Cassazione Civile, Ordinanza n. 00784/2023 del 12/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (reclamante)
La controversia
La lite origina dalla dichiarazione di fallimento di una società. Un soggetto, indicato come legale rappresentante della società e destinatario della notificazione della sentenza fallimentare, ha proposto reclamo alla corte d'appello. Quest'ultima ha dichiarato il reclamo inammissibile per tardività, ritenendo perfezionata la notificazione della sentenza in data 11 dicembre 2019 e conseguentemente scaduto il termine per impugnare. In cassazione il ricorrente ha dedotto un unico motivo, denunciando la violazione dell'art. 140 c.p.c.: la notificazione, eseguita con deposito nella casa comunale, affissione dell'avviso e successiva spedizione della raccomandata informativa, non si sarebbe perfezionata il giorno del deposito, ma decorsi dieci giorni dalla spedizione della raccomandata informativa, salvo ritiro anteriore; poiché la raccomandata era stata ritirata solo il 10 gennaio 2020, il termine per il reclamo doveva ritenersi decorrere dal perfezionamento verificatosi il 21 dicembre 2019, rendendo tempestivo il reclamo depositato il 20 gennaio 2020.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo manifestamente fondato il motivo. Ha rilevato, esaminando direttamente gli atti perché era denunciato un vizio processuale, che la notificazione della sentenza di fallimento era stata eseguita ai sensi dell'art. 140 c.p.c. con deposito nella casa comunale e affissione dell'avviso, seguiti dalla spedizione della raccomandata informativa il giorno successivo. Applicando il testo dell'art. 140 c.p.c. come risultante dopo la declaratoria di incostituzionalità richiamata nella decisione, la notificazione per il destinatario si perfeziona decorsi dieci giorni dalla spedizione della raccomandata, ovvero prima se la raccomandata sia ricevuta anteriormente. Poiché nel caso concreto la raccomandata era stata ritirata solo dopo il decorso di tale termine, la notificazione si era perfezionata il 21 dicembre 2019 e il reclamo del 20 gennaio 2020 era tempestivo. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla medesima corte d'appello, in diversa composizione, affinché esamini il reclamo nel merito e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 140 c.p.c.
La notificazione eseguita con deposito nella casa comunale, affissione dell'avviso e spedizione della raccomandata informativa si perfeziona per il destinatario decorsi dieci giorni dalla spedizione della raccomandata, ovvero al momento del ricevimento se anteriore.
C. cost. n. 3 del 2010
Richiamata come fonte della lettura dell'art. 140 c.p.c. successiva alla declaratoria di incostituzionalità, che ha inciso sul momento di perfezionamento della notificazione per il destinatario.
Massime di principio
- Nella notificazione ai sensi dell'art. 140 c.p.c., il perfezionamento per il destinatario non coincide con il deposito dell'atto o con l'affissione dell'avviso, ma avviene decorsi dieci giorni dalla spedizione della raccomandata informativa, salvo ricezione precedente.
- Quando è dedotta in cassazione una violazione delle norme processuali sulla notificazione, la Corte può esaminare direttamente gli atti di causa per verificare il momento di perfezionamento della notificazione.
- Se il termine per impugnare decorre da una notificazione effettuata ex art. 140 c.p.c., la tempestività dell'impugnazione va valutata assumendo come dies a quo il momento di perfezionamento della notificazione per il destinatario, non la sola data del deposito presso la casa comunale.
Come è indicizzato
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