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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 49666/2022 del 30/12/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza di convalida dell'arresto; il ricorrente deduceva violazione di legge e vizi di motivazione chiedendo la nullità dell'arresto, sostenendo l'operatività della causa di non punibilità di cui all'art. 393-bis c.p. (la reazione sarebbe stata sollecitata dall'atteggiamento arrogante e provocatorio della persona offesa), comprovata da registrazioni audio acquisite

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per genericità e mancanza di concreto interesse. Ha ritenuto che, in sede di legittimità sull'atto di convalida, non sia consentito un riesame di merito volto ad accertare esimenti o l'elemento soggettivo del reato; inoltre l'arresto era stato convalidato anche con riferimento al reato di lesioni pluriaggravate (artt. 582 e 585, richiamando l'art. 576) che, di per sé, giustifica l'arresto in flagranza. Pertanto l'eventuale censura sulla convalida relativa a un solo reato non produce interesse concreto quando permanga un altro titolo di reato idoneo a fondare l'arresto. La Corte ha inoltre osservato che il Giudice della convalida aveva effettuato una valutazione ex ante e che il ricorrente aveva in parte ammesso i fatti; il ricorrente è stato condannato alle spese e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 337 c.p.

    Reato contestato nella fase istruttoria con riferimento a minacce/condotte verso pubblico ufficiale; la Corte non ha approfondito la causa di non punibilità qui invocata perché la verifica di esimenti appartiene alla fase di merito

  • art. 582 c.p.

    Norma sulle lesioni personali; integrata la fattispecie di lesioni pluriaggravate nel caso di fatto, idonea di per sé a giustificare l'arresto in flagranza

  • art. 585 c.p. con riferimento all'art. 576, comma 1, n. 1 e 5-bis

    Pregiudizi recati al pubblico ufficiale e aggravanti riconosciute (connessione teleologica e qualità di pubblico ufficiale) aumentano la pena e rendono la fattispecie idonea a fondare l'arresto facoltativo in flagranza ex art. 381 c.p.p.

  • art. 393-bis c.p.

    Causa di non punibilità evocata dal ricorrente (reato asseritamente provocato dall'offesa); la Corte ha ritenuto che l'operatività di tale causa implicherebbe valutazioni di merito non sindacabili nel giudizio di legittimità sulla convalida e che essa non si estende automaticamente a reati distinti quali le lesioni pluriaggravate

  • art. 381 c.p.p. (comma 1, comma 2 lett. t), comma 4)

    Disciplina dell'arresto in flagranza e della convalida: il delitto di lesioni pluriaggravate rientra nelle ipotesi che ammettono l'arresto facoltativo; il giudice della convalida deve valutare ex ante la sussistenza dei presupposti senza anticipare il giudizio di merito

  • art. 568 c.p.p., comma 4

    Interesse ad impugnare: quando l'arresto è convalidato per più reati, l'interesse a censurare parzialmente la convalida sussiste solo se dalla declaratoria parziale deriverebbe un'effettiva incidenza sulla libertà personale o sul rischio di una riserva di pena; altrimenti manca interesse concreto

  • art. 616 c.p.p., comma 1

    Prevede la condanna alle spese e la sanzione pecuniaria (versamento alla Cassa delle ammende) per il ricorrente il cui ricorso è dichiarato inammissibile

Massime di principio

  • In cassazione avverso la convalida dell'arresto si possono dedurre solo vizi di legittimità immediatamente riconoscibili (es. errore manifesto di inquadramento giuridico, mancanza di flagranza, violazione di termini) e non valutazioni di merito sulla responsabilità o sull'operatività di esimenti
  • Se l'arresto è stato convalidato con riferimento a più reati, contestare la convalida di un solo reato è spesso privo di interesse concreto se permangono altri titoli di reato che giustificano l'arresto; in tali casi la censura deve mirare a dimostrare l'insussistenza complessiva del presupposto per la limitazione della libertà
  • Le cause di non punibilità o le esimenti (es. provocazione, legittima difesa) vanno prevalentemente difese nelle fasi successive (dibattimento o impugnazioni idonee), perché la convalida richiede un giudizio ex ante che non può anticipare l'accertamento probatorio di merito
  • Registrazioni o nuove prove acquisite che incidono sulla ricostruzione dei fatti non trasformano automaticamente la legittimità della convalida: tali elementi devono essere utilizzati nelle sedi processuali di merito o in impugnazioni adeguate, non per ottenere l'annullamento immediato della convalida in cassazione
  • Per ottenere l'annullamento della convalida dell'arresto è necessario censurare specifici profili di illegittimità dell'atto precautelare (es. carenza dei presupposti di flagranza, vizi procedurali), indicando elementi concreti e immediatamente rilevabili

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