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Cassazione Penale, Ordinanza n. 29105/2025 del 06/08/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'appello di Roma del 28/11/2024 contestando il trattamento sanzionatorio e, in particolare, la mancata applicazione delle pene sostitutive richieste ai sensi dell'art. 20-bis c.p. Dalla motivazione dell'ordinanza emerge che la difesa sosteneva la possibilità di applicare la detenzione domiciliare o i lavori di pubblica utilità, ma la Corte territoriale aveva espresso un giudizio negativo sulle prospettive di emendabilità del condannato, valorizzando l'indisponibilità di un alloggio stabile, il pericolo di recidiva desunto dai precedenti e dalle modalità dei fatti, le capacità criminali dimostrate, l'assenza di attività lavorativa e lo stato di indigenza. Il ricorso e la successiva memoria difensiva sono stati ritenuti generici perché non confrontati in modo puntuale con tale motivazione e non idonei a evidenziare specifici vizi logici rivalutabili in sede di legittimità.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che le censure erano generiche rispetto alla motivazione della Corte d'appello, la quale aveva congruamente giustificato sia il trattamento sanzionatorio sia il diniego delle pene sostitutive ex art. 20-bis c.p. Non essendo emersi vizi logici evidenti, non è stata ammessa una diversa rivalutazione nel giudizio di legittimità. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 20-bis c.p.

    richiamato come base normativa delle pene sostitutive richieste dalla difesa; la Corte d'appello ha legittimamente negato l'applicazione delle pene sostitutive in ragione di un giudizio negativo sulla emendabilità del condannato e sul rischio di recidiva.

  • art. 616 c.p.p.

    la dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità, il motivo di ricorso è inammissibile quando si limita a riproporre censure generiche senza confrontarsi specificamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata.
  • La mancata concessione delle pene sostitutive può essere sorretta da un giudizio prognostico negativo sulla emendabilità del condannato, desunto da elementi quali precedenti penali, modalità del fatto, capacità criminali, assenza di lavoro e condizioni personali rilevanti ai fini della recidiva.
  • Le valutazioni di merito sulla sussistenza dei presupposti per le pene sostitutive non sono censurabili in cassazione se assistite da motivazione congrua e non manifestamente illogica.
  • La memoria difensiva che reiteri le stesse doglianze già prospettate nel ricorso, senza nuovi profili critici, non vale a superare il vizio di genericità del gravame.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniPena e commisurazione
RamiProcesso penaleParte generale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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