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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22982/2026 del 22/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso per cassazione, proposto dal difensore dell'imputato, censurava: 1) erronea applicazione della legge penale (art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.), deducendo che il giudice aveva applicato un aumento di pena in continuazione per la contravvenzione di cui all'art. 734 c.p., purchè tale contravvenzione è punita solo con ammenda; 2) vizio della motivazione (art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.), sostenendo che la condanna era fondata unicamente su due circostanze fattuali: la recente realizzazione della pista e l'interesse dell'imputato alla sua realizzazione come unica via di accesso, circostanze che il ricorrente riteneva non provate.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto corretta l'applicazione, da parte dei giudici di merito, dei principi di diritto stabiliti dalle Sezioni Unite (Sez. U., n. 40983/2018) in tema di concorso di reati con sanzioni eterogenee: il giudice ha riconosciuto la continuazione tra i reati, individuato come più grave il delitto previsto dall'art. 181, comma 1, del d.lvo n. 42/2004 (capo A) e determinato la pena base, applicando poi le attenuanti e l'aumento per continuazione; l'aumento di pena detentiva è stato ragguagliato in pena pecuniaria ai sensi dell'art. 135 c.p. (nella fattispecie è stato utilizzato il valore di €250 per giorno di arresto), con conseguente determinazione dell'ammenda complessiva. Per i fatti: l'imputato, titolare dell'azienda agricola, ha realizzato una nuova pista di esbosco (lunghezza 111 m, larghezza 2,5 m, profondità media 60 cm) in area sottoposta a vincolo paesaggistico senza la prescritta autorizzazione, alterando le bellezze naturali. La Corte ha inoltre ritenuto il secondo motivo generico e manifestamente infondato, confermando la valutazione probatoria dei giudici di merito. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare, in via equitativa, €3.000,00 alla Cassa delle Ammende. La sentenza di merito (pena finale: 4 mesi di arresto e €15.439,00 di ammenda) è stata dunque ritenuta corretta nella sua motivazione e nel calcolo sanzionatorio.

Norme richiamate

  • art. 181, comma 1, d.lvo n. 42 del 2004

    Norma sostanziale contestata quale reato più grave (danno al vincolo paesaggistico). È stata applicata per individuare il reato principale nella continuazione.

  • art. 734 c.p.

    Contravvenzione contestata (alterazione di bellezze naturali); in quanto reato 'satellite' è stato oggetto del ragguaglio previsto dalle Sezioni Unite quando la continuazione riguarda sanzioni eterogenee.

  • art. 606, comma 1, cod. proc. pen.

    Dispositivo che individua i motivi di ricorso per cassazione; citato perché il ricorrente ha fondato i motivi sulla violazione di tale articolo (lett. b e e).

  • Sez. U., n. 40983 del 21/06/2018 (Rv. 273751 - 01)

    Principio interpretativo applicato: in presenza di reati in continuazione puniti con sanzioni eterogenee, l'aumento per continuazione va effettuato secondo il criterio della pena unica progressiva per 'moltiplicazione', rispettando il genere della pena prevista per il reato satellite; se il satellite è punito solo con pena pecuniaria, l'aumento della pena detentiva del reato più grave deve essere ragguagliato in pena pecuniaria ai sensi dell'art. 135 c.p.

  • art. 135 c.p.

    Norma che consente il ragguaglio/convertimento della pena detentiva in pena pecuniaria; nel caso applicata per trasformare l'aumento detentivo derivante dalla continuazione in ammenda.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma richiamata per la condanna alle spese processuali del ricorrente in caso di inammissibilità del ricorso.

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 186 del 13/06/2000

    Richiamata in relazione alla possibilità/criteri di imposizione delle somme a favore della Cassa delle Ammende; la Corte ha comunque disposto, in via equitativa, il versamento di €3.000,00.

Massime di principio

  • Se reati sono in continuazione e le sanzioni sono eterogenee (es. pena detentiva per il reato principale e solo ammenda per il satellite), va applicato il principio delle Sezioni Unite: l'aumento per continuazione si calcola secondo la pena unica progressiva e l'incremento detentivo deve essere ragguagliato in pena pecuniaria per rispettare il genere della pena satellite.
  • La conversione della parte detentiva in ammenda segue i criteri dell'art. 135 c.p.; il valore utilizzato per il ragguaglio può incidere significativamente sul totale dell'ammenda e va indicato chiaramente nella motivazione.
  • In cassazione i motivi devono confrontarsi in modo specifico e critico con la motivazione di merito; censure generiche o che non confutano le argomentazioni probatorie dei giudici di merito sono destinate all'inammissibilità o al rigetto.
  • Le valutazioni di fatto e di prova dei giudici di merito, se fondate su un percorso motivazionale logico e su elementi documentali o di ispezione, sono difficilmente sindacabili in sede di legittimità.
  • La dichiarazione di inammissibilità del ricorso può comportare l'obbligo di pagar le spese processuali e, in casi previsti, un versamento equitativo alla Cassa delle Ammende; l'importo è rimesso al prudente apprezzamento del giudice, anche alla luce dei limiti dettati dalla giurisprudenza costituzionale.

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