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Sentenza

Sentenza n. 7276/2026 - Roma, Sezione 1T

per l’annullamento a) della Determinazione Dirigenziale A1400A-Sanità e Welfare del 14/12/2022 (ATTO DD 2426/A1400A/2022) assunta dal Direttore del Settore Sanità e Welfare della Regione Piemonte, avente ad oggetto: “Approvazione elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggetti a ripiano per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, 2018 ai sensi dell’art. 9 ter, comma 9 bis del D.L. 78/2015, convertito in L. 125/2015”, unitamente all’Allegato 1 approvato con la predetta determina, in parte qua relativamente alla posizione della ricorrente; di ogni altro atto presupposto o connesso, ed in particolare: b) del Decreto del Ministero della Salute assunto di concerto con il Ministero dell’Economia e Finanze datato 06/07/2022 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 15/09/2022), ad oggetto “certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”, ivi comprese le tabelle ad esso allegate che ne costituiscono parte integrante e sostanziale; c) della circolare del Ministero della Salute datata 29/07/2019, prot. n. 22413, contenente “Indicazioni operative per l’applicazione delle disposizioni previste dall’articolo 9-ter, commi 8 e 9, del decreto-legge 18 giugno 2015, n. 78”; d) dell’intesa della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome assunta il 14.09.2022; e) dell’intesa raggiunta dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 28/09/2022; f) del Decreto del Ministero della Salute datato 06/10/2022, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 26.10.2022, ad oggetto “Adozione delle linee guida propedeutiche all’emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018”; g) dell’Accordo adottato in data 07/11/2019 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano (rep. Atti n. 181/CSR), denominato “Accordo ai sensi dell’art. 9-ter del Decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazione dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sulla proposta del Ministero della Salute di individuazione dei criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l’acquisto di dispositivi medici e di modalità di ripiano per gli anni 2015-2016-2018-2018”; h) per quanto occorra, delle deliberazioni dei Direttori Generali delle Aziende sanitarie regionali richiamate nel corpo dell’impugnata Determinazione di ripiano, con le quali è stato validato e certificato il fatturato relativo agli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 per singolo fornitore di dispositivi medici; previa rimessione alla Corte Costituzionale della questione di legittimità costituzionale dell’art. 9-ter del Decreto Legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con Legge 6 agosto 2015, n. 125, come successivamente integrato e modificato, in relazione agli artt. 3, 32, 41, 42, 53, 97 e 117, comma 1, della Costituzione; e previa rimessione alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea della questione pregiudiziale relativa alla conformità dell’art. 9-ter del Decreto Legge n. 78/2015 con le Direttive 2004/18/CE, 2006/112/CE e 2014/24/UE, con l’art. 1 del Primo Protocollo Addizionale alla CEDU, con gli artt. 28, 30, 34, 36, 168 e 169 del TFUE, con gli artt. 16 e 52 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea (c.d. Carta di Nizza).

Giustizia amministrativa202303247

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III QuaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: determinazione regionale di approvazione degli elenchi delle aziende fornitrici soggette al payback per gli anni 2015-2018, unitamente agli atti statali e interistituzionali presupposti

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazioni sanitarie)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato la determinazione della Regione Piemonte relativa alla propria inclusione negli elenchi delle aziende soggette al ripiano del superamento del tetto di spesa per dispositivi medici negli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, nonché il decreto ministeriale di certificazione del superamento dei tetti, le circolari, le intese, le linee guida, l'accordo interistituzionale e gli atti di validazione del fatturato. Ha dedotto censure fondate sia sull'illegittimità costituzionale e unionale dell'art. 9-ter del d.l. 78/2015, sia su vizi propri degli atti impugnati, chiedendo anche la rimessione della questione alla Corte costituzionale e di quella pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea. Nel corso del giudizio è entrata in vigore una disciplina sopravvenuta che consentiva alle aziende di estinguere gli obblighi relativi agli anni 2015-2018 mediante il versamento del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali. La ricorrente ha dichiarato di avere effettuato il versamento e ha chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere o, comunque, di sopravvenuta carenza di interesse.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, senza esaminare le censure di merito, le questioni di legittimità costituzionale e quelle pregiudiziali europee. Il versamento della quota ridotta del 25 per cento ha reso sostanzialmente inutile l'eventuale annullamento degli atti impugnati. Il Collegio ha distinto la sopravvenuta carenza di interesse dalla cessazione della materia del contendere: quest'ultima richiede un'integrale soddisfazione dell'interesse azionato derivante dall'operato successivo della pubblica amministrazione, mentre la carenza di interesse ricorre quando un atto o fatto sopravvenuto rende inutile la decisione oppure quando la parte dichiara di non avere più interesse. La cessazione della materia del contendere non è stata dichiarata anche perché mancavano gli adempimenti comunicativi posti dalla novella a carico delle Regioni e delle Province autonome. Le spese sono state integralmente compensate per la decisione in rito e la complessità della materia.

Norme richiamate

  • art. 9-ter d.l. 78/2015, convertito dalla l. 125/2015

    oggetto del meccanismo di payback per i dispositivi medici

    La norma costituisce la disciplina primaria degli obblighi di compartecipazione delle aziende fornitrici al ripiano del superamento dei tetti di spesa regionali per dispositivi medici.

  • art. 7, comma 1, d.l. 95/2025, convertito dalla l. 118/2025

    Per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 gli obblighi ... si intendono assolti con il versamento ... della quota del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali

    Il versamento integrale della quota ridotta estingue l'obbligazione delle aziende per gli anni considerati e rende sostanzialmente inutile l'eventuale annullamento degli atti impugnati, determinando il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Richiamato in relazione alla trattazione della causa nell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.

Massime di principio

  • La sopravvenienza di un atto o fatto che renda sostanzialmente inutile l'eventuale annullamento del provvedimento impugnato determina la sopravvenuta carenza di interesse e l'improcedibilità del ricorso.
  • La cessazione della materia del contendere presuppone che l'operato successivo della pubblica amministrazione abbia integralmente soddisfatto l'interesse azionato mediante un nuovo assetto satisfattivo del rapporto controverso; in mancanza di tale integrale soddisfazione, ma in presenza di inutilità concreta della decisione, deve essere dichiarata l'improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse.
  • La dichiarazione della parte di non avere più interesse alla decisione costituisce, secondo la giurisprudenza amministrativa richiamata, una distinta ragione idonea a fondare la sopravvenuta carenza di interesse.

Come è indicizzato

MaterieDisciplina professionaleEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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