Regolamento (UE) 2025/1472
Regolamento (UE) 2025/1472 del Consiglio, del 18 luglio 2025, che modifica il regolamento (CE) n. 765/2006, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia e del coinvolgimento della Bielorussia nell'aggressione russa contro l'Ucraina
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna e amplia il pacchetto sanzionatorio UE contro la Bielorussia, anche in risposta al coinvolgimento del Paese nell’aggressione russa contro l’Ucraina. Vengono rafforzati i divieti relativi ad armamenti, beni a duplice uso e altri prodotti sensibili, introdotte nuove restrizioni su operazioni finanziarie e transito, e disciplinati meccanismi di autorizzazione e deroghe limitate. Il testo introduce inoltre regole specifiche per contrastare l’esecuzione nell’Unione di decisioni arbitrali o giudiziarie esterne basate su controversie investitore-Stato e per consentire il recupero dei danni subiti dagli Stati membri e dall’Unione.
Modifica il regolamento (CE) n. 765/2006 rafforzando il regime di misure restrittive dell’UE nei confronti della Bielorussia, in particolare su export, transito, servizi finanziari e tutela contro procedimenti arbitrali o giudiziari abusivi.
Ambito di applicazione
Si applica a persone fisiche e giuridiche, entità e organismi soggetti al regolamento (CE) n. 765/2006, agli operatori dell’Unione e, per gli obblighi di divieto/autorizzazione, alle esportazioni, importazioni, trasferimenti, transiti e prestazioni di servizi relativi a beni e tecnologie verso, da o attraverso la Bielorussia, nonché a operazioni con soggetti bielorussi o controllati da soggetti inseriti negli allegati del regolamento. Rilevano anche i casi di esportazione indiretta verso paesi terzi con possibile destinazione finale in Bielorussia, e le controversie investitore-Stato connesse a misure restrittive UE. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea; alcune deroghe si applicano a contratti conclusi prima del 20 luglio 2025 e ad attività specificamente indicate.
Regolamento (UE) 2025/1472 del Consiglio: misure restrittive nei confronti della Bielorussia
Il regolamento modifica in più punti il regolamento (CE) n. 765/2006, in coerenza con la decisione (PESC) 2025/1471 e con la decisione di esecuzione (PESC) 2025/1461. L’obiettivo è rafforzare l’efficacia del regime sanzionatorio dell’Unione nei confronti della Bielorussia, contrastando l’elusione delle restrizioni e ampliando l’insieme dei beni, tecnologie, servizi e operazioni sottoposti a divieto o autorizzazione.
Contesto e finalità
I considerando evidenziano che le misure sono adottate in considerazione della situazione in Bielorussia e del coinvolgimento del Paese nell’aggressione russa contro l’Ucraina. Il legislatore dell’Unione sottolinea in particolare la necessità di impedire esportazioni indirette attraverso paesi terzi, di colpire beni e tecnologie che possono rafforzare il settore della difesa e della sicurezza bielorusso e di dotare gli Stati membri di strumenti coerenti per prevenire e indagare le elusioni.
Divieti su armamenti, beni militari e assistenza connessa
L’articolo 1 bis bis introduce il divieto di acquistare, importare o trasferire nell’Unione, direttamente o indirettamente, beni e tecnologie dell’elenco comune delle attrezzature militari originari della Bielorussia o esportati dalla Bielorussia. L’articolo 1 bis ter vieta la vendita, fornitura, trasferimento o esportazione di tali beni e tecnologie a soggetti in Bielorussia o per uso in Bielorussia, anche quando non originari dell’Unione.
Le limitate deroghe riguardano:
- materiale militare non letale per uso umanitario o protettivo;
- materiale destinato a programmi ONU/UE di sviluppo istituzionale o a operazioni di gestione delle crisi;
- veicoli non da combattimento con materiali per difese balistiche per la protezione del personale UE e degli Stati membri in Bielorussia.
Per tali eccezioni è richiesta la preventiva approvazione dell’autorità competente di uno Stato membro individuata sui siti web dell’allegato II. È inoltre prevista un’esclusione per l’abbigliamento protettivo temporaneamente esportato in Bielorussia da personale ONU/UE/Stati membri, media, operatori umanitari e dello sviluppo per uso personale.
L’articolo 1 ter è riscritto per estendere i divieti a:
- assistenza tecnica;
- servizi di intermediazione;
- altri servizi pertinenti;
- finanziamenti e assistenza finanziaria, quando relativi ai beni e alle tecnologie militari dell’elenco comune o ai beni dell’allegato III e diretti a soggetti in Bielorussia o per uso in Bielorussia.
Beni sensibili, contratti preesistenti e autorizzazioni per uso personale
L’articolo 1 ter ter viene rafforzato con eccezioni temporanee per l’esecuzione di contratti conclusi prima del 20 luglio 2025:
- fino al 21 ottobre 2025 per i beni dei codici NC elencati al nuovo paragrafo 3 bis;
- fino al 21 gennaio 2026 per i beni del codice NC 9032 89 di cui al nuovo paragrafo 3 ter.
