Sentenza n. 1702/2026 - Firenze, Sezione 2
per l'annullamento del decreto datato 06/09/2021 prot.n.-OMISSIS-, comunicato al difensore, via pec, in data 18/11/2021, con cui lo Sportello Unico per l'immigrazione di Grosseto ha comunicato alla sig.ra -OMISSIS- il rigetto della domanda di sanatoria proposta in suo favore dal datore di lavoro;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: rigetto della domanda di emersione dal lavoro irregolare presentata da un datore di lavoro in favore della ricorrente
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato il decreto dello Sportello Unico per l'Immigrazione di Grosseto che aveva respinto la domanda di emersione presentata in suo favore ai sensi dell'art. 103 d.l. n. 34/2020. Il datore di lavoro aveva presentato domande di emersione per complessivi ventidue lavoratori stranieri. L'amministrazione aveva rilevato l'insufficienza della sua capacità economica, evidenziando che, nel periodo d'imposta 2019, a fronte di un volume d'affari di euro 234.309,00, risultava dichiarato un reddito imponibile di euro 13.478,00 e risultavano denunciate all'INPS retribuzioni per euro 291.088,00. Dopo il preavviso di rigetto ex art. 10-bis l. n. 241/1990, non erano stati presentati chiarimenti o documenti idonei a superare le criticità. I primi due motivi erano diretti a sostenere la ricevibilità del ricorso, nonostante la sua tardività formale, deducendo la tardiva comunicazione del provvedimento e la mancata traduzione. Con il terzo motivo è stata dedotta la violazione dei termini di conclusione del procedimento. Con l'ultimo motivo, indicato nell'atto come quinto per errore materiale, sono stati dedotti il mancato rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione e la mancata valutazione della possibilità di sostituire il datore di lavoro.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso, prescindendo dall'eccezione di irricevibilità in applicazione del principio della ragione più liquida, poiché le censure erano comunque infondate nel merito. Ha ritenuto infondato il motivo sui tempi del procedimento: la disciplina dell'immigrazione e della cittadinanza opera secondo regole speciali, non è soggetta al termine ordinario di trenta giorni previsto dall'art. 2, comma 2, l. n. 241/1990 e, in assenza di un termine specifico, il termine di riferimento può essere individuato in quello di 180 giorni previsto dall'art. 2, comma 4, della medesima legge, avente natura ordinatoria e non perentoria. La sua violazione non determina l'illegittimità del provvedimento finale, salvo una specifica previsione normativa di perentorietà. Ha poi respinto la censura relativa al permesso per attesa occupazione e alla sostituzione del datore di lavoro. L'art. 103 d.l. n. 34/2020 non riconosce un generale diritto al rilascio del permesso per attesa occupazione in caso di rigetto dell'emersione; tale possibilità presuppone una domanda valida ed efficace e un rapporto di lavoro conforme ai requisiti normativi. Poiché il rigetto dipendeva dall'insufficiente capacità economica del datore di lavoro, mancavano i presupposti di regolarità dell'istanza. La sostituzione del datore di lavoro non era applicabile alla fattispecie di lavoro agricolo e, comunque, avrebbe richiesto l'iniziativa di un nuovo datore disponibile all'assunzione, circostanza non allegata né provata. Il TAR ha inoltre escluso profili di illegittimità costituzionale della disciplina, valorizzandone la natura eccezionale e la discrezionalità legislativa nella definizione dei presupposti della regolarizzazione. Le spese sono state integralmente compensate per la peculiarità della vicenda, la natura delle questioni e la limitata attività difensiva.
Norme richiamate
art. 103 d.l. n. 34/2020
La disciplina di regolarizzazione di cui all'art. 103 d.l. n. 34/2020 non prevede il rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione quando la dichiarazione di emersione sia rigettata per insufficienza del reddito del datore di lavoro.
La procedura di emersione è eccezionale e restrittiva; il permesso per attesa occupazione presuppone una domanda valida ed efficace e un rapporto di lavoro conforme ai requisiti previsti. Il rigetto per insufficiente capacità economica del datore esclude tali presupposti.
art. 10-bis l. n. 241/1990
Il preavviso di rigetto è stato utilizzato per rappresentare le criticità relative alla capacità economica del datore di lavoro; l'interessata non ha presentato chiarimenti o documentazione idonei a superarle.
art. 2, comma 2, l. n. 241/1990
Il termine ordinario di trenta giorni non si applica ai procedimenti in materia di immigrazione quando la relativa disciplina speciale segue regole e termini differenti.
art. 2, comma 4, l. n. 241/1990
In assenza di una puntuale previsione normativa, il termine di 180 giorni è individuato come limite ordinario e non tassativo per la conclusione dei procedimenti in materia di immigrazione; la sua violazione non rende illegittimo il provvedimento finale, avendo il termine natura ordinatoria e acceleratoria.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003
Ha costituito la base normativa per l'oscuramento delle generalità della ricorrente.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, unitamente all'art. 52 d.lgs. n. 196/2003, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante l'oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Nei procedimenti in materia di immigrazione e cittadinanza, il termine ordinario di trenta giorni previsto dall'art. 2, comma 2, l. n. 241/1990 non trova applicazione quando la disciplina speciale del settore prevede regole organizzative e temporali differenti; in assenza di un termine puntuale, il termine di 180 giorni può fungere da limite ordinario, ma non perentorio.
- La violazione del termine ordinatorio per la conclusione di un procedimento amministrativo non determina, di regola, l'illegittimità del provvedimento adottato oltre la scadenza, né comporta la perdita del potere di provvedere, salvo che una disposizione specifica attribuisca al termine natura perentoria.
- La procedura di emersione prevista dall'art. 103 d.l. n. 34/2020, in quanto eccezionale e restrittiva, non attribuisce un generale diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione in caso di rigetto della domanda; tale titolo presuppone una domanda di emersione valida ed efficace e un rapporto di lavoro conforme ai requisiti di legge.
- Quando la domanda di emersione è rigettata per insufficiente capacità economica del datore di lavoro, non sussistono i presupposti di regolarità necessari per il rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione.
- La sostituzione del datore di lavoro non può essere riconosciuta in assenza dei presupposti normativi applicabili e, comunque, richiede l'iniziativa di un diverso datore disponibile all'assunzione, che deve essere allegata e dimostrata dall'interessato.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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