Cassazione Penale, Ordinanza n. 06725/2026 del 18/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato aveva definito il giudizio con sentenza di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. davanti al GIP, per concorso in rapina aggravata e concorso in lesioni personali volontarie aggravate commessi ai danni della persona offesa in occasione di un'aggressione avvenuta il 13 dicembre 2024. Contro tale decisione il difensore ha proposto ricorso per cassazione deducendo: 1) violazione di legge per mancata autorizzazione a partecipare all'udienza di definizione del 3 dicembre 2025, essendo l'imputato agli arresti domiciliari e avendo ottenuto autorizzazioni nelle udienze precedenti; 2) vizio di motivazione sulla qualificazione giuridica del fatto, con particolare riferimento alla circostanza aggravante dell'uso dell'arma, che si assumeva non coerente con le videoriprese e con quanto riferito dalla persona offesa; 3) violazione di legge e vizio motivazionale per il rigetto dell'istanza di accesso alla giustizia riparativa, proposta dal difensore procuratore speciale e respinta dal GIP con ordinanza separata.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso con procedura de plano. Ha ritenuto il primo motivo non consentito dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., oltre che generico e manifestamente infondato, perché non risultava documentata una tempestiva richiesta dell'imputato di presenziare all'udienza di definizione e non era indicato alcun concreto pregiudizio difensivo, essendo presente il difensore e trattandosi di sentenza conforme al concordato. Ha inoltre ritenuto anche il secondo e il terzo motivo non consentiti, poiché il ricorso avverso sentenza ex art. 444 c.p.p. è ammesso solo per specifici vizi tipizzati dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; nel caso concreto non emergeva alcun errore manifesto nella qualificazione giuridica o nella contestazione dell'aggravante, mentre la censura sulla giustizia riparativa era generica e comunque superata dalla successiva richiesta di patteggiamento accolta. Conseguentemente ha condannato il ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 444 cod. proc. pen.
La sentenza impugnata era una decisione di applicazione della pena concordata tra le parti; il controllo di legittimità è quindi limitato ai soli vizi tipizzati.
art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Nel ricorso contro sentenza di patteggiamento sono deducibili solo i motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.
art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
È stata richiamata come base formale dei motivi relativi a violazione di legge processuale, ma la Corte ha escluso l'ammissibilità delle doglianze nei limiti dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
È stata richiamata per il vizio di motivazione, ma la Corte ha ritenuto la censura non consentita nel perimetro del ricorso contro patteggiamento, salvo i casi tipizzati.
art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Invocato dalla difesa per sostenere la nullità assoluta derivante dalla mancata autorizzazione a partecipare all'udienza.
art. 125 cod. proc. pen.
Richiamato in relazione al vizio motivazionale nell'ordinanza di rigetto della richiesta di giustizia riparativa.
art. 129-bis cod. proc. pen.
Norma che disciplina l'accesso alla giustizia riparativa e sulla quale il GIP aveva emesso l'ordinanza di rigetto impugnata.
art. 610 cod. proc. pen.
Il ricorso è stato trattato con procedura de plano.
art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Consente la declaratoria de plano di inammissibilità del ricorso.
art. 616 cod. proc. pen.
Fondamento della condanna alle spese processuali e al pagamento della sanzione pecuniaria alla Cassa delle Ammende.
art. 110 cod. pen.
Richiamato quale titolo di concorso di persone nel reato per i delitti contestati.
art. 628, commi 2 e 3, n. 1, cod. pen.
Norma incriminatrice della rapina aggravata contestata al capo A.
art. 582 cod. pen.
Norma base delle lesioni personali volontarie contestate al capo B.
art. 585, commi 1, 2, n. 2, cod. pen.
Aggravante applicata alle lesioni personali contestate.
art. 61, n. 2, cod. pen.
Ulteriore aggravante contestata per le lesioni personali volontarie.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione avverso sentenza di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. i motivi sono ammessi solo nei limiti tassativi stabiliti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; censure estranee a tale perimetro sono inammissibili.
- La doglianza relativa alla partecipazione dell'imputato detenuto o sottoposto a misura restrittiva all'udienza camerale è rilevante solo se risulti una tempestiva e documentata manifestazione della volontà di comparire; in mancanza, la censura è generica e non può fondare nullità.
- In presenza di patteggiamento, la qualificazione giuridica del fatto può essere censurata solo se l'errore sia manifesto e immediatamente percepibile rispetto al capo di imputazione; non sono ammesse contestazioni che richiedano una rivalutazione del merito o delle prove.
- La contestazione di una ordinanza che rigetta l'accesso alla giustizia riparativa, se proposta in modo generico e senza specifici riferimenti ai passaggi motivazionali censurati, non supera il vaglio di ammissibilità; inoltre, la successiva definizione del processo con patteggiamento può rendere la questione priva di rilievo concreto.
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