Cassazione Penale, Sentenza n. 5844/2024 del 09/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha rigettato l'istanza di riconoscimento della continuazione tra due pronunce penali: a) sentenza della Corte d'appello di Catanzaro del 17/06/2003 (irrevocabile 12/02/2004) per il reato di cui all'art. 640 c.p. (ricettazione/circa la frode accertata in Soriano Calabro il 31/05/1998); b) sentenza della Corte d'appello di Catanzaro del 17/06/2003 (irrevocabile 28/11/2008) per reati previsti dagli artt. 73 c.1 e 4 e art. 80 del D.P.R. n. 309/1990 (illeciti in materia di stupefacenti commessi il 03/05/1998 e il 18/07/1998). Il ricorrente sosteneva che vi fosse contiguità temporale e un nesso teleologico: il profitto derivante dalla ricettazione sarebbe stato utilizzato per acquistare sostanze stupefacenti, dunque le condotte realizzerebbero un unico disegno criminoso.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso come infondato. Ha confermato la valutazione del giudice dell'esecuzione secondo cui non sussisteva l'unicità del disegno criminoso: le condotte erano eterogenee, mancavano elementi indiziari esterni significativi che provassero una pianificazione unitaria fin dall'inizio e la sola coincidenza del luogo non è sufficiente. La Corte ha richiamato la giurisprudenza consolidata secondo cui per riconoscere la continuazione è necessaria la prova che, al momento del primo reato, i successivi fossero già programmati almeno nelle loro linee essenziali; la circostanza che i proventi di un reato siano stati impiegati per commettere un altro non determina automaticamente la continuazione. Conseguentemente il ricorso è rigettato e il ricorrente è condannato alle spese del procedimento ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 640 codice penale
Individua il reato per cui è stata emessa una delle sentenze impugnate (frode/ricettazione); citato per contestualizzare le fattispecie oggetto della richiesta di continuazione
art. 73 d.P.R. n. 309/1990
Norma sulle sanzioni per illeciti in materia di stupefacenti, usata per identificare le condanne cui si voleva collegare la continuazione
art. 80 d.P.R. n. 309/1990
Aggravante prevista dalla normativa sugli stupefacenti, richiamata in relazione alle condanne per droga menzionate nel ricorso
art. 616 codice di procedura penale
Norma che dispone le spese processuali in caso di rigetto del ricorso; applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento
Giurisprudenza consolidata (Sez. 4, n. 16066/2008; Sez. 1, n. 37555/2015; Sez. U, n. 28659/2017 e altri precedenti richiamati)
Richiamati i principi giurisprudenziali secondo cui il riconoscimento della continuazione richiede l'unicità del disegno criminoso, dimostrabile mediante indici esteriori significativi (omogeneità delle violazioni, contiguità spazio-temporale, pianificazione delle successive violazioni fin dal primo episodio); inoltre la mera contiguità spazio-temporale o l'impiego dei proventi di un reato per commetterne un altro non sono di per sé sufficienti
Massime di principio
- La continuazione richiede l'esistenza di un unico disegno criminoso: deve emergere che, già al momento del primo reato, l'autore avesse previsto i reati successivi almeno nelle loro linee essenziali
- Indizi utili per dimostrare la continuazione sono l'omogeneità delle fattispecie, la contiguità spazio-temporale, modalità operative analoghe, una sistematicità e una pianificazione ricorrente; la sola coincidenza del luogo non è sufficiente
- Il nesso teleologico (uso dei proventi di un reato per commettere un altro) non produce automaticamente la continuazione: si tratta di istituto distinto che può aggravare il profilo di responsabilità ma non soppianta la necessità di provare l'unità di ideazione
- In assenza di prove esteriori concrete di un progetto criminoso unitario (documenti, flussi finanziari riconducibili al medesimo piano, comunicazioni organizzative, modalità ripetute e prevedibili), il giudice può legittimamente escludere la continuazione anche se i reati sono vicini nel tempo e nello spazio
- Per migliorare la probabilità di riconoscimento della continuazione, la difesa dovrebbe fornire elementi fattuali che dimostrino la programmazione preventiva dei reati (es. collegamenti economici dimostrabili, prove di pianificazione o coordinamento, ripetitività e comuni modalità operative)
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