Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 295/2026 - Latina, Sezione 1

per A) l’ottemperanza alla sentenza di questa sezione staccata 16 dicembre 2015 n. 834, confermata dalla sentenza del Consiglio di Stato, sezione II, 19 gennaio 2022 n. 354; B) l’accertamento del diritto del ricorrente alla percezione dell’indennità prevista dall’art. 66, comma 2, d.P.R. 16 marzo 1999 n. 254, oltre che degli accessori di legge.

Giustizia amministrativa202500866

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Latina, Sez. ISentenza non definitivaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancato riconoscimento dell'indennità di imbarco di superficie per il periodo successivo a quello esaminato dalle precedenti sentenze e asserita inesecuzione delle medesime

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (militare)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha proposto in via principale azione di ottemperanza alla sentenza del TAR Lazio, sezione staccata di Latina, 16 dicembre 2015 n. 834, confermata dal Consiglio di Stato, Sez. II, 19 gennaio 2022 n. 354, e in via subordinata domanda di accertamento del diritto alla percezione dell'indennità di imbarco cosiddetta di superficie prevista dall'art. 66, comma 2, d.P.R. 16 marzo 1999 n. 254, dall'art. 1, comma 1, d.P.R. 11 ottobre 1988 e dall'art. 4 l. 23 marzo 1983 n. 78, oltre agli accessori di legge. Il Ministero e il Comando generale hanno sostenuto che le precedenti pronunce riguardavano esclusivamente il periodo di servizio compreso tra novembre 2011 e febbraio 2015 e che esse erano state correttamente eseguite mediante il pagamento delle differenze retributive dovute; il successivo mutamento dell'incarico avrebbe invece comportato la perdita del diritto all'indennità.

La decisione

Il TAR ha rigettato la domanda di ottemperanza, ritenendo che il dispositivo delle precedenti sentenze limitasse espressamente i relativi effetti al periodo di tempo richiesto, individuato nell'arco compreso tra novembre 2011 e febbraio 2015. Poiché le amministrazioni avevano corrisposto le differenze retributive relative a tale periodo, il giudicato doveva ritenersi correttamente eseguito e non sussisteva un'inesecuzione suscettibile di ottemperanza. La domanda subordinata di accertamento del diritto all'indennità non è stata decisa nel merito: il Collegio ha convertito il rito da camerale a ordinario e ha fissato l'udienza pubblica del 7 ottobre 2026 per la trattazione. La decisione sulle spese è stata riservata alla sentenza definitiva.

Norme richiamate

  • art. 66, comma 2, d.P.R. 16 marzo 1999 n. 254

    La disposizione è indicata quale base normativa del diritto all'indennità di imbarco di superficie, la cui sussistenza nel periodo successivo a quello coperto dal giudicato resta da accertare nel prosieguo del giudizio.

  • art. 1, comma 1, d.P.R. 11 ottobre 1988

    È richiamata, insieme alle altre disposizioni indicate dal ricorrente, quale fondamento normativo della domanda subordinata di accertamento dell'indennità.

  • art. 4 l. 23 marzo 1983 n. 78

    È richiamato quale ulteriore fondamento normativo della domanda subordinata di accertamento del diritto all'indennità.

  • art. 36, comma 2, c.p.a.

    È richiamato nel provvedimento in relazione alla forma della decisione non definitiva.

Massime di principio

  • L'azione di ottemperanza può essere accolta soltanto quando l'amministrazione non abbia eseguito, o abbia eseguito inesattamente, quanto effettivamente statuito dal giudicato; se il dispositivo limita il riconoscimento economico a uno specifico periodo temporale e l'amministrazione corrisponde le somme relative a tale periodo, non sussiste inesecuzione del giudicato per periodi ulteriori.
  • Il giudicato amministrativo non può essere esteso, in sede di ottemperanza, a periodi o situazioni non ricompresi nell'oggetto temporale definito dalla pronuncia da eseguire; l'eventuale pretesa relativa a periodi ulteriori deve essere fatta valere mediante un'autonoma domanda di cognizione.
  • Quando, accanto alla domanda di ottemperanza, sia proposta in via subordinata una domanda autonoma di accertamento non definibile nell'ambito del rito camerale dell'ottemperanza, il giudice può rigettare la domanda di esecuzione e convertire il rito in ordinario per esaminare la domanda di cognizione, rinviando la decisione sul merito e sulle spese.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenzialeDecisione e riti speciali
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.