Cassazione Penale, Sentenza n. 20780/2024 del 27/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 18/10/2023 con cui era stato confermato il decreto di inammissibilità della richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato. La ricorrente sosteneva che l'istanza era corretta perché la stessa si era impegnata a comunicare soltanto le variazioni di reddito rilevanti idonee a determinare il superamento delle soglie di ammissione, richiamando gli artt. 79 e ss. del d.P.R. 115/2002 e sostenendo che tale impegno rispettava la lettera e la ratio della normativa sul gratuito patrocinio.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di conformità alle modalità procedurali previste per il procedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Il Collegio ha ritenuto applicabile la disciplina del rito penale alle impugnazioni in materia di gratuito patrocinio e ha richiamato gli artt. 582 e 583 c.p.p., secondo i quali il ricorso per cassazione contro l'ordinanza che decide sull'opposizione al rigetto deve essere depositato presso la cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento. La ricorrente aveva invece depositato l'atto presso la cancelleria della Corte di Cassazione e notificato ad altri soggetti, per cui il difetto formale ha comportato l'inammissibilità ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. c) c.p.p. Conseguentemente la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; non è stato disposto nulla per la rappresentanza dell'Avvocatura dello Stato.
Norme richiamate
d.P.R. 115/2002, artt. 79 e ss.
La ricorrente invocava tali norme per giustificare l'impegno a comunicare solo le variazioni di reddito ritenute rilevanti. La Corte di Cassazione non ha però esaminato il merito della questione sostanziale richiamata (la corretta interpretazione dell'obbligo di comunicazione), perché ha ritenuto il ricorso inammissibile per motivi procedurali.
Codice di procedura penale, artt. 582 e 583
Il Collegio ha affermato che nel procedimento per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato si applicano le regole procedurali penali e che il ricorso contro l'ordinanza che decide sull'opposizione deve essere presentato presso la cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento, come previsto da tali norme.
Codice di procedura penale, art. 591, comma 1, lett. c
Questa disposizione è stata ritenuta dalla Corte la base normativa per la sanzione dell'inammissibilità quando non sono osservate le regole sui tempi e modi di presentazione dell'impugnazione.
Codice di procedura penale, art. 616
La Corte ha applicato questa norma per imporre alla ricorrente il pagamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende, ritenendo che la causa di inammissibilità fosse imputabile a colpa della ricorrente.
Corte costituzionale, sent. n. 186/2000
La sentenza è stata richiamata in relazione ai criteri per l'imposizione delle pene pecuniarie (Cassa delle Ammende) e per valutare la responsabilità della ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- Nel procedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato si applicano le regole procedurali del rito penale; le impugnazioni devono rispettare le modalità di deposito previste dal codice di procedura penale.
- Il ricorso per cassazione contro l'ordinanza che decide sull'opposizione al rigetto della domanda di gratuito patrocinio deve essere depositato presso la cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento (artt. 582 e 583 c.p.p.); il mancato rispetto di tale modalità comporta inammissibilità ai sensi dell'art. 591 c.p.p.
- La non conformità formale delle modalità di impugnazione può impedire l'esame del merito: questioni sostanziali (es. interpretazione degli obblighi di comunicazione dei redditi ai fini del patrocinio) non saranno valutate se il ricorso è dichiarato inammissibile per vizi procedurali.
- La parte che si assume vittima di un vizio procedurale deve curare anche la notifica e il deposito presso i soggetti e gli uffici indicati dalle norme specifiche; notificare all'Avvocatura dello Stato o ad altri uffici non sostituisce l'obbligo di deposito presso la cancelleria competente quando la norma lo richiede.
- In caso di inammissibilità per colpa nella scelta delle modalità processuali, il ricorrente può essere condannato alle spese e a somme a favore della Cassa delle Ammende; è quindi opportuno, in caso di dubbio sulla procedura applicabile, ottenere consulenza processuale preventiva o depositare il ricorso secondo le modalità più restrittive previste dalla normativa applicabile.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 27 mag 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 20757/2024 del 27/05/2024
- Sentenza penale · 27 mag 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 20758/2024 del 27/05/2024
- Sentenza penale · 27 mag 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 20759/2024 del 27/05/2024
- Sentenza penale · 27 mag 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 20760/2024 del 27/05/2024
- Sentenza penale · 27 mag 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 20761/2024 del 27/05/2024
- Sentenza penale · 27 mag 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 20762/2024 del 27/05/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →