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Cassazione Civile, Ordinanza n. 41596/2021 del 27/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda di alcuni ex consiglieri di circoscrizione della Zona 2 del Comune di Milano per ottenere il pagamento dei gettoni di presenza previsti dalla normativa sugli enti locali per la partecipazione a consigli e commissioni, relativamente al periodo luglio 1999-maggio 2002. In appello la Corte territoriale aveva riconosciuto solo parte delle somme richieste, sulla base del prospetto predisposto dal Comune, ritenendo non provata dagli attori l’effettiva partecipazione alle commissioni e rideterminando gli importi dovuti; aveva inoltre escluso la prescrizione quinquennale invocata dall’ente. Con il ricorso per cassazione i consiglieri hanno dedotto violazione della normativa di settore e degli artt. 210, 213, 115 e 116 c.p.c., sostenendo che i giudici di merito avessero erroneamente negato il compenso richiesto fin dal 1999 e avessero quantificato in modo errato il credito. Il Comune ha proposto ricorso incidentale lamentando, al contrario, che i crediti dovessero considerarsi soggetti a prescrizione quinquennale perché assimilabili a compensi periodici/retributivi.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso principale, perché le doglianze miravano in realtà a una nuova valutazione del merito sulla prova della partecipazione alle commissioni e sull’ammontare dei gettoni, senza dedurre correttamente una violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. nei limiti ammessi dalla giurisprudenza di legittimità. Ha poi dichiarato inefficace il ricorso incidentale del Comune, in quanto tardivo rispetto al termine lungo e comunque subordinato all’ammissibilità del ricorso principale ai sensi dell’art. 334 c.p.c. La Corte ha condannato i ricorrenti principali, in solido, alle spese di legittimità e ha dato atto del raddoppio del contributo unificato a loro carico.

Norme richiamate

  • L. 265/1999, art. 23

    Richiamata come base normativa per il diritto ai gettoni di presenza dei consiglieri di circoscrizione.

  • d.lgs. 267/2000 (TUEL), art. 82

    Richiamato come ulteriore fondamento del diritto ai gettoni di presenza e del relativo limite massimo.

  • art. 210 c.p.c.

    Le richieste di esibizione documentale sono state ritenute generiche ed esplorative perché non supportate da allegazioni specifiche e da prova dell’effettiva partecipazione.

  • art. 213 c.p.c.

    Le istanze di acquisizione di documenti presso la P.A. sono state respinte per genericità e difetto di adeguata allegazione probatoria.

  • art. 115 c.p.c.

    La Corte richiama il principio per cui la violazione è deducibile solo se il giudice pone a fondamento prove non introdotte dalle parti o disposte d’ufficio fuori dai poteri officiosi; non basta contestare l’apprezzamento delle prove.

  • art. 116 c.p.c.

    La violazione è configurabile solo se il giudice attribuisce a una prova un valore legale diverso da quello previsto o dichiara di valutarla secondo prudente apprezzamento quando invece è soggetta a regola diversa; non è sindacabile in cassazione il mero cattivo esercizio del prudente apprezzamento.

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    È il parametro formale invocato per le censure di violazione di legge, ma le doglianze vengono ricondotte a inammissibili contestazioni di merito.

  • art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.

    Invocato per censurare la quantificazione del credito, ma la Corte rileva che si tratta di una richiesta di nuovo esame del fatto e delle prove.

  • art. 2748 n. 4 c.c.

    Richiamato nel ricorso incidentale per sostenere la natura retributiva/periodica del credito e la prescrizione quinquennale; la censura è però dichiarata inefficace senza esame nel merito.

  • art. 334, comma 2, c.p.c.

    La declaratoria di inammissibilità del ricorso principale comporta l’inefficacia del ricorso incidentale tardivo.

  • art. 325, comma 2, c.p.c.

    Richiamato quale termine per l’impugnazione, rilevante ai fini della tempestività dell’incidentale.

  • art. 326, comma 1, c.p.c.

    Richiamato quale termine per l’impugnazione, rilevante ai fini della tempestività dell’incidentale.

  • art. 327, comma 1, c.p.c.

    Usato per individuare il termine lungo per proporre impugnazione; il ricorso incidentale è stato ritenuto tardivo rispetto a tale termine.

  • art. 371, comma 2, c.p.c.

    La Corte precisa che il rispetto del termine di quaranta giorni dalla notificazione del ricorso principale non salva il ricorso incidentale tardivo se è già decorso il termine lungo.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    Applicato il raddoppio del contributo unificato a carico dei soli ricorrenti principali, in conseguenza dell’inammissibilità del loro ricorso.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, la deduzione della violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è ammissibile solo se si contesta l’utilizzo di prove non introdotte dalle parti o l’erronea attribuzione a una prova di un valore legale diverso da quello previsto; non è invece consentito chiedere una nuova valutazione del materiale probatorio.
  • Le censure che, formalmente prospettate come violazioni di legge, mirano in realtà a ottenere una diversa quantificazione del credito o una rivalutazione del merito sono inammissibili in sede di legittimità.
  • Quando la parte che agisce per un compenso non allega e non prova in modo specifico i fatti costitutivi del proprio diritto, il giudice può respingere richieste istruttorie generiche o esplorative e fare affidamento solo sulle emergenze documentali effettivamente acquisite.
  • L’inefficacia del ricorso incidentale tardivo consegue di diritto alla declaratoria di inammissibilità del ricorso principale, se al momento della proposizione dell’incidentale era già decorso il termine lungo di impugnazione, restando irrilevante il rispetto del termine di quaranta giorni dalla notifica del ricorso principale.
  • In caso di inammissibilità del ricorso principale, le spese e il raddoppio del contributo unificato gravano sulla sola parte ricorrente in via principale, perché l’impugnazione incidentale tardiva non viene esaminata nel merito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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