Cassazione Penale, Sentenza n. 24156/2025 del 01/07/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Lecce che aveva respinto l'istanza di restituzione della polizza assicurativa n. 105213 (relativa al trattamento di fine rapporto dell'amministratore) sottoscritta da Cursano s.r.l., sequestrata nel procedimento penale nei confronti di Cursano Fabio per reati fiscali; la società deduceva mancata disponibilità della polizza in capo all'indagato, errata interpretazione delle norme del codice civile (artt. 1920 comma 3, 1921 e 1925 c.c.) circa la revocabilità del beneficio e la possibilità di riscatto, travisamento della prova e vizi di applicazione delle norme processuali (art. 85 disp. att. c.p.p.).
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza. La Corte ha ritenuto congrua la motivazione del Tribunale che aveva considerato la polizza e il diritto di credito incorporato in essa come entrati nella disponibilità dell'indagato al verificarsi dell'evento contrattuale (cessazione dalla carica di amministratore per effetto della misura interdittiva), essendo il credito certo, liquido ed esigibile; non ha rilevato prova che la società avesse modificato il beneficiario o proceduto al riscatto/riduzione della polizza. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 322-bis cod. proc. pen.
Norma che disciplina l'appello cautelare; ricorso incidentale richiamato nel procedimento cautelare oggetto della decisione.
art. 325 cod. proc. pen.
Limita i motivi di ricorso per cassazione avverso provvedimenti cautelari reali alle questioni di violazione di legge; la Corte ricorda i limiti del sindacato di legittimità, escludendo in questa sede il travisamento della prova non specificamente dedotto.
art. 1920 comma 3 cod. civ.
Richiamato dalla difesa come base per sostenere che il diritto del beneficiario non implica automatica disponibilità delle somme; la Corte però osserva che, se l'evento previsto si è verificato e il diritto è certo ed esigibile, esso entra nella disponibilità del beneficiario.
art. 1921 cod. civ.
Prevede la revocabilità della designazione del beneficiario; la Corte rileva che tale revoca, se non esercitata concretamente dalla contraente, non impedisce che il diritto maturato rimanga nella disponibilità del beneficiario fino ad eventuale pronuncia favorevole in sede civile.
art. 1925 cod. civ.
Regola il riscatto e la riduzione della polizza; la Corte osserva che la mera possibilità di riscatto non esclude la disponibilità del credito maturato in capo al beneficiario se la contraente non ha effettivamente eseguito il riscatto.
art. 85 disp. att. cod. proc. pen.
La questione circa la sua applicabilità al sequestro preventivo è stata ritenuta irrilevante nel caso concreto: la richiesta di restituzione basata su tale norma non può prevalere in assenza di fatti probatori che dimostrino la modifica del beneficiario o il riscatto della polizza.
art. 104 disp. att. cod. proc. pen.
Richiamata in memoria difensiva per sostenere l'applicabilità dell'art.85 alle misure preventive; la Corte non ha ritenuto decisiva la questione per il rigetto del ricorso.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che dispone la condanna alle spese nei procedimenti penali; applicata per condannare la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
artt. 416, 640-bis, 481 cod. pen.; art. 8 d.lgs. 10 marzo 2000 n. 74; art. 119 comma 13-bis d.l. n. 34/2020
Normativa penale e normativa che descrivono i reati e il contesto fattuale dell'indagine (associazione per delinquere, frode fiscale, indebita percezione di erogazioni pubbliche e frodi legate al 'superbonus'), che hanno giustificato il decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente.
Sentenza Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000
Richiamata in tema di responsabilità e condanna pecuniaria equilibrata: la Corte ha ritenuto che non sussistono elementi per ascrivere colpa nell'origine dell'inammissibilità e ha comminato la somma equitativa di 3.000 euro alla Cassa delle Ammende.
Massime di principio
- Se l'evento contrattuale previsto dalla polizza si è verificato e il diritto del beneficiario è certo, liquido ed esigibile, tale diritto può essere considerato nella disponibilità dell'indagato e soggetto a sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente, anche se la somma non è ancora stata materialmente liquidata.
- La possibilità giuridica di revoca del beneficio o del riscatto della polizza (artt. 1921 e 1925 c.c.) non impedisce il sequestro quando la contraente non abbia effettivamente esercitato tali facoltà prima del provvedimento cautelare.
- Il soggetto controinteressato (contraente/assicurato) deve fornire prova documentale tempestiva di aver modificato il beneficiario o di aver riscattato/ridotto la polizza per opporsi validamente al sequestro: mere affermazioni non sono sufficienti in sede cautelare.
- In sede di legittimità avverso provvedimenti cautelari reali, il sindacato è limitato a motivi di diritto e la censura del travisamento della prova è difficilmente ammissibile se non specificamente e concretamente dedotta.
- Chi propone ricorso infondato in materia cautelare reale rischia la condanna alle spese e, in presenza di valutazione equitativa del giudice, anche il pagamento di una somma alla Cassa delle Ammende.
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