Sentenza del 14/06/2021 n. 2986 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Accertamento - Società contribuente/ricorrente - Ente impositore - Attività verifica - Commercio abbigliamento ingrosso - Acquisto merce PRC - Presunta contraffazione marchio - Onere probatorio - Omesso assolvimento - Avvenuto sequestro merce - Acquisto merce Francia - Illecita etichettatura - Esclusione - Indeducibilità costi - Esclusione - Illegittimità pretesa - Consegue.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
l'Amministrazione ha emesso accertamento contestando la deducibilità dei costi sostenuti per l'acquisto di merce (proveniente dalla PRC e dalla Francia) ritenuta oggetto di presunta contraffazione e/o illecita etichettatura; contestualmente è intervenuto un sequestro della merce acquistata dalla PRC.
La decisione
il giudice ha ritenuto illegittimo l'accertamento perché l'Amministrazione non ha assolto l'onere della prova sulla contraffazione del marchio della merce acquistata in PRC; il solo sequestro non prova di per sé la natura contraffatta né consente automaticamente l'indeducibilità dei costi. Analogamente è stata esclusa l'illegittima etichettatura per la merce acquistata in Francia in mancanza di prova. Ne consegue l'annullamento, in tutto o in parte, della pretesa impositiva relativa alla disconoscimento dei costi.
Norme richiamate
codice civile
l'art. 2697 attribuisce l'onere della prova a chi agisce in giudizio; applicato al caso tributario, impone all'Amministrazione di provare la natura illecita della condotta (contraffazione/illecita etichettatura) per giustificare la disconoscimento dei costi; la mancata prova comporta l'illegittimità dell'accertamento.
Massime di principio
- L'onere della prova circa la contraffazione o l'illiceità della merce spetta all'Amministrazione: senza prova specifica la deducibilità dei costi non può essere negata.
- Il sequestro amministrativo o giudiziario della merce non costituisce di per sé prova sufficiente della contraffazione e non legittima automaticamente l'indeducibilità dei relativi costi.
- Per merci importate da Paesi terzi (es. PRC) l'Amministrazione deve fornire elementi concreti e pertinenti (perizia, comparazione marchi, dichiarazioni del titolare del marchio, documentazione doganale) per dimostrare la contraffazione.
- Anche l'accusa di illecita etichettatura per merci provenienti da altri Stati (es. Francia) richiede prova specifica; presunzioni generiche non bastano.
- In situazioni simili il contribuente deve conservare e produrre documentazione di acquisto, prove di catena di fornitura, paesi di origine e certificazioni per difendersi efficacemente.
- Nei giudizi tributari il mancato assolvimento della prova da parte dell'Amministrazione comporta l'annullamento delle rettifiche fiscali che si fondano su presunzioni non adeguatamente comprovate.
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