Sentenza n. 12499/2026 - Roma, Sezione 5
per l'annullamento, per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - della determinazione dirigenziale n. G15544 del 20.11.2025, comunicata in data 21.11.2025, della Regione Lazio – Direzione Trasformazione Digitale e Procurement avente a oggetto “Aggiudicazione del lotto 1 della gara comunitaria a procedura aperta finalizzata alla stipula di un contratto per la fornitura in noleggio quadriennale di n. 2 sistemi di stampa a colori ad alta produzione per il centro stampa della Regione Lazio, suddivisa in due lotti”; - del verbale della Commissione giudicatrice n. 5 della seduta del 24.9.2025; - della relazione tecnica del Centro stampa della Regione Lazio del 2.10.2025; nonché, ove occorra: - della determinazione dirigenziale n. G10290 del 5.08.2025 della Regione Lazio avente a oggetto “Annullamento in autotutela del provvedimento di aggiudicazione n. G04061 del 02/04/2025 ed esclusione dalla procedura di gara”; - di ogni altro atto presupposto, preordinato, conseguente e/o comunque connesso, ancorché allo stato non conosciuto; nonché per l’accertamento del diritto di CTA Ufficio S.r.l. di conseguire l’aggiudicazione del lotto n. 1; e per la declaratoria di inefficacia, ai sensi e per gli effetti degli artt. 121 e 122 c.p.a., del contratto d’appalto medio tempore eventualmente stipulato, con subentro della ricorrente nel medesimo; e per la condanna della Regione Lazio al risarcimento del danno in forma specifica mediante aggiudicazione a CTA Ufficio S.r.l. del lotto n. 1 e subentro della stessa nel contratto d’appalto nelle more eventualmente stipulato ovvero, in subordine, al risarcimento per equivalente del danno subito da CTA Ufficio S.r.l. nella misura che ci si riserva di determinare in corso di causa, con salvezza della rivalutazione monetaria e degli interessi legali; per quanto riguarda il ricorso incidentale proposto dalla Xerox S.p.a. in data 23.1.2026: - in parte qua, di tutti gli atti impugnati in via principale, e segnatamente: - della determinazione dirigenziale n. G15544 del 20.11.2025 della Regione Lazio – Direzione Trasformazione Digitale e Procurement avente a oggetto “Aggiudicazione del lotto 1 della gara comunitaria a procedura aperta finalizzata alla stipula di un contratto per la fornitura in noleggio quadriennale di n. 2 sistemi di stampa a colori ad alta produzione per il centro stampa della Regione Lazio, suddivisa in due lotti”; - dei verbali di gara; - della relazione tecnica del Centro stampa della Regione Lazio del 2.10.2025; - della intera lex specialis di gara, inclusi il disciplinare ed il capitolato tecnico; - della determinazione dirigenziale n. G10290 del 05.08.2025 della Regione Lazio avente a oggetto “Annullamento in autotutela del provvedimento di aggiudicazione n. G04061 del 02/04/2025 ed esclusione dalla procedura di gara”; - di ogni altro atto presupposto, preordinato, conseguente e/o comunque connesso, ancorché allo stato non conosciuto;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: aggiudicazione del lotto 1 a favore dell'impresa controinteressata, adottata dopo l'annullamento in autotutela della precedente aggiudicazione
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'impresa originaria aggiudicataria ha impugnato l'aggiudicazione del lotto 1, sostenendo che l'offerta dell'aggiudicataria Xerox non avrebbe potuto beneficiare del punteggio premiale previsto per uno “scanner in linea”. Secondo la ricorrente, Xerox aveva autodichiarato uno scanner “non in linea” e la stazione appaltante, dopo avere annullato in autotutela la precedente aggiudicazione, avrebbe illegittimamente rivalutato l'offerta attribuendole il punteggio premiale, in violazione dell'immodificabilità dell'offerta, del principio di equivalenza, della lex specialis, della par condicio e dell'art. 101 del d.lgs. 36/2023. Sono stati inoltre dedotti difetto di istruttoria e motivazione, travisamento, contraddittorietà e sviamento, con domande di aggiudicazione, subentro nel contratto e risarcimento del danno. Xerox ha proposto ricorso incidentale censurando, a sua volta, gli atti di gara e la lex specialis per violazione della disciplina di gara, della par condicio e del principio di proporzionalità, nonché per travisamento e difetto di motivazione.