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Sentenza

Sentenza n. 4412/2026 - Napoli, Sezione 2

per l'annullamento: 1) del decreto di rigetto del rilascio della licenza di porto d'armi emesso dalla questura di Napoli Commissariato di Pubblica Sicurezza "Afragola" Sezione Polizia Amministrativa e Sociale notificato in data 07/11/2022; 2) del silenzio formatosi da parte della Prefettura di Napoli sugli scritti difensivi notificati a mezzo Pec in data 07/11/2022; 3) del silenzio formatosi da parte della Prefettura di Napoli sugli scritti difensivi notificati a mezzo Pec in data 13/10/2022 con i quali il sig. -OMISSIS- chiedeva il riesame della propria pratica con contestuale revoca del provvedimento decreto del 17/05/2018 di divieto di detenere armi, munizioni e materiale esplodente individuato al n° -OMISSIS- -OMISSIS- e notificato allo stesso in data 31 Maggio 2018; 4) del preavviso di diniego del rilascio della licenza di porto d'armi emesso dalla Questura di Napoli Commissariato di Pubblica Sicurezza "Afragola" Sezione Polizia Amministrativa e Sociale notificato in data 03/10/2022; 5) di ogni altro atto precedente, susseguente o comunque connesso in quanto lesivo degli interessi del ricorrente.

Giustizia amministrativa202300606

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di rilascio della licenza di porto d'armi per fucile uso caccia, unitamente al preavviso di diniego e ai silenzi formatisi sulle istanze di riesame e revoca del precedente divieto di detenzione di armi

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione di pubblica sicurezza)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego di rilascio della licenza di porto d'armi, deducendo difetto di motivazione e di istruttoria, illogicità e mancata considerazione dell'archiviazione del procedimento penale a suo carico. Ha sostenuto che l'episodio oggetto della querela archiviata non fosse grave, che la propria condotta fosse complessivamente buona, che non ricorressero i presupposti per il diniego e che l'amministrazione fosse tenuta a rivalutare la sua posizione. L'amministrazione ha sostenuto che il diniego fosse vincolato dalla persistente efficacia del precedente provvedimento del 17 maggio 2018, con il quale era stato vietato al ricorrente di detenere armi, munizioni e materiale esplodente, e che l'archiviazione non avesse eliminato la situazione di conflittualità familiare posta a fondamento del divieto.

La decisione

Il TAR ha respinto congiuntamente i cinque motivi, ritenendoli infondati. Ha premesso che il rilascio e il ritiro dei titoli di polizia in materia di armi implicano valutazioni ampiamente discrezionali sull'affidabilità dell'interessato e sulla ragionevole previsione di un uso improprio delle armi, senza necessità di dimostrare un effettivo abuso o una pericolosità sociale in senso tecnico. Ha distinto tale valutazione prognostica dall'automatismo preclusivo previsto dall'art. 43, comma 1, TULPS per determinate condanne, rilevando che, dopo la modifica legislativa del 2018, la riabilitazione può rimuovere l'effetto ostativo delle condanne indicate dalla norma. Nel caso concreto, tuttavia, il provvedimento di divieto di detenzione del 17 maggio 2018 era ancora efficace e fondato su un clima familiare esasperato, caratterizzato da litigi, maltrattamenti, comportamenti lesivi e querele incrociate. Pertanto il diniego impugnato è stato ritenuto vincolato dalla mancata rimozione del precedente divieto. L'archiviazione del procedimento penale per minacce, disposta nel 2020, non è stata considerata sufficiente a imporre una rivalutazione favorevole, poiché il decreto di archiviazione dava comunque atto della persistente conflittualità familiare, elemento idoneo a confermare l'inaffidabilità nell'uso e nella detenzione delle armi. Le spese di lite sono state compensate per la particolarità delle questioni.

Norme richiamate

  • art. 39 r.d. 18 giugno 1931, n. 773 (TULPS)

    il Prefetto ha facoltà di vietare la detenzione delle armi, munizioni e materie esplodenti, denunciate ai termini dell'articolo precedente, alle persone ritenute capaci di abusarne

    La norma attribuisce un'ampia discrezionalità preventiva, fondata su una prognosi di possibile abuso delle armi; non occorre dimostrare un abuso già verificatosi né accertare una pericolosità sociale in senso tecnico.

  • art. 43, comma 1, r.d. 18 giugno 1931, n. 773 (TULPS)

    Oltre a quanto è stabilito dall'art. 11 non può essere conceduta la licenza di portare armi

    La disposizione individua specifiche condanne ostative al rilascio della licenza di porto d'armi, ferma la distinta valutazione discrezionale dell'affidabilità del richiedente.

  • art. 43, comma 2, r.d. 18 giugno 1931, n. 773 (TULPS), come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 104

    Le condanne per i reati indicati dall'art. 43, comma 1, non producono più un automatismo preclusivo quando sia intervenuta la riabilitazione.

  • artt. 572 e 582 c.p.

    Sono richiamati in relazione alla vicenda penale concernente maltrattamenti in famiglia e lesioni personali, nel contesto della valutazione dell'affidabilità del richiedente.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    La causa è stata trattata mediante udienza di smaltimento da remoto secondo la disposizione richiamata.

Massime di principio

  • Il divieto di detenzione di armi può essere adottato sulla base di una prognosi ragionevole di possibile abuso o di inaffidabilità dell'interessato; non è necessario dimostrare un abuso effettivo né accertare una pericolosità sociale in senso tecnico.
  • La valutazione di affidabilità richiesta per il rilascio o il mantenimento di una licenza di porto d'armi è distinta dall'accertamento della responsabilità penale e può fondarsi anche su fatti non conclusi con condanna o su situazioni complessive incompatibili con la buona condotta.
  • L'archiviazione di un procedimento penale non impone automaticamente il rilascio o il riesame favorevole della licenza di porto d'armi quando dagli stessi atti di archiviazione emergano elementi di persistente conflittualità o di inaffidabilità rilevanti per la valutazione preventiva dell'amministrazione.
  • Finché resta efficace un precedente provvedimento di divieto di detenzione di armi, il rilascio di una nuova licenza di porto d'armi non può essere preteso senza la previa rimozione o rivalutazione di tale provvedimento.

Come è indicizzato

MateriePericolosità sociale e valutazioni di sicurezza
RamiForze armate e forze di polizia
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaDifetto di motivazioneDifetto di istruttoria

Testo integrale

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