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Cassazione Penale, Ordinanza n. 40435/2025 del 16/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha impugnato per cassazione la sentenza con cui il Tribunale, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., aveva applicato la pena concordata per il reato di tentata rapina. Il difensore ha dedotto violazione di legge e mancanza di motivazione, lamentando che il giudice non avesse motivato sulle ragioni per cui non aveva ritenuto di poter prosciogliere l'imputato ai sensi dell'art. 129 c.p.p. La censura è stata ritenuta formulata in modo generico e, soprattutto, proposta per un motivo non consentito contro una sentenza di patteggiamento.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p., perché l'impugnazione della sentenza di patteggiamento era fondata su motivi diversi da quelli tassativamente ammessi. Ha ritenuto che, ai sensi dell'art. 444, comma 2-bis, c.p.p., il ricorso per cassazione contro la sentenza applicativa della pena sia consentito solo per questioni attinenti alla volontà delle parti, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. La deduzione del mancato proscioglimento ex art. 129 c.p.p. non è, di per sé, motivo autonomamente deducibile se il ricorso non è ammissibile per altri motivi rientranti nel perimetro legale. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    La sentenza di patteggiamento è ricorribile per cassazione solo per motivi tassativamente indicati: volontà delle parti, difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, erronea qualificazione del fatto, applicazione di pena o misura di sicurezza illegale.

  • art. 129 c.p.p.

    La mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento non è motivo autonomamente deducibile contro la sentenza di patteggiamento, salvo che il ricorso sia ammissibile per altri motivi consentiti.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    Consente la declaratoria de plano di inammissibilità del ricorso nei casi previsti.

  • art. 616 c.p.p.

    Alla dichiarazione di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    Limita l'impugnabilità della sentenza di patteggiamento alle sole ipotesi tassativamente indicate di violazione di legge.

  • art. 444, comma 2-bis, c.p.p.

    Ribadisce il carattere tassativo dei motivi di ricorso contro la sentenza di patteggiamento.

  • art. 610 c.p.p.

    Disciplina la definizione de plano del ricorso inammissibile.

  • art. 444 c.p.p.

    Norma base del patteggiamento applicata nel caso concreto.

Massime di principio

  • Contro la sentenza di patteggiamento il ricorso per cassazione è ammesso solo nei casi espressamente previsti dalla legge; ogni diversa censura è inammissibile.
  • La deduzione dell'omessa verifica delle cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. non costituisce, da sola, motivo autonomo di ricorso contro la sentenza ex art. 444 c.p.p., se non è accompagnata da un motivo rientrante tra quelli consentiti.
  • L'inammissibilità può essere dichiarata de plano quando l'impugnazione è proposta per motivi estranei al catalogo legale.
  • Quando il ricorso è inammissibile, seguono la condanna alle spese processuali e il versamento alla Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa nella determinazione dell'inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRiti alternativi
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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