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Sentenza

Sentenza n. 19/2026 - Genova, Sezione 1

per l'annullamento per quanto riguarda il ricorso introduttivo, del decreto emesso dal Questore della Provincia di Imperia-OMISSIS-(-OMISSIS-), recante revoca del porto di fucile uso caccia -OMISSIS- rilasciato il 21 dicembre 2016 dal Commissario di P.S. di Ventimiglia, nonché la licenza di collezione di armi comuni e la licenza di collezione di armi antiche, artistiche e rare-OMISSIS-, ambedue rilasciati il 14 luglio 2021 dal Commissariato di P.S. di Ventimiglia, nonché di ogni atto antecedente, presupposto, connesso e conseguente; per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati in data 21 giugno 2023, per la revoca e/o l'annullamento del decreto emesso dalla Prefettura di Imperia in data 10 novembre 2022 e notificato in data 30 marzo 2023 (-OMISSIS-), recante il divieto di detenere qualsiasi tipologia di armi, munizioni e materie esplodenti, nonché di ogni atto antecedente, presupposto, connesso e conseguente;

Giustizia amministrativa202200599

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Liguria - Genova, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: revoca della licenza di porto di fucile uso caccia e delle licenze di collezione di armi, nonché divieto prefettizio di detenere armi, munizioni e materie esplodenti

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il decreto del Questore di Imperia che aveva revocato la licenza di porto di fucile uso caccia e due licenze di collezione di armi, nonché, con motivi aggiunti, il decreto della Prefettura di Imperia recante il divieto di detenere qualsiasi tipologia di armi, munizioni e materie esplodenti. L'Amministrazione aveva fondato i provvedimenti su due circostanze: la cessione, il 7 aprile 2022, di un'arma a un soggetto privo di un titolo valido per la detenzione, il cui porto d'armi era scaduto il 19 novembre 2019; e la discrasia tra le armi denunciate e quelle rinvenute presso l'abitazione del ricorrente, con un'arma non regolarmente denunciata e un'altra non rinvenuta. Il ricorrente ha dedotto la propria buona fede, assumendo di essersi affidato alle dichiarazioni del cessionario che aveva un titolo in fase di rinnovo, e ha attribuito la discrasia a un originario errore commesso dal padre nell'indicazione della matricola. Ha denunciato violazione degli artt. 10 e 43 T.U.L.P.S., eccesso di potere per travisamento dei presupposti, illogicità, difetto di istruttoria e motivazione, nonché violazione degli artt. 10 e 10-bis l. 241/1990. Ha inoltre depositato decreti di archiviazione relativi alle contestazioni penali connesse ai fatti.

La decisione

Il TAR ha respinto sia il ricorso introduttivo sia i motivi aggiunti. Ha ritenuto infondata la censura relativa alle garanzie procedimentali, poiché il provvedimento impugnato dava conto delle memorie presentate e confutava, seppur sinteticamente, le osservazioni del ricorrente su entrambe le ragioni della revoca. Nel merito, il Collegio ha ribadito che non esiste un diritto soggettivo al porto d'armi o alla detenzione di munizioni: la regola generale è il divieto di detenzione, derogabile solo in presenza di specifiche ragioni e in assenza di rischi anche potenziali. L'autorità di pubblica sicurezza dispone di ampia discrezionalità preventiva e può fondare il giudizio di inaffidabilità anche su fatti non penalmente rilevanti, senza necessità di un giudizio di pericolosità sociale o di un comprovato abuso delle armi. Nel caso concreto, è stata ritenuta decisiva la cessione dell'arma a un soggetto il cui titolo era scaduto da oltre due anni. Il ricorrente, quale titolare a sua volta di un'autorizzazione, avrebbe dovuto verificare direttamente la validità del titolo del cessionario mediante l'esibizione del documento; la buona fede non è stata ritenuta idonea a escludere la negligenza. Anche l'atto di cessione conteneva un'incongruenza, indicando come data di rilascio del titolo del cessionario il 16 aprile 2022, successiva alla data della cessione, elemento che avrebbe dovuto insospettire il cedente. Il giudizio di inaffidabilità è stato quindi ritenuto adeguatamente motivato, non irragionevole e non sproporzionato. Il TAR ha precisato che i precedenti rinnovi della licenza non generano un affidamento al rinnovo perpetuo e che le archiviazioni penali non impediscono autonome valutazioni di pubblica sicurezza, aventi presupposti e finalità differenti. Ritenuta sufficiente la condotta relativa alla cessione, il Collegio ha dichiarato assorbita la questione relativa alla discrasia tra armi denunciate e possedute. Le medesime considerazioni sono state estese al divieto prefettizio di detenzione. Spese integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 10 T.U.L.P.S. (r.d. 773/1931)

    La disposizione è richiamata tra i parametri di legittimità invocati dal ricorrente, ma il TAR respinge le relative censure ritenendo adeguatamente esercitato il potere di pubblica sicurezza.

  • art. 43 T.U.L.P.S. (r.d. 773/1931)

    È richiamato quale parametro della disciplina del porto d'armi; il giudizio di inaffidabilità è ritenuto legittimo alla luce della cessione dell'arma a persona priva di titolo valido.

  • art. 35 T.U.L.P.S. (r.d. 773/1931)

    È menzionato in relazione alle contestazioni penali archiviate; l'archiviazione non vincola l'autonoma valutazione amministrativa di pubblica sicurezza.

  • art. 10 l. 241/1990

    Le garanzie partecipative sono ritenute rispettate perché l'Amministrazione ha esaminato e confutato le memorie del ricorrente.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    La censura relativa al preavviso di rigetto è respinta in ragione dell'effettiva considerazione delle osservazioni presentate.

  • art. 2 l. 895/1967

    È menzionato soltanto in relazione alle contestazioni penali archiviate, senza incidere sulla valutazione amministrativa di inaffidabilità.

Massime di principio

  • Il porto d'armi e la detenzione di munizioni non costituiscono diritti soggettivi, ma deroghe al generale divieto di detenzione; il rilascio e il mantenimento dei relativi titoli presuppongono l'assenza di rischi anche solo potenziali e sono soggetti a controllo continuo dell'autorità di pubblica sicurezza.
  • L'autorità di pubblica sicurezza può fondare la revoca del porto d'armi e il divieto di detenzione su un giudizio prognostico di inaffidabilità, anche in assenza di condanna penale, misura di pubblica sicurezza, pericolosità sociale accertata o comprovato abuso delle armi.
  • Chi cede un'arma deve verificare direttamente la validità del titolo del cessionario; l'affidamento sulle sue dichiarazioni non esclude la negligenza quando il documento abilitativo è scaduto o presenta incongruenze immediatamente rilevabili.
  • Il giudizio amministrativo di affidabilità in materia di armi è sindacabile dal giudice solo entro i limiti dell'irragionevolezza o dell'arbitrarietà; la revoca è legittima quando la motivazione individua elementi concreti e sufficienti a fondare il rischio di uso improprio.
  • I precedenti rinnovi del porto d'armi non generano un affidamento al rinnovo perpetuo, poiché a ogni controllo l'autorità può rivalutare attualità dei requisiti e opportunità del mantenimento del titolo.
  • L'archiviazione penale non impedisce l'adozione di provvedimenti di pubblica sicurezza, poiché questi hanno presupposti, finalità preventive e autonomia valutativa diversi rispetto al giudizio penale.

Come è indicizzato

MaterieLicenze e autorizzazioni di poliziaPartecipazione al procedimento
RamiForze armate e forze di poliziaProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazionePartecipazione procedimentaleProporzionalità e ragionevolezza

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