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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36266/2025 del 06/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile il reclamo avverso il decreto di sequestro preventivo sul denaro ritenuto profitto del reato. La difesa deduceva violazione dell'art. 606, comma 1, lett. c ed e, cod. proc. pen., per falsa applicazione dei presupposti di inammissibilità e per manifesta illogicità della motivazione in ordine alla presunta carenza di interesse all'impugnazione, richiamando altresì gli artt. 322, 324, 568 comma 4, 591 comma 1 lett. a e le disposizioni di attuazione (art. 104 disp. att. cod. proc. pen.).

La decisione

Il ricorrente ha rinunciato al ricorso (comunicazione di rinuncia il 25/09/2025); la Corte ha rilevato la sopravvenuta carenza di interesse e ha dichiarato il ricorso inammissibile. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali, ma non al versamento della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, in considerazione della tempestività della comunicazione della rinuncia rispetto alla revoca medio tempore del provvedimento (8/08/2025) e alla data dell'udienza (09/10/2025), conformemente al principio giurisprudenziale secondo cui la sanzione richiede una colpa non ravvisabile nel caso concreto (richiamata Sez. 5, n. 23636 del 21/03/2018, Horvat).

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, cod. proc. pen.

    Norma sulle ipotesi di cassazione; invocata dal ricorrente per censurare la motivazione e la presunta errata applicazione dei presupposti di inammissibilità

  • artt. 322, 324, 568 comma 4, 591 comma 1 lett. a, cod. proc. pen.

    Norme procedurali richiamate dall'impugnante a sostegno della tesi di vizio motivazionale e di falsa applicazione dei presupposti per dichiarare l'impugnazione inammissibile

  • art. 104 disp. att. cod. proc. pen.

    Disposizioni di attuazione richiamate per profili processuali collegati alla impugnazione cautelare

  • art. 610 comma 5 e art. 611 comma 1-bis cod. proc. pen.

    Norme sul rito e sulla trattazione in camera di consiglio senza presenza delle parti; richiamate per la correttezza della modalità di trattazione del ricorso

  • Giurisprudenza: Sez. 5, n. 23636 del 21/03/2018 (Horvat, Rv. 273325-01)

    Principio secondo cui, se l'inammissibilità del ricorso deriva da sopravvenuta carenza di interesse non imputabile al ricorrente (es. revoca del provvedimento impugnato), è possibile condannare il ricorrente alle spese processuali senza irrogare la sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende quando manchi colpa omissiva o dilatoria

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso durante il giudizio determina in genere la sopravvenuta carenza di interesse e l'inammissibilità del ricorso, impedendo la decisione nel merito delle censure.
  • Se la perdita di interesse nasce da un atto non imputabile al ricorrente (es. revoca del provvedimento impugnato), il giudice può limitarsi a condannare alle spese processuali senza imporre la sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende, purché la comunicazione della rinuncia sia tempestiva.
  • La tempestività della comunicazione di rinuncia rispetto alla sopravvenienza che giustifica la rinuncia (e all'udienza) è rilevante per evitare la sanzione: rinunce tempestive riducono il rischio di essere considerati colpevoli di esercizio infondato del diritto di impugnazione.
  • Quando si intende far valere questioni di diritto (violazione di norme procedurali o motivazionali), è preferibile non rinunciare prima della pronuncia sul merito, perché la rinuncia estingue l'interesse e impedisce l'accertamento delle censure in Cassazione.
  • In caso di sopravvenuta revoca del provvedimento impugnato, valutare la tempestività della rinuncia e documentare la non imputabilità dell'evento al ricorrente per ridurre il rischio di sanzioni accessorie.

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