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso principale e dichiarato improcedibile quello incidentale per sopravvenuta carenza di interesse. L'organo di verificazione ha accertato che l'espressione “scanner in linea”, prevista dalla lex specialis quale elemento premiale, era ambigua e poteva riferirsi sia a uno scanner integrato in linea sia a uno scanner collegato in linea. Xerox aveva inteso la clausola nel senso più restrittivo e aveva quindi escluso il punteggio dalla propria autovalutazione; successivamente, constatato che anche l'offerta della ricorrente non comprendeva uno scanner integrato, aveva chiesto la rivalutazione omogenea delle offerte. Il Collegio ha ritenuto legittimo l'operato della stazione appaltante, la quale non era vincolata alla qualificazione data dall'operatore economico alla propria offerta e poteva procedere a un'autonoma valutazione tecnica. Entrambi gli scanner non erano integrati in linea, ma potevano essere collegati in linea mediante cablaggio realizzabile in fase di installazione o configurazione. Tale attività non modificava il genere dei macchinari offerti, incidendo soltanto sulle modalità di impiego e funzionamento, sicché non vi era violazione del principio di immodificabilità dell'offerta. Le valutazioni della stazione appaltante sono state inoltre ritenute coerenti con quelle del verificatore e non affette da difetto di istruttoria. Il ricorso incidentale è divenuto improcedibile poiché, una volta respinto il ricorso principale, Xerox non conservava un interesse attuale alla decisione delle proprie censure. Le spese di lite sono state compensate; il compenso del verificatore, liquidato in euro 6.000,00, è stato posto in solido a carico di tutte le parti, in ragione della responsabilità colposa concorrente derivante dall'ambiguità della clausola premiale e dalla mancata richiesta di chiarimenti.
Norme richiamate
art. 1 d.lgs. 36/2023
Il principio del risultato legittima la stazione appaltante a individuare il miglior offerente sulla base di una valutazione sostanziale e autonoma delle offerte, nel rispetto della lex specialis e della par condicio.
art. 79 d.lgs. 36/2023
La disciplina delle specifiche tecniche e il principio di equivalenza sono stati richiamati nel giudizio sulla corretta qualificazione dello scanner offerto.
Allegato II.5 d.lgs. 36/2023
La disciplina delle specifiche tecniche è stata richiamata in relazione alla valutazione dell'equivalenza e delle caratteristiche tecniche dell'offerta.
art. 101 d.lgs. 36/2023
La norma è stata invocata dalla ricorrente in relazione alla par condicio e all'eventuale possibilità di integrazione o modifica dell'offerta, ma il TAR ha escluso che il cablaggio configurasse una modifica dell'offerta.
art. 3 l. 241/1990
Il richiamo all'obbligo di motivazione non ha condotto all'annullamento, poiché le valutazioni tecniche della stazione appaltante sono risultate coerenti con gli accertamenti del verificatore.
art. 121 c.p.a.
Invocato dalla ricorrente per la declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato; la domanda non è stata accolta in ragione del rigetto del ricorso principale.
art. 122 c.p.a.
Invocato dalla ricorrente per la declaratoria di inefficacia e il subentro; la domanda non è stata accolta in ragione del rigetto del ricorso principale.
Massime di principio
- La stazione appaltante non è vincolata alla qualificazione che l'operatore economico abbia dato alla propria offerta nell'autovalutazione, potendo procedere a un'autonoma valutazione tecnica delle caratteristiche effettivamente offerte, purché senza alterare il contenuto sostanziale dell'offerta e nel rispetto della par condicio.
- La rivalutazione di un'offerta alla luce del significato corretto o non univoco di una clausola della lex specialis non integra modifica dell'offerta quando l'operatore abbia effettivamente offerto il bene o la prestazione valutata e l'attività successiva incida soltanto sulle modalità di collegamento, installazione o funzionamento, non sul genere del macchinario.
- Quando una clausola tecnica o premiale della lex specialis utilizza una formula ambigua e polisensa, la stazione appaltante deve interpretarla e applicarla in modo uniforme alle offerte omologhe, evitando che l'erronea autovalutazione di un concorrente determini una disparità di trattamento.
- Il principio del risultato consente di valorizzare il miglior rapporto tra qualità e prezzo mediante una valutazione tecnica sostanziale delle offerte, senza che ciò autorizzi la stazione appaltante a modificare ex post le caratteristiche oggettivamente offerte.
- Il ricorso incidentale della controinteressata diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando il ricorso principale è respinto e la controinteressata non può conseguire, mediante l'esame delle proprie censure, un'utilità ulteriore o diversa rispetto alla conservazione dell'aggiudicazione.
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