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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01733/2023 del 20/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

L'amministrazione finanziaria aveva emesso tre avvisi di accertamento, fondati su indagini bancarie su conti riconducibili al contribuente, per il recupero a tassazione di redditi non dichiarati relativi agli anni d'imposta 2012, 2013 e 2014. I ricorsi contro gli avvisi erano stati riuniti e rigettati in primo grado, con conferma in appello. Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione degli artt. 32 e 38 del d.P.R. 600/1973 e degli artt. 2727, 2729 e 2697 c.c., sostenendo che la CTR avesse trascurato elementi che avrebbero dimostrato la corrispondenza tra somme prelevate in anni precedenti e somme successivamente versate, al netto di spese di vita e di un acquisto di autovettura, e che la mancanza di coincidenza tra date e importi di prelievi e versamenti non potesse fondare la presunzione utilizzata dall'ufficio. Ha inoltre contestato il giudizio di inconferenza della sentenza di legittimità invocata a sostegno della propria tesi e, in via sostanziale, ha lamentato l'omesso esame di fatti decisivi.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato il ricorso. Ha affermato che, in tema di accertamenti bancari, la disciplina degli artt. 32 d.P.R. 600/1973 e 51 d.P.R. 633/1972 configura una presunzione legale a favore dell'erario, superabile dal contribuente solo con prova analitica e specifica della riferibilità di ogni movimento a operazioni non imponibili. Ha quindi escluso la violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c., osservando che la CTR aveva correttamente applicato la presunzione legale e posto a carico del contribuente l'onere di vincerla. Quanto alla censura di omesso esame di fatti decisivi, la Corte l'ha dichiarata inammissibile perché il ricorrente non aveva rispettato il principio di autosufficienza e localizzazione, non indicando adeguatamente il dato processuale da cui le spese dedotte risultassero, né come e quando fossero state introdotte in causa. Il ricorso è stato quindi rigettato con condanna alle spese e applicazione dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 32 d.P.R. 600/1973

    in tema di indagini bancarie opera una presunzione legale in favore dell'erario, superabile dal contribuente solo con prova analitica e specifica della riferibilità dei singoli versamenti a operazioni non imponibili

  • art. 38 d.P.R. 600/1973

    richiamato nel quadro dell'accertamento dei redditi non dichiarati fondato sulle movimentazioni bancarie

  • art. 51 d.P.R. 633/1972

    richiamato dalla Corte come norma che, insieme all'art. 32 d.P.R. 600/1973, prevede la presunzione legale nelle indagini bancarie

  • art. 2727 c.c.

    la sua violazione è censurabile in cassazione solo nei limiti del vizio di sussunzione; nel caso concreto la CTR non è incorsa in violazione

  • art. 2729 c.c.

    non si applica come schema di presunzione semplice quando opera la presunzione legale dell'art. 32 d.P.R. 600/1973; la sua violazione non è stata ravvisata

  • art. 2697 c.c.

    l'onere di superare la presunzione bancaria grava sul contribuente

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    il motivo è inammissibile se non viene indicato specificamente il fatto storico decisivo asseritamente omesso e il relativo dato processuale

  • artt. 366 e 369 c.p.c.

    impongono il rispetto del principio di autosufficienza e di localizzazione del fatto dedotto in cassazione

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    in caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

Massime di principio

  • In tema di accertamenti bancari, le movimentazioni sui conti riconducibili al contribuente possono fondare un accertamento fiscale sulla base di una presunzione legale a favore dell'erario, senza necessità dei requisiti propri delle presunzioni semplici.
  • Il contribuente può vincere la presunzione bancaria soltanto con prova analitica e specifica, riferita a ciascun versamento o movimentazione, idonea a dimostrare che le somme non derivano da operazioni imponibili.
  • Il giudice di merito deve verificare con rigore le prove offerte dal contribuente per ogni singola operazione bancaria e dar conto in sentenza delle relative risultanze.
  • La violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c. è censurabile in cassazione solo quando il giudice di merito incorra in un vizio di sussunzione nella qualificazione degli indizi.
  • Il motivo di ricorso per omesso esame di fatti decisivi è inammissibile se il ricorrente non indica specificamente il fatto storico, il dato da cui risulta, il momento e il modo in cui è stato introdotto nel processo e la sua decisività.
  • L'omesso esame di singoli elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. se il fatto storico rilevante è stato comunque considerato dal giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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