Sentenza del 19/10/2016 n. 21142 - Corte di Cassazione
ACCERTAMENTO TRIBUTARIO -IN GENERE - Presunzione relativa di liberalità ex art. 26 d.P.R. n. 131 del 1986 - Operatività con riferimento anche a tributi diversi dall'imposta di registro - Conseguenze.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La contribuente ha impugnato gli avvisi con cui l'Agenzia delle Entrate aveva accertato, per gli anni 2000 e 2001, maggiori imposte IRPEF e addizionali regionali mediante accertamento sintetico ex art. 38 del d.P.R. n. 600 del 1973. Una parte rilevante del reddito presunto era stata collegata all'acquisto di terreni edificabili dal padre, formalmente qualificato come compravendita. La ricorrente sosteneva che il trasferimento fosse in realtà gratuito o riconducibile a una liberalità e che, pertanto, il relativo esborso non potesse dimostrare una capacità reddituale. Contestava inoltre l'inammissibilità dell'appello dell'Agenzia e l'errata limitazione dei mezzi di prova utilizzabili contro l'accertamento sintetico.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo motivo, ritenendo ammissibile l'appello dell'Agenzia perché sufficientemente specifico e ricordando che l'appello tributario ha carattere devolutivo pieno. Ha invece accolto il secondo motivo, stabilendo che la presunzione relativa di liberalità prevista dall'art. 26 del d.P.R. n. 131 del 1986 opera in tutte le controversie tributarie in cui rilevi la distinzione tra atto oneroso e gratuito, anche se il tributo controverso non è l'imposta di registro. Ha accolto anche il terzo motivo, affermando che il contribuente può dimostrare non solo che il reddito presunto deriva da redditi esenti o soggetti a ritenuta, ma anche, più in generale, che il reddito presunto non esiste o è inferiore. Il quarto motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza della Commissione tributaria regionale è stata cassata con rinvio alla medesima Commissione, in diversa composizione, per una nuova valutazione di tutte le prove, incluse le modalità di tassazione dell'atto e l'eventuale effettivo pagamento del prezzo.
Norme richiamate
Art. 26 del d.P.R. n. 131 del 1986
Presunzione relativa di liberalità per i trasferimenti tra coniugi o parenti in linea retta
La presunzione opera non solo ai fini dell'imposta di registro, ma in ogni controversia tributaria in cui sia necessario stabilire se il trasferimento sia oneroso o gratuito. Essendo relativa, può essere superata mediante prova contraria e valutazione complessiva delle circostanze, compreso il trattamento tributario applicato all'atto e l'effettivo pagamento del prezzo.
Art. 38, commi 4, 5 e 6, del d.P.R. n. 600 del 1973
Accertamento sintetico del reddito
L'accertamento sintetico consente all'Amministrazione di desumere il reddito dalla capacità di spesa e dagli incrementi patrimoniali, ma il contribuente può provare non soltanto l'esistenza di redditi esenti o soggetti a ritenuta, bensì anche che il reddito presunto non esiste o è inferiore a quello determinato dall'ufficio.
Art. 53 del d.lgs. n. 546 del 1992
Il ricorso in appello deve contenere i motivi specifici dell'impugnazione
Nel processo tributario l'onere di specificità è assolto anche quando l'Amministrazione ripropone le ragioni già formulate in primo grado, purché esse siano dirette a contestare la decisione e a ottenere il riesame del merito.
Art. 2697 del codice civile
Regola generale sull'onere della prova
La ripartizione dell'onere probatorio deve essere applicata tenendo conto delle presunzioni legali e della possibilità per il contribuente di fornire prova dell'inesistenza o della minore entità del reddito presunto.
Art. 53 della Costituzione
Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva
La decisione lo richiama nel quadro della contestazione della contribuente, ma la soluzione viene fondata principalmente sull'applicazione della presunzione di liberalità e sulle regole dell'accertamento sintetico.
Sentenza della Corte costituzionale n. 41 del 1999
Illegittimità della norma nella parte in cui esclude la prova contraria diretta a superare la presunzione di liberalità
La presunzione di liberalità deve consentire la prova contraria; non può essere considerata assoluta o insuperabile.
Massime di principio
- Quando un trasferimento patrimoniale avviene tra coniugi o parenti in linea retta, la presunzione di liberalità dell'art. 26 del d.P.R. n. 131 del 1986 deve essere considerata anche in controversie relative a tributi diversi dall'imposta di registro.
- La presunzione di liberalità è relativa: il giudice deve valutare tutte le circostanze del caso, tra cui il contenuto dell'atto, l'effettivo pagamento del prezzo, la provenienza delle somme e il trattamento fiscale scelto o applicato dalle parti.
- Il trattamento fiscale dell'operazione può costituire un elemento probatorio significativo, ma non è necessariamente decisivo da solo: la qualificazione effettiva dell'atto deve risultare da una valutazione complessiva.
- In caso di accertamento sintetico, il contribuente non è limitato alla prova di redditi esenti o soggetti a ritenuta; può dimostrare con ogni documentazione idonea che la spesa non riflette un reddito imponibile, oppure che il reddito presunto è stato sovrastimato.
- La provenienza familiare dell'immobile o delle somme impiegate per l'acquisto può incidere sulla ricostruzione della capacità contributiva e deve essere esaminata specificamente dall'Amministrazione e dal giudice.
- La cassazione con rinvio non determina automaticamente l'annullamento definitivo dell'accertamento: impone una nuova valutazione al giudice di merito secondo i principi stabiliti dalla Corte.
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