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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 48677/2022 del 22/12/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione per violazione di legge e vizio di motivazione (contestazione del "fumus commissi delicti" relativo alla truffa aggravata) avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Reggio Calabria che aveva rigettato l'appello contro il provvedimento del GIP di rigetto della richiesta di revoca o modifica dei sequestri preventivi su conti correnti, prodotti finanziari e altre utilità; l'indagata era gravata da ipotesi di associazione a delinquere, reati tributari (art. 4 d.lgs. n. 74/2000) e truffa aggravata (art. 640, comma 2, n. 1 c.p.).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d) c.p.p. per effetto della rinuncia al ricorso effettuata dalla difesa (con procura speciale) prima dell'udienza, motivata da sopravvenuta carenza di interesse dovuta alla restituzione dei beni previamente sequestrati. Per tale motivo la ricorrente non è stata condannata alle spese processuali né al versamento in favore della Cassa per le ammende.

Norme richiamate

  • art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.

    art. 591, comma 1, lett. d), c.p.p.

    La norma consente l'inammissibilità del ricorso in presenza di rinuncia dell'interessato prima dell'udienza; la Corte ha applicato tale disposizione dichiarando inammissibile il ricorso per rinuncia intervenuta dalla difesa.

  • art. 640, comma 2, n. 1, cod. pen.

    art. 640, comma 2, n.1, c.p.

    Norma sostanziale che disciplina la truffa aggravata contestata all'indagata; menzionata nell'imputazione ma non determinante per la decisione sulla rinuncia/inammissibilità.

  • d.lgs. n. 74 del 2000, art. 4

    art. 4, d.lgs. n. 74/2000

    Norma relativa ai reati tributari contestati; rilevante per il quadro fattuale dell'indagine ma non per la statuizione sull'inammissibilità del ricorso.

  • Giurisprudenza richiamata: Sez. 4, n. 45618 del 11/11/2021 (Pujia)

    Sez. 4, n. 45618 del 11/11/2021, Rv. 282549-1

    Predicato giurisprudenziale secondo cui la sopravvenuta carenza di interesse non configura soccombenza e dunque esclude la condanna alle spese e il versamento alla Cassa per le ammende; principio richiamato dalla Corte nella decisione.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso, se proposta prima dell'udienza di discussione e dal difensore munito di procura speciale, determina l'inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 591 c.p.p., impedendo l'esame nel merito.
  • Se la rinuncia si fonda su una sopravvenuta carenza di interesse (ad es. restituzione dei beni sequestrati), la parte rinunciante non è considerata soccombente e non viene condannata alle spese processuali né al versamento alla Cassa per le ammende.
  • La rinuncia comporta la perdita dell'occasione di ottenere una pronuncia di merito: pertanto va valutata solo se l'obiettivo dell'impugnazione è effettivamente venuto meno.
  • La formalità della rinuncia è rilevante: deve essere compiuta dal difensore con procura speciale e antecedente all'udienza per avere efficacia processuale sulla ammissibilità.
  • In situazioni analoghe, prima di rinunciare occorre verificare eventuali interessi residui (p. es. ripercussioni penali o patrimoniali non eliminate dalla restituzione) poiché la rinuncia impedisce il riesame delle questioni sostanziali.

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