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Cassazione Penale, Ordinanza n. 35356/2025 del 29/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

L'imputato, già condannato in primo grado e con sentenza confermata in appello, ha proposto ricorso per cassazione avverso la decisione della Corte di appello di Palermo deducendo un vizio di mancanza assoluta di motivazione sia quanto all'affermazione di responsabilità penale sia quanto alla dosimetria della pena. La censura era diretta a contestare, in sostanza, la tenuta argomentativa della sentenza impugnata nella parte in cui aveva confermato la condanna per furto pluriaggravato e la pena irrogata.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché i motivi erano generici e aspecifici: non si confrontavano con la motivazione della sentenza impugnata e non indicavano la correlazione tra le ragioni della decisione e le doglianze difensive. Ha inoltre escluso un vizio di motivazione sulla pena, rilevando che i giudici di merito avevano richiamato la gravità del fatto ai sensi dell'art. 133 c.p. e avevano effettuato il giudizio di bilanciamento ex art. 69 c.p. in modo non arbitrario né illogico. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 624 c.p.

    Norma incriminatrice del furto, richiamata quale base del reato contestato.

  • art. 625 nn. 2 e 7 c.p.

    Aggravanti del furto, richiamate per qualificare il fatto come furto pluriaggravato.

  • art. 133 c.p.

    Parametro per la determinazione della pena, che il giudice di merito può richiamare anche sinteticamente nella motivazione della dosimetria.

  • art. 69 c.p.

    Norma sul giudizio di bilanciamento tra circostanze, richiamata per escludere un vizio motivazionale nella valutazione effettuata dal giudice di merito.

  • Corte Cost. sent. n. 186/2000

    Richiamata per affermare che alla inammissibilità del ricorso, dovuta a colpa del ricorrente, consegue la condanna al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile per genericità quando non si confronta con la motivazione della decisione impugnata e non indica il nesso tra le argomentazioni della sentenza e le doglianze proposte.
  • La censura di mancanza di motivazione sulla responsabilità o sulla pena non è ammissibile se si risolve in formule assertive e non specifiche, prive di critica puntuale alla motivazione di merito.
  • In tema di dosimetria della pena, il giudice di merito può assolvere l'onere motivazionale anche con richiamo sintetico a uno o più criteri dell'art. 133 c.p., purché la valutazione sia intelligibile.
  • Il sindacato di legittimità sulla quantificazione della pena e sul giudizio di bilanciamento è limitato ai casi di arbitrio o manifesta illogicità della motivazione.
  • L'inammissibilità del ricorso per colpa del ricorrente comporta la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniFurtoCircostanze del reatoPena e commisurazione
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonio
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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