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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 804/2022 del 13/01/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per ricusazione dell'autorità giudicante (G.i.p. Tommaso Perella), dedotto sul presupposto che il giudice avesse in precedenza giudicato e condannato, con rito abbreviato, Emanuele Esposito per il trasporto della stessa droga contestata anche al Bonaparte; si sosteneva che tale precedente valutazione avrebbe formato una "funzione pregiudicante" rispetto alla posizione del Bonaparte (anche in relazione al capo MM, relativo all'intermediazione nella vendita dello stupefacente, e al capo A, relativo al delitto associativo ex art. 74 d.P.R. n. 309/1990). È censurata altresì la procedura adottata dalla Corte di appello, che ha dichiarato l'inammissibilità senza fissare udienza camerale, con presunta violazione del principio del contraddittorio e degli artt. 38 e 41 cod. proc. pen.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte di legittimità ha ritenuto che nella sentenza contro Esposito il giudice ricusato non abbia espresso alcuna valutazione di merito sulla condotta ascritta al Bonaparte: nel processo Esposito vi era una mera ammissione di responsabilità per il trasporto della droga, senza accertamenti sulla funzione di intermediazione contestata al Bonaparte; il delitto associativo non era neppure contestato nel procedimento Esposito. Perciò non si è configurata la "funzione pregiudicante" che legittima la ricusazione. Inoltre la dichiarazione di inammissibilità per manifesta infondatezza è stata correttamente pronunciata con procedimento camerale de plano, ai sensi dell'art. 41 cod. proc. pen. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a una sanzione pecuniaria di Euro 3.000,00.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. b) e lett. c), cod. proc. pen.

    Norma invocata come base formale del ricorso per violazione delle norme di procedura (inosservanza degli artt. 38 e 41 cod. proc. pen.).

  • art. 38 cod. proc. pen.

    Norma richiamata dal ricorrente in relazione al diritto di partecipazione e contraddittorio nella procedura di decisione sulla ricusazione; la Corte ha ritenuto che non sia stata violata perché la richiesta era manifestamente infondata e la decisione può essere adottata de plano.

  • art. 41 cod. proc. pen.

    Regola sulla procedura per la decisione sulla ricusazione: il comma 1 impone che il collegio provveda "senza ritardo" e consente la decisione camerale de plano quando la richiesta è manifestamente infondata; la Corte ha ritenuto corretta la decisione senza fissare udienza.

  • art. 37, comma 1, cod. proc. pen.

    Testo esaminato dalla Corte costituzionale nelle pronunce citate; la giurisprudenza costituzionale ha chiarito i limiti della non ricusabilità quando il giudice abbia espresso una valutazione di merito su fatti attinenti alla responsabilità penale.

  • art. 34, comma 2, cod. proc. pen.

    Anch'esso oggetto di pronuncia costituzionale: la Corte ha affermato che non può partecipare al giudizio chi abbia già pronunciato una sentenza nella quale la posizione dell'imputato sia stata comunque valutata; principio richiamato come criterio per la "funzione pregiudicante".

  • art. 110 cod. pen.

    Richiamato in relazione all'ipotesi di concorso di persone nel reato; la giurisprudenza distingue i casi in cui le condotte sono autonome e scindibili (che non giustificano la ricusazione) da quelli in cui la precedente decisione ha valutato anche la posizione dell'altro imputato.

  • art. 74 d.P.R. n. 309/1990

    Norma sostanziale (illecito di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti) relativa a uno dei capi di imputazione contestati al Bonaparte; la Corte osserva che tale fatto non era neppure oggetto del precedente processo contro Esposito, rendendo quindi non pertinente la presunta pregiudizialità.

  • art. 127 cod. proc. pen.

    Norma sulle forme della decisione: la Corte ha distinto il comma 1 dell'art. 41 (decisione senza ritardo) dal comma 3 che rinvia alle forme dell'art. 127 per la decisione di merito, giustificando la procedura camerale de plano nel caso di manifesta infondatezza.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che regola la condanna alle spese e la sanzione pecuniaria per ricorsi inammissibili; applicata per comminare al ricorrente il pagamento delle spese e della somma di Euro 3.000,00.

  • Sentenze Corte Costituzionale n. 371/1996 e n. 283/2000

    Principi costituzionali richiamati: definizione della "funzione pregiudicante" del precedente giudice e necessità che la precedente decisione contenga una valutazione, anche sommaria, della posizione dell'imputato per giustificare la ricusazione.

Massime di principio

  • La ricusazione per "funzione pregiudicante" è fondata solo se il giudice ha già espresso, anche in modo sommario, una valutazione di merito che riguarda la responsabilità dell'imputato; una precedente decisione sul solo comportamento di un coimputato non basta se le condotte sono autonome e scindibili.
  • Se la precedente sentenza riguarda solo la confessione o l'ammissione di responsabilità del coimputato per un fatto separato (es. trasporto) senza accertare la condotta attribuita all'altro imputato (es. intermediazione/associazione), non si configura automaticamente incompatibilità.
  • Le richieste di ricusazione manifestamente infondate possono essere dichiarate inammissibili con procedimento camerale de plano senza fissare udienza, conformemente all'art. 41 cod. proc. pen., e ciò non viola il principio del contraddittorio quando la fondatezza è palese.
  • Il ricorrente deve specificare punti concreti della precedente decisione dai quali emerga una valutazione anche sommaria della sua responsabilità; l'assenza di tale specificità comporta l'inammissibilità.
  • In situazioni con pluralità di imputati, va valutata la separabilità delle condotte: se le prove e le condotte sono distintamente ascrivibili, la partecipazione del medesimo giudice in precedenti procedimenti non comporta automaticamente ricusazione.

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