Cassazione Civile, Ordinanza n. 06612/2024 del 12/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La lite trae origine dall’impugnazione, da parte di una contribuente, di un’intimazione di pagamento fondata su una cartella per IRPEF e IVA riferita all’anno d’imposta 2005, per un importo complessivo di euro 149.496,48. La contribuente deduceva di non avere mai ricevuto rituale notifica della cartella presupposta. Il ricorso per cassazione era articolato in due motivi: con il primo si denunciavano, in modo promiscuo, error in procedendo e in iudicando, omessa pronuncia, omessa motivazione, mancato esame di atti e documenti e violazione di varie norme processuali e tributarie sulla notificazione e sulla prova; con il secondo si lamentavano errata interpretazione dell’art. 26 d.P.R. 602/1973 e dell’art. 60 d.P.R. 600/1973, nonché delle norme sulla notificazione postale, oltre a vizi motivazionali e alla questione della prescrizione breve del tributo, delle sanzioni e degli interessi. La Corte ha ritenuto entrambi i motivi inammissibili perché cumulavano censure eterogenee e non specifiche, mirate in sostanza a ottenere una nuova valutazione di fatto sulla validità della notifica e sulla ricostruzione del merito, attività non consentita nel giudizio di legittimità.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso, qualificando come inammissibili i motivi. Ha ritenuto che le doglianze fossero formulate in modo confuso e promiscuo, non riconducibile a specifici vizi di legittimità; inoltre, per la parte motivazionale, ha richiamato i limiti del sindacato di cassazione e la preclusione derivante dalla doppia conforme, osservando che le censure miravano in realtà a un nuovo esame della prova sulla notificazione della cartella. Conseguentemente, ha condannato la ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c.
Il ricorso per cassazione è giudizio a critica vincolata: i motivi devono essere specifici, tassativi e ricondotti a uno dei vizi previsti dalla norma; è inammissibile una critica generica e cumulativa della sentenza.
art. 112 c.p.c.
Il motivo che invochi l’omessa pronuncia deve essere formulato in modo puntuale e non può essere confuso con richieste di nuovo esame del merito.
art. 115 c.p.c.
Non consente in cassazione una rivalutazione complessiva delle risultanze istruttorie se ciò si traduce in critica al merito.
art. 22 d.lgs. n. 546/1992
Norma richiamata dalla ricorrente in tema di processo tributario e documentazione, ma il motivo è stato ritenuto inammissibile per difetto di specificità.
art. 26 d.P.R. n. 602/1973
Richiamato in tema di notificazione della cartella di pagamento; la censura sulla sua applicazione è stata reputata inammissibile perché diretta a contestare gli accertamenti di merito.
art. 60 d.P.R. n. 600/1973
Richiamato con riguardo alle modalità di notificazione degli atti tributari, senza che la Corte entrasse nel merito per l’inammissibilità del ricorso.
art. 2712 c.c.
Richiamato dalla ricorrente sul valore probatorio dei documenti; la censura è stata giudicata generica e non autosufficiente.
art. 2716 c.c.
Richiamato dalla ricorrente tra le norme sulla prova documentale, senza esame nel merito per inammissibilità.
art. 2719 c.c.
Richiamato in tema di copie e conformità documentale, ma la Corte non ha esaminato il merito delle relative doglianze.
art. 214 c.p.c.
Norma richiamata dalla ricorrente in tema di disconoscimento e prova documentale; la censura è stata ritenuta inammissibile.
art. 215 c.p.c.
Richiamato insieme alle norme sul valore della prova documentale, senza scrutinio nel merito.
art. 3 L. n. 890/1982
Richiamato in materia di notificazione a mezzo posta; la relativa censura è stata reputata inammissibile.
art. 380-bis.1 c.p.c.
Richiamato per la memoria depositata in cassazione nel procedimento camerale.
art. 348-ter c.p.c.
Richiamato per la preclusione derivante dalla c.d. doppia conforme, in relazione al motivo ex art. 360 n. 5 c.p.c.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Applicato per dare atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto dell’impugnazione.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione i motivi devono essere specifici, univoci e riconducibili a una singola categoria di vizio; è inammissibile il motivo che cumuli in modo confuso violazioni di legge, vizi motivazionali e richieste di rivalutazione del merito.
- Il controllo di legittimità non consente di sostituire la propria lettura delle prove a quella compiuta dai giudici di merito; le censure che mirano a ottenere una nuova valutazione dei fatti sono inammissibili.
- Il vizio di motivazione è oggi denunciabile solo nei ristretti casi di anomalia motivazionale costituzionalmente rilevante, non anche per la mera insufficienza o non condivisibilità della motivazione.
- In presenza di doppia conforme, il motivo ex art. 360 n. 5 c.p.c. incontra una specifica preclusione e non può essere utilizzato per riaprire l’accertamento di fatto già compiuto in entrambi i gradi di merito.
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