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Regolamento

Regolamento (UE) 2025/278

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/278 della Commissione, del 12 febbraio 2025, relativo all’autorizzazione dell’olio essenziale di legno di cedro Texas ottenuto da Juniperus deppeana Steud. come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali

Normativa europea32025R0278

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento autorizza, a determinate condizioni, l’olio essenziale di legno di cedro Texas ottenuto da Juniperus deppeana Steud. come additivo per mangimi, classificandolo tra gli additivi organolettici e nel gruppo funzionale degli aromatizzanti. La Commissione si fonda sulla rivalutazione prevista dal regolamento (CE) n. 1831/2003 e sul parere EFSA del 18 aprile 2024, che ne ha confermato la sicurezza entro specifiche concentrazioni e l’assenza di rischi rilevanti per consumatori e ambiente. Sono previste prescrizioni puntuali di etichettatura, condizioni d’impiego e misure di protezione per gli utilizzatori, oltre a un regime transitorio per l’esaurimento delle scorte.

Autorizzazione dell’olio essenziale di legno di cedro Texas ottenuto da Juniperus deppeana Steud. come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali, quale aromatizzante della categoria degli additivi organolettici.

Ambito di applicazione

Si applica agli operatori del settore dei mangimi nell’Unione europea con riguardo alla produzione, etichettatura, immissione sul mercato e utilizzo dell’olio essenziale di legno di cedro Texas ottenuto da Juniperus deppeana Steud. come additivo per mangimi e delle premiscele, dei mangimi composti e delle materie prime che lo contengono. L’autorizzazione riguarda tutte le specie animali, ma l’allegato fissa tenori massimi raccomandati differenziati per categorie di animali. È escluso l’uso nell’acqua di abbeveraggio, che il regolamento non consente per gli aromatizzanti. Previste misure transitorie per prodotti fabbricati ed etichettati prima del 5 marzo 2025, con scadenze differenziate per additivo/premiscele, mangimi per animali da produzione alimentare e mangimi per animali non da produzione alimentare.

Autorizzazione dell’olio essenziale di legno di cedro Texas come additivo per mangimi

Il regolamento di esecuzione (UE) 2025/278 autorizza l’olio essenziale di legno di cedro Texas ottenuto da Juniperus deppeana Steud. come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali. La misura si colloca nel quadro del regolamento (CE) n. 1831/2003 sugli additivi per l’alimentazione animale e dà seguito alla procedura di rivalutazione degli additivi già autorizzati in precedenza ai sensi della direttiva 70/524/CEE.

Contesto e basi scientifiche

La Commissione richiama il parere EFSA del 18 aprile 2024, dal quale emerge che la sostanza è sicura per le specie animali entro concentrazioni massime specifiche, non pone rischi per i consumatori al livello massimo d’impiego proposto e non comporta rischi ambientali a tale livello. L’EFSA ha però evidenziato che l’olio essenziale è irritante per pelle e occhi e sensibilizzante per pelle e vie respiratorie, con conseguente necessità di misure di protezione per gli utilizzatori.

Ambito di autorizzazione e esclusione dell’acqua di abbeveraggio

L’autorizzazione riguarda la sostanza classificata nella categoria degli additivi organolettici e nel gruppo funzionale degli aromatizzanti. Il regolamento chiarisce espressamente che non è consentito l’impiego nell’acqua di abbeveraggio, in quanto il regolamento (CE) n. 1831/2003 non prevede tale impiego per gli aromatizzanti.

Specifiche tecniche e condizioni di utilizzo

L’allegato descrive l’additivo come olio essenziale di legno di cedro Texas in forma liquida, ottenuto dal legno di Juniperus deppeana Steud. mediante distillazione in corrente di vapore e successiva separazione della fase acquosa. Sono indicati il numero CAS 91722-61-1, il numero EINECS 294-461-7 e le specifiche compositive principali: cis-Tuiopsene 25-35 %, (+)-Cedrolo almeno 20 %, α-Cedrene 15-25 %, β-Cedrene 3-8 %.

L’additivo deve essere incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela. Le istruzioni per l’uso devono indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico.

Etichettatura e tenori massimi raccomandati

Non sono fissati tenori massimi generali vincolanti per ragioni di sicurezza; tuttavia, per finalità di controllo, l’etichetta dell’additivo deve riportare i tenori massimi raccomandati per le diverse categorie animali, espressi in mg/kg di mangime completo con umidità al 12 %.

Tra i valori previsti figurano, in particolare:

  • 7 mg/kg per i tacchini da ingrasso;
  • 5 mg/kg per i polli da ingrasso, per altro pollame da ingrasso o allevato per la produzione di uova o per la riproduzione;
  • 8 mg/kg per tutto il pollame destinato alla produzione di uova o alla riproduzione;
  • 12 mg/kg per i suini da ingrasso;
  • 10 mg/kg per i suinetti e per i suini da ingrasso delle specie minori di suidi;
  • 14 mg/kg per tutti i suidi destinati alla riproduzione;
  • 15 mg/kg per vitelli da ingrasso fino a 6 mesi, ovini, caprini, bovini da ingrasso, altri ruminanti da ingrasso, camelidi da ingrasso, equidi, salmonidi, pesci pinnati minori, cani e pesci ornamentali;
  • 8,5 mg/kg per i conigli;
  • 4 mg/kg per i gatti e per altre specie e categorie.

