Cassazione Civile, Ordinanza n. 15471/2024 del 03/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce da un rapporto di lavoro privato nel quale il giudice di primo grado, accertata la nullità genetica del patto di prova apposto al contratto, aveva condannato la società al risarcimento del danno da ingiustificato recesso. La Corte d'appello, invece, ha riformato la decisione e ha rigettato la domanda del lavoratore. In cassazione il lavoratore ha proposto due motivi. Con il primo ha denunciato violazione degli artt. 2735 c.c. e 116 c.p.c., sostenendo che la Corte territoriale avesse erroneamente svalutato la deposizione di una testimone, la quale sarebbe stata invece prova diretta della confessione stragiudiziale resa dal legale rappresentante della società. Con il secondo motivo ha dedotto violazione dell'art. 2697 c.c., degli artt. 115, 116, 421 e 437 c.p.c., lamentando il rigetto dell'istanza istruttoria relativa all'audizione della registrazione fonica del 31.10.2017 e l'omesso esame di fatti decisivi; in sostanza contestava la valutazione delle prove e la mancata ammissione di ulteriore materiale istruttorio.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il primo motivo si risolvesse in una critica alla valutazione del materiale probatorio compiuta dal giudice di merito, attività riservata in via esclusiva a quest'ultimo; la Corte d'appello aveva comunque esaminato la deposizione anche nella parte resa come testimonianza diretta, senza ravvisarvi una confessione stragiudiziale. Anche il secondo motivo è stato ritenuto inammissibile, perché la violazione dell'art. 2697 c.c. è configurabile solo quando l'onere della prova sia stato erroneamente attribuito a una parte diversa da quella onerata, e non quando si contesti semplicemente la valutazione delle prove; parimenti, la doglianza ex artt. 115 e 116 c.p.c. non era ammissibile poiché mirava a sostituire la propria lettura delle risultanze istruttorie a quella del giudice di merito. Il ricorso è stato quindi respinto in rito, con condanna del ricorrente alle spese e applicazione dell'ulteriore contributo unificato ove dovuto.
Norme richiamate
art. 2735 c.c.
La censura sulla confessione stragiudiziale non può tradursi in una diversa lettura del contenuto testimoniale rispetto a quella compiuta dal giudice di merito.
art. 116 c.p.c.
La violazione è deducibile solo se il giudice fonda la decisione su prove non introdotte dalle parti o disposte d'ufficio fuori dei poteri riconosciutigli; non è invece censurabile in cassazione la mera preferenza attribuita ad alcune prove rispetto ad altre.
art. 2697 c.c.
La violazione è configurabile solo se l'onere probatorio è stato attribuito alla parte sbagliata, non quando si contesti la valutazione delle prove offerte.
art. 115 c.p.c.
Non ricorre violazione se la doglianza investe la valutazione del materiale probatorio ritualmente acquisito e non l'utilizzo di prove estranee al processo.
art. 421 c.p.c.
La censura relativa al mancato esercizio dei poteri istruttori officiosi non può essere usata per contestare la valutazione di ammissibilità e rilevanza delle prove già dedotte.
art. 437 c.p.c.
Nel giudizio del lavoro la critica alla mancata ammissione di un mezzo istruttorio è inammissibile se mira solo a sollecitare un nuovo apprezzamento del materiale probatorio.
art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 del 2002
Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ove ne ricorrano i presupposti, l'obbligo del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- In cassazione non è consentito trasformare una censura di violazione di legge in una critica alla ricostruzione dei fatti e alla valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito.
- La violazione dell'art. 2697 c.c. è denunciabile solo quando il giudice abbia invertito l'onere della prova, non quando abbia semplicemente ritenuto non dimostrati i fatti allegati.
- La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è configurabile solo in presenza di utilizzo di prove non introdotte nel processo o di prove disposte fuori dei poteri officiosi; non consente di sindacare il diverso peso attribuito dal giudice alle prove ritualmente acquisite.
- La selezione delle fonti del convincimento, la loro attendibilità, la loro concludenza e la scelta tra risultanze probatorie contrastanti sono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito e, se congruamente motivati, non sono rivalutabili in sede di legittimità.
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