo.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare; la trattazione della domanda cautelare è stata rinviata dopo lo svolgimento dell'istruttoria.

  • art. 133, comma 1, lett. b), c.p.a.

    Attribuisce al giudice amministrativo la cognizione sulle controversie relative ai rapporti di concessione di beni pubblici, ritenuta applicabile perché la controversia investe l'impianto tariffario generale della concessione demaniale.

  • art. 1, commi 816-836, legge 27 dicembre 2019, n. 160

    Disciplina il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, indicato dal TAR come riferimento normativo attuale per l'occupazione di aree comunali e provinciali.

  • art. 1, comma 831-bis, legge 27 dicembre 2019, n. 160

    Per le infrastrutture di comunicazione elettronica l’art. 1 comma 831-bis della legge 160/2019 fissa un canone annuo pari a 800 euro per ogni impianto senza altri oneri finanziari, tranne la rivalutazione.

    Prevede un canone annuo calmierato per le infrastrutture di comunicazione elettronica; il TAR deve ancora stabilire se tale regime si applichi all'occupazione di demanio regionale gestito dalla Provincia.

  • art. 8, comma 6, legge regionale Lombardia 27 dicembre 2006, n. 30

    È richiamato quale base della gestione provinciale del demanio regionale interessato dalla concessione.

Massime di principio

  • La controversia sulla legittimità dell'impianto tariffario generale adottato dall'ente concedente per le concessioni di beni demaniali appartiene alla giurisdizione del giudice amministrativo, anche quando sia stata formalmente attivata mediante una richiesta di pagamento riferita a una singola annualità.
  • La pendenza della procedura di rinnovo della concessione non esclude l'attualità dell'interesse a ricorrere quando il bene o l'impianto continuino a essere utilizzati e l'amministrazione abbia già applicato la disciplina tariffaria contestata.
  • Per le infrastrutture di comunicazione elettronica, l'applicabilità del canone unico patrimoniale calmierato deve essere verificata anche quando l'area appartenga a un ente pubblico diverso da quello che gestisce la concessione; occorre accertare il rilievo giuridico della proprietà e della gestione del bene demaniale.
  • Nella determinazione dei canoni relativi a infrastrutture di telecomunicazioni su beni demaniali, la valutazione della disciplina applicabile deve considerare sia l'interesse pubblico alla tutela e valorizzazione del demanio sia l'interesse pubblico alla modernizzazione della rete, anche alla luce delle concrete condizioni di mercato.

Come è indicizzato

MaterieConcessioni demaniali idriche, lacuali e portualiTelecomunicazioni e impianti radioGiurisdizione e riparto
RamiDemanio e patrimonio pubblicoEnergia, infrastrutture e comunicazioniProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizionePonderazione degli interessi e interesse pubblicoDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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