Cassazione Penale, Ordinanza n. 29998/2026 del 06/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il motivo manifestamente infondato e comunque meramente reiterativo delle doglianze già svolte in appello, senza una confutazione puntuale delle ragioni della sentenza impugnata. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna per resistenza a pubblico ufficiale. Il ricorso, per quanto emerge dal testo, riproponeva sostanzialmente le stesse censure già formulate in appello, limitandosi ad aggiungere formule assertive sulla pretesa erroneità della decisione. La Corte di cassazione rileva che il motivo era diretto contro una motivazione che la Corte territoriale aveva reso in modo logico, coerente e puntuale, con particolare riferimento alla non idoneità della condotta a integrare intimidazione e minaccia, e che mancava una critica specifica delle argomentazioni poste a base del rigetto del motivo di appello.
Norme richiamate
art. 337 c.p.
La Corte richiama il reato contestato e conferma che la motivazione di merito aveva escluso l'idoneità della condotta a integrare intimidazione e minaccia.
art. 616 c.p.p.
È la base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riprodurre pedissequamente i motivi già dedotti in appello, senza confrontarsi in modo specifico con le ragioni poste dal giudice di merito a fondamento del rigetto.
- La censura di legittimità deve contenere una critica puntuale della motivazione impugnata e non può risolversi in affermazioni apodittiche sulla sua erroneità.
- Quando la sentenza di merito offre una motivazione logica, coerente e puntuale sulla configurabilità del reato, il ricorso che non ne confuti le argomentazioni in fatto o in diritto è manifestamente infondato.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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