Se il livello d’uso indicato in etichetta delle premiscele supera tali valori, l’etichetta della premiscela deve indicare gruppo funzionale, numero di identificazione, nome e quantità aggiunta della sostanza attiva.

Sicurezza degli utilizzatori

Il regolamento impone agli operatori del settore dei mangimi di adottare procedure operative e misure organizzative per prevenire l’esposizione al rischio degli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Qualora tali misure non bastino, devono essere utilizzati dispositivi di protezione individuale per pelle, occhi e vie respiratorie.

Regime transitorio

Per evitare effetti immediati sulle filiere, il regolamento prevede un periodo transitorio. Gli additivi e le premiscele prodotti ed etichettati prima del 5 settembre 2025 secondo la normativa previgente possono continuare a essere commercializzati e utilizzati fino a esaurimento delle scorte.

Per i mangimi composti e le materie prime per mangimi contenenti l’additivo:

  • se destinati ad animali da produzione alimentare, il regime transitorio opera per prodotti fabbricati ed etichettati prima del 5 marzo 2026;
  • se destinati ad animali non da produzione alimentare, opera per prodotti fabbricati ed etichettati prima del 5 marzo 2027.

Entrata in vigore e durata dell’autorizzazione

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. Nell’allegato è inoltre indicata la fine del periodo di autorizzazione, fissata al 5 marzo 2035.

Disposizioni principali

Autorizzazione dell’additivo

L’olio essenziale di legno di cedro Texas ottenuto da Juniperus deppeana Steud., appartenente alla categoria degli additivi organolettici e al gruppo funzionale degli aromatizzanti, è autorizzato come additivo nell’alimentazione animale alle condizioni dell’allegato (articolo 1).

Esclusione dell’uso nell’acqua di abbeveraggio

Nonostante la richiesta del proponente, l’uso nell’acqua di abbeveraggio non è consentito, poiché il regolamento (CE) n. 1831/2003 non autorizza gli aromatizzanti in tale matrice.

Condizioni tecniche e limiti d’impiego

L’allegato qualifica l’additivo come forma liquida e richiede l’incorporazione nei mangimi sotto forma di premiscela. Non sono fissati tenori minimi o massimi generali, ma l’etichetta dell’additivo deve indicare tenori massimi raccomandati per le diverse specie/categorie animali, espressi in mg/kg di mangime completo al 12 % di umidità.

Etichettatura dell’additivo e delle premiscele

L’etichetta dell’additivo deve riportare i tenori massimi raccomandati per numerose categorie animali, tra cui: 7 mg/kg per tacchini da ingrasso; 5 mg/kg per polli da ingrasso e altro pollame da ingrasso o allevato per uova/riproduzione; 8 mg/kg per tutto il pollame destinato alla produzione di uova o alla riproduzione; 12 mg/kg per suini da ingrasso; 10 mg/kg per suinetti e suini da ingrasso di specie minori; 14 mg/kg per tutti i suidi da riproduzione; 15 mg/kg per diversi ruminanti, camelidi, equidi, salmonidi e pesci pinnati minori, cani e pesci ornamentali; 8,5 mg/kg per i conigli; 4 mg/kg per i gatti e per altre specie e categorie. Se il livello d’uso indicato in etichetta delle premiscele supera il tenore raccomandato, l’etichetta della premiscela deve riportare gruppo funzionale, numero di identificazione, nome e quantità aggiunta della sostanza attiva.

Obblighi per la gestione del rischio degli utilizzatori

Gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative per evitare i rischi per gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se tali rischi non possono essere eliminati, è obbligatorio l’uso di dispositivi di protezione individuale per pelle, occhi e vie respiratorie.

Valutazione scientifica e sicurezza

La Commissione richiama il parere EFSA del 18 aprile 2024, secondo cui la sostanza è sicura per tutte le specie animali entro determinate concentrazioni massime, non comporta rischi per i consumatori fino al livello massimo d’uso proposto e non presenta rischi per l’ambiente al livello massimo proposto. L’EFSA la considera irritante per pelle e occhi e sensibilizzante per pelle e vie respiratorie.

Misure transitorie

Gli additivi e le premiscele prodotti ed etichettati prima del 5 settembre 2025 secondo la disciplina previgente possono essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte. Per i mangimi composti e le materie prime destinate ad animali da produzione alimentare, la transitoria vale per i prodotti fabbricati ed etichettati prima del 5 marzo 2026. Per quelli destinati ad animali non da produzione alimentare, la transitoria vale fino al 5 marzo 2027, sempre fino a esaurimento scorte.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Durata dell’autorizzazione

L’allegato indica una fine del periodo di autorizzazione fissata al 5 marzo 2035.

Come è indicizzato

Materiealimentazione animaleadditivi per mangimietichettaturasicurezza alimentarebenessere e salute degli animali

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