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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 10600/2024 del 13/03/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione volto a censurare la sentenza di conferma d'appello sul piano della motivazione: si contestava la credibilità del unico testimone oculare minorenne L.G., sostenendo che la valutazione della sua attendibilità era viziata da apprezzamenti illogici (valutazione della denuncia resa la stessa sera, presunta influenza della madre e presunto riscontro circolare con dichiarazioni di terzi). Inoltre era stata sollevata preliminarmente una questione di legittimità costituzionale relativa all'impossibilita per il difensore dell'assente di impugnare senza mandato specifico ed elezione di domicilio, questione poi resa irrilevante dal deposito successivo del mandato specifico.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte di cassazione ha ritenuto infondati i motivi: ha confermato che la valutazione della credibilità del minore in ragione dell'immediatezza della denuncia è conforme ai canoni giurisprudenziali consolidati; ha ritenuto non decisiva l'eccezione di presunto riscontro circolare, osservando che le dichiarazioni di terzi confermano la coerenza della testimonianza nel tempo e dunque la sua attendibilità; ha considerato irrilevante la censura sull'interpretazione della conversazione ambientale, perché la risposta del minore era compatibile con il quadro probatorio che indicava la sua fuga prima dell'esito dell'aggressione. Ha infine condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e richiamato l'obbligo di omettere dati identificativi in caso di diffusione del provvedimento.

Norme richiamate

  • art. 581 c.p.p., commi 1-ter e 1-quater

    Le disposizioni concernono i poteri del difensore dell'assente di impugnare e le formalita per l'impugnazione senza mandato specifico; nella vicenda la questione costituzionale prospettata perde rilevanza perché il difensore ha successivamente depositato il mandato specifico, con conseguente sanatoria della carenza formale

  • art. 89, comma 3, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150

    Norma richiamata nella questione preliminare sull'impugnazione da parte del difensore dell'assente; la Corte ha ritenuto irrilevante la questione nel caso concreto a seguito del deposito tardivo del mandato specifico

  • art. 616 c.p.p., comma 1

    Norma che prevede la condanna alle spese processuali per il ricorrente soccombente; applicata dalla Corte per addebitare le spese al ricorrente

  • art. 52 d.lgs. 196/2003

    Norma sulla protezione dei dati personali: la Corte ha imposto che, in caso di diffusione del provvedimento, vadano omessi i dati identificativi delle parti

Massime di principio

  • La dichiarazione resa nell'immediatezza dei fatti ha un alto valore probatorio e può costituire elemento decisivo nella valutazione della credibilita del testimone
  • La presenza di dichiarazioni coerenti rese in momenti diversi, anche se provenienti da fonti indirette, può essere utilizzata per apprezzare la non contraddittorieta e la stabilita della testimonianza, senza che sia necessario un riscontro esterno pieno
  • La deduzione di spiegazioni alternative basate su mere congetture non è idonea a rimettere in discussione la logica motivazione del giudice di merito
  • La presunta circolarita del riscontro non annulla automaticamente la valenza probatoria se le dichiarazioni indirette servono a dimostrare la coerenza temporale e contenutistica del racconto del testimone oculare
  • Una censura di interpretazione di frammenti di conversazioni ambientali deve essere valutata nel contesto probatorio complessivo: una singola omissione o diversa lettura non necessariamente disarticola l'intera motivazione
  • Dal punto di vista processuale, la carenza di mandato specifico per il difensore dell'assente puo essere sanata dal deposito successivo del mandato; questioni di legittimita costituzionale sollevate su questo punto possono quindi risultare irrilevanti se la formalita viene successivamente ottemperata
  • Il soccombente in cassazione può essere condannato alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

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