Cassazione Civile, Ordinanza n. 07485/2023 del 15/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dal mancato pagamento, da parte di una ASL, di corrispettivi dovuti a numerose farmacie per medicinali anticipati agli assistiti del SSN e riepilogati nelle distinte contabili del mese di novembre 2010. La società mandataria otteneva decreto ingiuntivo per circa 3,95 milioni di euro; la ASL proponeva opposizione e, in corso di causa, pagava il solo importo nominale. Il tribunale revocava il decreto, condannando la ASL ai soli interessi legali sulla sorte pagata e regolando le spese con compensazione parziale del monitorio e compensazione integrale del giudizio di merito. In appello la società insisteva, con cinque motivi, per ottenere: il riconoscimento della rituale costituzione in mora della ASL sulla base della consegna dell'atto di diffida; l'applicazione dell'art. 1194 c.c. al pagamento tardivo, con imputazione prima agli interessi e quindi con residuo capitale ancora dovuto; la condanna della ASL a ulteriori conseguenze del ritardo e una diversa regolazione delle spese, sia del monitorio sia del giudizio di opposizione, anche per il principio di causalità e per la separazione tra fase sommaria e fase ordinaria. La Corte d'appello rigettava l'appello. In cassazione la ricorrente riproponeva tutte le censure, ma la Suprema Corte rilevava anzitutto che il ricorso era gravemente carente nell'esposizione sommaria dei fatti di causa, perché non riportava le difese della convenuta in primo grado, le ragioni della decisione di primo grado e le difese in appello; inoltre riteneva il ricorso comunque inammissibile perché i motivi si ponevano in contrasto con orientamenti già consolidati: la distinta riepilogativa non integra di per sé mora della ASL, occorrendo una specifica intimazione scritta successiva alla scadenza del credito; l'art. 1194 c.c. non opera quando capitale e accessori non siano simultaneamente liquidi ed esigibili, sicché i pagamenti eseguiti prima della liquidazione giudiziale si imputano al capitale; il giudizio monitorio e quello di opposizione costituiscono un unico processo ai fini delle spese, da regolarsi globalmente in base all'esito complessivo della lite, con ampia discrezionalità del giudice sulla compensazione, sindacabile solo nei limiti di legge; la regolazione delle spese del monitorio segue la soccombenza reciproca e la misura della compensazione non richiede proporzione matematica tra accoglimento e spese. Il ricorso veniva quindi dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente alle spese.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto prima di tutto violato l'art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c. per insufficiente esposizione dei fatti, perché il ricorso non consentiva una completa cognizione della vicenda sostanziale e processuale senza ricorrere agli atti o alla sentenza impugnata. Ha inoltre osservato che, comunque, tutti i motivi erano infondati alla luce di orientamenti consolidati: nessuna mora della ASL poteva desumersi dalla sola trasmissione delle distinte contabili; il pagamento effettuato prima della liquidazione degli interessi non poteva essere imputato agli interessi ai sensi dell'art. 1194 c.c.; nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo il procedimento monitorio e quello di opposizione costituiscono un unico processo, per cui le spese si regolano unitariamente secondo l'esito complessivo e il giudice ha ampia discrezionalità nella compensazione. La ricorrente è stata quindi condannata alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.
Il ricorso per cassazione deve contenere un'esposizione sommaria dei fatti di causa sufficiente a fornire alla Corte una chiara e completa cognizione del fatto sostanziale e processuale senza dover consultare altre fonti o gli atti.
art. 380-bis.1 c.p.c.
Richiamato per la trattazione camerale del ricorso.
art. 33 D.M. 9 aprile 2001
Richiamato dalla ricorrente per sostenere la prova della consegna dell'atto di costituzione in mora; la Corte ribadisce però che la distinta contabile non basta a costituire in mora la ASL.
art. 1194 c.c.
Presuppone che capitale e accessori siano simultaneamente liquidi ed esigibili; in mancanza, i pagamenti anteriori alla liquidazione si imputano al capitale e non agli interessi.
art. 1218 c.c.
Richiamato dalla ricorrente per affermare le conseguenze dell'inadempimento dopo la mora del debitore.
artt. 91 e 92 c.p.c.
La regolazione delle spese segue il principio di soccombenza, ma il giudice di merito può disporre la compensazione totale o parziale nell'ambito della propria discrezionalità; la statuizione è censurabile solo se le spese sono poste a carico della parte totalmente vittoriosa.
art. 360 n. 3 c.p.c.
Invocato come vizio di violazione di legge per i motivi di ricorso.
art. 360-bis c.p.c.
Il ricorso è inammissibile anche perché il provvedimento impugnato ha deciso in conformità alla giurisprudenza consolidata e i motivi non offrono elementi per mutare l'orientamento.
art. 645 c.p.c.
Richiamato in relazione al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, considerato unitariamente con la fase monitoria ai fini della regolazione delle spese.
art. 1241 c.c.
Richiamato nel quinto motivo in tema di compensazione, ma la Corte ne esclude la rilevanza decisiva rispetto alla disciplina delle spese processuali.
art. 1243, comma 2, c.c.
Richiamato nel quinto motivo; non viene accolto il relativo rilievo della ricorrente.
artt. 4 e 5 del d.lgs. n. 231/2002
Richiamati dalla ricorrente per domandare gli interessi da ritardo nei pagamenti commerciali; la Corte non accoglie la censura.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Richiamato nel dispositivo per il presupposto del pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione, l'esposizione sommaria dei fatti deve essere completa quanto basta a consentire alla Corte una comprensione autonoma della controversia sostanziale e processuale; la mancanza di tale requisito determina l'inammissibilità del ricorso.
- Per i crediti delle farmacie verso le ASL, la mera trasmissione delle distinte riepilogative non integra di per sé costituzione in mora, essendo necessaria una specifica intimazione scritta successiva alla scadenza del credito.
- L'art. 1194 c.c. opera solo quando capitale e accessori siano entrambi liquidi ed esigibili; se il pagamento interviene prima della liquidazione degli accessori, esso si imputa al capitale.
- Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, fase monitoria e fase di opposizione costituiscono un unico processo ai fini delle spese, che vanno regolate in base all'esito complessivo della lite e non per segmenti autonomi.
- La compensazione totale o parziale delle spese processuali rientra nella discrezionalità del giudice di merito entro i limiti di legge e non richiede una proporzione matematica tra accoglimento della domanda e riparto delle spese.
- Il sindacato di legittimità sulla regolazione delle spese è limitato ai casi in cui le spese siano poste, anche solo in parte, a carico della parte totalmente vittoriosa.
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