Cassazione Penale, Ordinanza n. 35027/2026 del 30/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il Tribunale di Caltanissetta, quale giudice dell’esecuzione, con ordinanza del 23 marzo 2026 aveva revocato al condannato la pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità e disposto l’esecuzione della pena residua di nove mesi di reclusione. Il condannato aveva poi chiesto, ai sensi dell’art. 666, comma 7, c.p.p., la sospensione dell’esecuzione; il Tribunale aveva rigettato l’istanza. Contro tale rigetto è stato proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione. La Corte ha rilevato che l’ordinanza di rigetto dell’istanza di sospensione non è impugnabile, non essendo previsto dalla legge alcun mezzo di impugnazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché l’ordinanza pronunciata ai sensi dell’art. 666, comma 7, c.p.p. che rigetta la richiesta di sospensione dell’esecuzione non è impugnabile, salvo i casi espressamente previsti dalla legge, non ricorrenti nel caso in esame. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, valutato il contenuto del ricorso e in assenza di elementi idonei a escludere la colpa nella causa di inammissibilità, al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 666, comma 7, c.p.p.
avverso l’ordinanza pronunciata ex art. 666, comma 7, cod. proc. pen. con il quale il giudice rigetta l’istanza di sospensione dell’esecuzione non è prevista alcun mezzo di impugnazione e questa è proponibile solo nei casi espressamente previsti dalla legge
L’ordinanza che rigetta l’istanza di sospensione dell’esecuzione non è impugnabile, salvo che la legge preveda espressamente un mezzo di impugnazione.
Massime di principio
- L’ordinanza con cui il giudice dell’esecuzione rigetta un’istanza di sospensione dell’esecuzione proposta ai sensi dell’art. 666, comma 7, c.p.p. non è impugnabile, salvo i casi in cui un mezzo di impugnazione sia espressamente previsto dalla legge.
Come è indicizzato
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