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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21704/2025 del 28/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (consorzio)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione di un'ingiunzione di pagamento notificata da una società concessionaria della riscossione per conto di un consorzio di bonifica, relativa a contributi consortili dovuti per l'annualità 2011. Il giudice di primo grado aveva dichiarato inammissibile l'opposizione per mancata previa impugnazione dell'avviso di pagamento; la CTR ha riformato tale decisione, confermando però nel merito l'ingiunzione e condannando il contribuente alle spese. In cassazione il ricorrente ha dedotto cinque motivi: 1) illegittimità dell'ingiunzione fiscale perché, dopo l'abrogazione invocata, il consorzio non sarebbe più legittimato a usare tale strumento neppure tramite società concessionaria; 2) violazione dell'art. 115 c.p.c. per avere la CTR ritenuto provata la pretesa sulla base di una perizia del consorzio contestata dal contribuente e per avere disatteso la richiesta di CTU; 3) violazione delle norme sui contributi di bonifica, sostenendo la contraddittorietà della sentenza tra affermazione del vantaggio effettivo/fondiario e sufficienza della sola pubblicazione degli atti di classifica e perimetrazione; 4) omessa considerazione del giudicato formatosi in altro giudizio tra le stesse parti, che avrebbe escluso il presupposto del contributo per assenza di benefici sul fondo; 5) violazione dell'art. 91 c.p.c. per la condanna alle spese del grado di appello nonostante l'accoglimento dell'appello contro la declaratoria di inammissibilità.

La decisione

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo affermando che l'ingiunzione fiscale ex r.d. n. 639/1910 non è stata abrogata e continua a operare come strumento di riscossione alternativo al ruolo, residuando la sua funzione di accertamento. Ha respinto il secondo motivo perché la doglianza mirava in realtà a una rivalutazione del merito e del materiale istruttorio, attività preclusa in cassazione; ha inoltre escluso un obbligo del giudice di disporre consulenza tecnica d'ufficio. Ha rigettato il terzo motivo rilevando che, in materia di contributi di bonifica, l'inclusione dell'immobile nel perimetro di contribuenza e nel piano di classifica comporta una presunzione di vantaggio fondiario e trasferisce sul contribuente l'onere di contestare specificamente il provvedimento o il suo contenuto. Ha respinto il quarto motivo richiamando i principi sul giudicato esterno nelle imposte periodiche: il giudicato vincola solo su elementi stabili o tendenzialmente permanenti, non sui benefici relativi alle singole annualità contributive. Ha infine dichiarato infondato il quinto motivo, perché le spese sono state poste a carico della parte soccombente. Nessuna statuizione sulle spese del giudizio di cassazione, essendo gli intimati rimasti tali. È stato inoltre dato atto dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo a carico del ricorrente.

Norme richiamate

  • artt. 1 e 2 R.D. n. 639/1910

    L'ingiunzione fiscale prevista dal regio decreto resta uno strumento utilizzabile per la riscossione coattiva e, nella funzione richiamata dalla Corte, conserva efficacia come atto amministrativo impositivo e di accertamento della pretesa.

  • art. 130 d.P.R. n. 43/1988

    L'abrogazione richiamata non ha avuto portata demolitoria integrale sull'ingiunzione fiscale; ha riguardato la disciplina della riscossione coattiva con ruolo, non eliminando lo strumento dell'ingiunzione nel suo residuo ambito di accertamento.

  • art. 52, comma 6, d.lgs. n. 446/1997

    È evocato dal ricorrente per contestare il potere del consorzio di ricorrere all'ingiunzione fiscale; la Corte non ne accoglie l'assunto, ritenendo comunque persistente la legittimazione allo strumento.

  • art. 115 c.p.c.

    La violazione di tale norma non può essere dedotta come mera contestazione della valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito; è configurabile solo se il giudice pone a base della decisione prove non dedotte dalle parti o acquisite fuori dai limiti di legge.

  • art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.

    La motivazione è sufficiente se logica e adeguata, con indicazione delle prove ritenute decisive; non occorre confutare analiticamente ogni prova o tesi di parte.

  • art. 860 c.c.

    In tema di contributi di bonifica, il presupposto del contributo è il beneficio derivante dalle opere; la Corte richiama la presunzione di vantaggio fondiario quando l'immobile è inserito nel perimetro consortile e nel piano di classifica.

  • art. 12 l.r. Abruzzo n. 36/1996

    È richiamato dal ricorrente come norma regionale sui contributi di bonifica; la Corte ritiene corretta l'applicazione dei principi che fanno discendere dal piano di classifica e dal perimetro di contribuenza la presunzione del beneficio.

  • artt. 324 e 2909 c.c.

    Il giudicato esterno opera nei limiti degli elementi stabilmente comuni a più controversie; nelle imposte periodiche non copre gli elementi variabili legati alle singole annualità, come i benefici fondiari riferiti a ciascun periodo.

  • art. 91 c.p.c.

    Le spese seguono la soccombenza; non vi è violazione se la parte soccombente è condannata alle spese del grado.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte dà atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, a carico del ricorrente.

Massime di principio

  • L'ingiunzione fiscale ex r.d. n. 639/1910 non deve essere considerata abrogata per effetto delle modifiche alla riscossione coattiva: essa permane come strumento autonomo di riscossione e, nei limiti ricostruiti dalla giurisprudenza, come atto impositivo/di accertamento della pretesa.
  • La censura di violazione di legge non può essere utilizzata per sollecitare una nuova valutazione del materiale istruttorio: quando la doglianza investe la ricostruzione del fatto e il giudizio sulle prove, il controllo di legittimità resta precluso salvo il caso di utilizzo di prove non dedotte o fuori dai limiti legali.
  • In materia di contributi di bonifica, l'inserimento del bene nel perimetro di contribuenza e nel piano di classifica genera una presunzione di beneficio fondiario; incombe sul contribuente che contesti il debito l'onere di impugnare specificamente il provvedimento o di contestarne il contenuto, senza che il consorzio debba fornire ulteriore prova in difetto di specifiche contestazioni.
  • Il giudicato esterno nelle controversie tributarie e para-tributarie relative a prestazioni periodiche vincola solo sugli elementi costitutivi stabili o tendenzialmente permanenti del rapporto; non si estende agli elementi variabili riferiti alle singole annualità, come i benefici effettivamente rilevanti per ciascun periodo.
  • La condanna alle spese segue la soccombenza: se la parte risulta soccombente nel merito, la liquidazione delle spese in suo danno non integra violazione dell'art. 91 c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoRiscossioneContenzioso tributarioSpese di lite
RamiTributiEsecuzioniProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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