Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 21679/2026 del 11/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Nel procedimento davanti al giudice per le indagini preliminari era stata rigettata l'opposizione proposta nell'interesse dell'indagato avverso la richiesta di archiviazione per particolare tenuità del fatto e, contestualmente, era stata disposta l'archiviazione del procedimento per il reato di frode assicurativa. L'indagato ha proposto ricorso per cassazione deducendo, con un motivo unico, violazione di legge in relazione agli artt. 111, comma 7, Cost., 468 e 190 c.p.p., nonché vizio di motivazione per mancata assunzione di prove decisive. Ha sostenuto che il giudice avesse accolto la richiesta di archiviazione senza confrontarsi con le ragioni esposte nell'opposizione, dirette a dimostrare l'insussistenza del reato contestato. In via principale ha chiesto l'annullamento del provvedimento e una sentenza di proscioglimento nel merito ex art. 530, comma 1, c.p.p.; in subordine, l'annullamento con rinvio al pubblico ministero per ulteriori indagini.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la censura, pur formalmente prospettata come violazione di legge, investisse in realtà il vizio di motivazione, non deducibile con questo mezzo; ha inoltre rilevato la genericità del ricorso, poiché non veniva indicato un concreto e attuale interesse alla rimozione del provvedimento di archiviazione né un pregiudizio specifico subito dall'indagato. In aggiunta, la Corte ha osservato che il giudice di merito aveva comunque dato conto, sia pure sinteticamente, delle ragioni per cui le deduzioni difensive non scalfivano le risultanze investigative, individuando nell'indagato il soggetto che avrebbe tratto vantaggio dalla frode e che deteneva la documentazione originale alterata. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 131-bis c.p.

    richiamo alla richiesta di archiviazione per particolare tenuità del fatto come presupposto del provvedimento impugnato

  • art. 642 c.p.

    reato oggetto del procedimento, descritto come frode ai danni di una compagnia assicurativa finalizzata all'indennizzo o ad altro vantaggio derivante dal contratto di assicurazione

  • art. 111, comma 7, Cost.

    l'ordinanza di archiviazione è ricorribile per cassazione per violazione di legge, non per vizi di motivazione

  • art. 468 c.p.p.

    richiamato dalla difesa tra le norme asseritamente violate, ma non ritenuto decisivo ai fini dell'ammissibilità

  • art. 190 c.p.p.

    richiamato dalla difesa tra le norme asseritamente violate, ma non ritenuto decisivo ai fini dell'ammissibilità

  • art. 530, comma 1, c.p.p.

    invocato dal ricorrente per ottenere un proscioglimento nel merito

  • art. 616 c.p.p.

    fondamento della condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità

  • art. 173 disp. att. c.p.p.

    citato per delimitare i limiti di esposizione dei motivi di ricorso

Massime di principio

  • L'ordinanza di archiviazione impugnata ai sensi dell'art. 111, comma 7, Cost. è censurabile soltanto per violazione di legge; non sono deducibili, come tali, censure meramente motivazionali.
  • Perché il ricorso per cassazione contro un provvedimento di archiviazione sia ammissibile, il ricorrente deve indicare un interesse concreto e attuale alla rimozione del provvedimento, allegando un pregiudizio specifico e non astratto.
  • La deduzione di una violazione di legge non può risolversi in una critica al merito della valutazione degli elementi investigativi svolta dal giudice.
  • Ai fini della legittimità dell'archiviazione, è sufficiente che il giudice dia conto, anche sinteticamente, delle ragioni per cui le obiezioni difensive non sono idonee a incrinare le risultanze investigative.
  • In presenza di manifesta inammissibilità del ricorso, segue la condanna alle spese processuali e, ove ravvisabile colpa nella proposizione dell'impugnazione, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieArchiviazioneImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.