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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24500/2025 del 04/09/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La lite nasce da distinti avvisi di accertamento e atti di contestazione sanzionatoria relativi a imposte dirette, IVA e altri tributi per gli anni d’imposta 2013-2014, emessi nei confronti di un soggetto ritenuto dall’Ufficio amministratore di fatto di una società. La CTP aveva respinto i ricorsi del contribuente; la CTR, in appello, ha invece accolto il gravame ritenendo non provata, neppure in via presuntiva, la qualità di amministratore di fatto. L’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente, ai sensi degli artt. 61 e 36, comma 1, n. 4, d.lgs. 546/1992, 132 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.; 2) omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., sostenendo che la CTR avrebbe trascurato plurimi elementi indiziari (tra cui documentazione rinvenuta nei locali societari, timbri, rapporti con fornitori, home banking, fatture per operazioni inesistenti, somme versate a titolo di aumento di capitale) dai quali sarebbe emerso l’uso della società come schermo e il ruolo gestorio di fatto del contribuente.

La decisione

La Corte ha preliminarmente rigettato l’eccezione di tardività del ricorso, ritenendo operante la sospensione straordinaria dei termini prevista dall’art. 1, comma 199, l. 197/2022, e quindi tempestiva l’impugnazione. Nel merito, il primo motivo è stato respinto perché la motivazione della CTR non è stata ritenuta apparente: la sentenza di merito ha indicato in modo comprensibile le ragioni del mancato riconoscimento della qualità di amministratore di fatto, sia con riguardo all’operazione immobiliare sia con riguardo ai rapporti tra il soggetto e la società. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché il vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda l’omesso esame di un fatto storico decisivo e non la rivalutazione di elementi istruttori o argomenti difensivi; inoltre, i fatti indicati dall’Agenzia riguardavano prevalentemente la condotta della società e non il ruolo specifico del contribuente. Il ricorso è stato quindi integralmente rigettato, con condanna dell’Agenzia delle Entrate alle spese.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 199, L. 197/2022

    Per le controversie definibili sono sospesi per undici mesi i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione, nonché per la proposizione del controricorso in cassazione che scadono tra la data di entrata in vigore della presente legge e il 31 ottobre 2023

    La sospensione straordinaria di undici mesi si aggiunge al termine ordinario di impugnazione e si applica alle controversie definibili a prescindere dalla presentazione della domanda; non si cumula con la sospensione feriale se i periodi coincidono o si sovrappongono.

  • art. 325, comma 2, c.p.c.

    Il termine breve di sessanta giorni per proporre impugnazione decorre dalla notifica della sentenza di appello; nel caso concreto è stato calcolato insieme alla sospensione straordinaria per ritenere tempestivo il ricorso.

  • art. 61 d.lgs. 546/1992

    Richiamato quale norma processuale invocata per censurare la motivazione della sentenza tributaria di appello.

  • art. 36, comma 1, n. 4, d.lgs. 546/1992

    Richiamato quale parametro della motivazione della decisione tributaria, la cui violazione è stata dedotta ma esclusa dalla Corte.

  • art. 132 n. 4 c.p.c.

    La Corte ribadisce che la nullità per motivazione apparente ricorre solo quando la motivazione, pur graficamente esistente, non consenta di percepire il fondamento della decisione.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Norma richiamata nel motivo sulla pretesa motivazione apparente.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    È il mezzo di ricorso invocato per denunciare la nullità della sentenza per motivazione apparente.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Il vizio è limitato all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, decisivo e discusso tra le parti; non consente di censurare la valutazione delle prove o l’insufficienza motivazionale non più deducibile.

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    Il ricorrente che deduce l’omesso esame deve indicare specificamente il fatto storico, il dato da cui risulta, il momento della discussione e la decisività.

  • art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c.

    È richiamato per l’onere di deposito/indicazione degli atti rilevanti a sostegno del vizio ex art. 360, n. 5.

Massime di principio

  • La motivazione è solo apparente, con conseguente nullità della sentenza, quando è meramente assertiva o incomprensibile al punto da non rendere percepibile il percorso logico-giuridico seguito dal giudice; non basta che la motivazione sia sintetica o non condivisa.
  • Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda esclusivamente un fatto storico specifico, principale o secondario, e non può essere utilizzato per sollecitare una nuova valutazione del materiale istruttorio o per contestare la maggiore o minore persuasività della motivazione.
  • L’omesso esame di singoli elementi di prova non integra di per sé il vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. se il fatto storico rilevante è stato comunque considerato dal giudice di merito.
  • Chi denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo deve indicare puntualmente il fatto, il dato processuale o extraprocessuale da cui esso risulta, il momento in cui è stato discusso tra le parti e la sua decisività.
  • La sospensione straordinaria dei termini di impugnazione prevista per le controversie definibili si aggiunge al termine ordinario e opera indipendentemente dalla presentazione dell’istanza di definizione; in caso di sovrapposizione con la sospensione feriale, i periodi non si cumulano.
  • In una contestazione sull’amministratore di fatto, i fatti allegati devono riferirsi specificamente alla persona cui si attribuisce il ruolo gestorio e non soltanto alla condotta della società o a vicende aziendali generiche.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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