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Sentenza

Sentenza n. 9986/2026 - Roma, Sezione 3B

per l'ottemperanza del giudicato costituito dalla sentenza n. 2409/2022 emessa dal Tribunale Ordinario di Roma, Sezione Lavoro, resa all'esito del giudizio di cui al R.G. n. 9791/2021, pubblicata in data 16/03/2022, notificata in data 16/05/2022, passata in giudicato. Con richiesta di fissazione della somma di denaro dovuta dall'Amministrazione resistente per ogni accertata violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato, con statuizione costituente titolo esecutivo a favore di parte ricorrente, a norma di quanto previsto alla lett. e) del comma 4 dell'art. 114 c.p.a.

Giustizia amministrativa202515239

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III bisSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Roma, Sezione lavoro, che aveva riconosciuto l'anzianità utile ai fini economici, disposto l'inquadramento stipendiale e condannato l'amministrazione al pagamento di differenze retributive

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza deducendo l'inadempimento del Ministero rispetto a una sentenza del Tribunale ordinario di Roma, passata in giudicato, con la quale era stato riconosciuto il diritto al computo dell'anzianità di servizio a decorrere dal diciottesimo anno, con conseguente inquadramento dal 1° settembre 2003 nella fascia stipendiale corrispondente a 15-20 anni di anzianità e condanna al pagamento di euro 1.608,10, oltre interessi legali. Ha inoltre chiesto la fissazione di una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero si è costituito con un atto di stile, senza fornire chiarimenti o prova dell'avvenuta esecuzione del giudicato.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso. Ha rilevato che l'amministrazione, a fronte dell'allegato inadempimento, non aveva fornito elementi idonei a dimostrare la corretta esecuzione della sentenza. Richiamando i principi sull'onere della prova nei rapporti tra creditore e debitore, il Collegio ha ritenuto fondata la pretesa della ricorrente. Ha precisato che, in sede di ottemperanza, non possono essere rimessi in discussione i presupposti della pretesa già riconosciuta dal giudicato. Ha quindi ordinato al Ministero di dare esecuzione alla sentenza entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della pronuncia. Per l'eventuale inutile decorso del termine ha nominato un commissario ad acta, individuato nel direttore generale competente del Ministero, con facoltà di delega e senza compenso, da attivarsi su richiesta della ricorrente e con ulteriori 60 giorni per l'esecuzione. Il TAR ha inoltre accolto la richiesta di astreinte, ritenendo giustificata dal ritardo dell'amministrazione la condanna al pagamento di una penalità di mora, decorrente dalla comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento e commisurata agli interessi legali sulla somma complessivamente dovuta. Le spese sono state poste a carico del Ministero e liquidate in euro 600,00, oltre accessori di legge se dovuti, con rimborso del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Consente al giudice dell'ottemperanza di fissare una penalità di mora per ogni successiva violazione o inosservanza ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato; nel caso concreto la penalità è stata fatta decorrere dalla comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento e commisurata agli interessi legali sulla somma dovuta.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, quando il ricorrente alleghi la mancata esecuzione del giudicato e l'amministrazione non fornisca chiarimenti o prova dell'adempimento, la pretesa esecutiva può essere accolta in applicazione dei principi sull'onere della prova nei rapporti tra creditore e debitore.
  • Il giudice dell'ottemperanza deve dare attuazione alla pretesa riconosciuta nel titolo giudiziale senza rimetterne in discussione i presupposti sostanziali, ormai coperti dal giudicato.
  • L'ordine di esecuzione del giudicato può essere accompagnato dalla nomina preventiva di un commissario ad acta, destinato a intervenire, su richiesta dell'interessato, dopo l'inutile decorso del termine assegnato all'amministrazione.
  • Il ritardo dell'amministrazione nell'esecuzione di una condanna al pagamento di somme può giustificare la fissazione di una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.; la penalità decorre dalla comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento e può essere parametrata agli interessi legali sulla somma dovuta.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivoEfficacia ed esecutorietàRisarcimento del danno da attività amministrativa

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