Cassazione Penale, Ordinanza n. 10186/2026 del 17/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. È stata quindi confermata la sentenza di condanna di primo grado, già confermata in appello, senza interventi sul merito della responsabilità.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il difensore dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna di primo grado. Con il primo motivo ha dedotto la manifesta illogicità della motivazione con riferimento alla valutazione degli elementi costitutivi del reato contestato, sostenendo in sostanza una diversa lettura degli elementi probatori acquisiti. Con il secondo motivo ha censurato il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché volto a sollecitare una rivalutazione del compendio probatorio non consentita in sede di legittimità; ha inoltre osservato che entrambi i motivi erano manifestamente infondati, poiché la Corte territoriale aveva motivato in modo congruo e diffuso sia sulla responsabilità sia sulla mancata concessione delle attenuanti generiche, valorizzando le modalità particolarmente aggressive e offensive della condotta e i numerosi precedenti penali dell'imputato.
Norme richiamate
art. 62-bis c.p.
Le attenuanti generiche possono essere negate quando il giudice valorizzi le modalità particolarmente aggressive e offensive della condotta e i precedenti penali dell'imputato.
art. 606 c.p.p.
In sede di legittimità non è consentita una diversa lettura degli elementi probatori; la censura che mira a rivalutare il merito è inammissibile.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione è inammissibile il motivo che, sotto la veste del vizio di motivazione, solleciti una rivalutazione del materiale probatorio e una diversa ricostruzione dei fatti.
- La mancata concessione delle attenuanti generiche è legittimamente motivata quando il giudice dia rilievo alle modalità esecutive del fatto e ai precedenti penali dell'imputato.
- La motivazione della sentenza d'appello che confermi la condanna e dia conto in modo congruo delle ragioni della decisione è idonea a resistere al sindacato di legittimità, salvo vizi rilevanti e specifici non ravvisabili nella mera contrapposizione di una diversa lettura delle prove.
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