Il paragrafo 13 è sostituito per consentire alle autorità competenti di autorizzare, a determinate condizioni, la vendita, fornitura, trasferimento o esportazione di taluni beni e della relativa assistenza tecnica o finanziaria, quando necessari per l’uso personale o domestico da parte di persone fisiche in Bielorussia. I beni espressamente menzionati includono, tra gli altri, il codice NC 8417 20, tubi e condotti di rame e accessori (NC 7411 o 7412 entro un determinato diametro interno), il codice NC 8414 60 e il codice NC 3916 20 se strettamente necessario per la vendita di pavimenti in PVC.
Controlli sulle esportazioni verso paesi terzi e prevenzione dell’elusione
All’articolo 1 septies è inserito un nuovo meccanismo di autorizzazione preventiva per l’esportazione verso paesi terzi diversi dalla Bielorussia di beni e tecnologie elencati nell’allegato V bis, quando l’esportatore sia stato informato dall’autorità competente che i prodotti sono o possono essere destinati, in tutto o in parte, a soggetti in Bielorussia o a un uso in Bielorussia. La disposizione opera fatta salva la clausola di divieto di esportazioni indirette e l’articolo 4 del regolamento (UE) 2021/821.
Il nuovo paragrafo 6 bis rinvia, per le procedure di autorizzazione, alle norme dell’articolo 4 del regolamento (UE) 2021/821, applicabili mutatis mutandis. Il meccanismo è concepito come strumento amministrativo per contrastare l’elusione, senza introdurre una restrizione generale aggiuntiva.
Divieto di operazioni con soggetti designati e deroghe mirate
L’articolo 1 septvicies ter viene modificato prevedendo il divieto di effettuare, direttamente o indirettamente, operazioni con:
- le persone fisiche o giuridiche, entità e organismi elencati nell’allegato XV;
- persone giuridiche, entità o organismi stabiliti in Bielorussia di cui oltre il 50 % dei diritti di proprietà è detenuto, direttamente o indirettamente, da entità dell’allegato XV.
Sono previste deroghe per:
- il funzionamento delle rappresentanze diplomatiche e consolari dell’UE, degli Stati membri o dei paesi partner in Bielorussia, nonché delle organizzazioni internazionali immuni;
- operazioni effettuate da cittadini di uno Stato membro residenti in Bielorussia prima del 24 febbraio 2022.
Le autorità competenti possono inoltre autorizzare operazioni strettamente necessarie per disinvestire dalla Bielorussia o liquidare attività commerciali in Bielorussia.
Messaggistica finanziaria e operazioni bancarie
I considerando chiariscono che il divieto di prestare servizi specializzati di messaggistica finanziaria a determinati enti creditizi bielorussi e alle loro controllate viene trasformato in un divieto di effettuare operazioni. Al tempo stesso, viene precisato che le esenzioni e la deroga introdotte non incidono sul divieto, per gli operatori dell’Unione, di fornire servizi di messaggistica finanziaria alle entità elencate nell’allegato XV.
Clausola di esclusione delle rivendicazioni, politica pubblica e arbitrati investitore-Stato
Una parte rilevante dell’intervento riguarda la protezione dell’ordinamento UE rispetto a decisioni estere fondate su controversie investitore-Stato. L’articolo 8 quinquies viene integrato con due nuovi paragrafi che vietano, negli Stati membri, il riconoscimento, l’attuazione o l’esecuzione di ingiunzioni, ordinanze, provvedimenti riparativi, sentenze o altre decisioni giudiziarie, arbitrali o amministrative emanate al di fuori dell’Unione, o derivanti da procedimenti diversi da quelli svolti negli Stati membri secondo procedure di risoluzione delle controversie investitore-Stato, quando tali decisioni possano portare alla soddisfazione di rivendicazioni relative a misure imposte dal regolamento.
È altresì escluso il riconoscimento o l’esecuzione di richieste di assistenza in indagini o altri procedimenti e delle relative sanzioni, se basate sulle medesime decisioni estere e invocate dai soggetti colpiti o da soggetti che li possiedono o controllano.
I considerando qualificano l’attuazione della clausola di esclusione delle rivendicazioni come politica pubblica dell’Unione e degli Stati membri ai fini del riconoscimento e dell’esecuzione di lodi arbitrali o decisioni analoghe.
Forum necessitatis e azioni risarcitorie contro gli autori di procedimenti abusivi
L’articolo 8 duodecies è sostituito per prevedere un foro eccezionale: se nessun giudice di uno Stato membro è competente in base ad altre norme dell’Unione o nazionali, il giudice di uno Stato membro può conoscere di una domanda di risarcimento proposta ai sensi degli articoli 8 nonies o 8 terdecies, purché la causa abbia un collegamento sufficiente con lo Stato membro adito.
Con l’articolo 8 terdecies, ogni Stato membro può adottare le misure appropriate, e comunque ha il diritto di ottenere per via giudiziaria il risarcimento di qualunque danno, diretto o indiretto, incluse le spese legali, subito a causa di procedimenti investitore-Stato avviati contro uno Stato membro in relazione a misure restrittive del regolamento. Il diritto di azione si estende ai soggetti di cui all’articolo 8 quinquies, paragrafo 1, lettere a), b), c) o d), che abbiano avviato, partecipato o intendano eseguire il lodo o la decisione correlata, nonché ai soggetti che li possiedono o controllano. Se del caso, anche l’Unione ha il medesimo diritto.
Obbligo di opporsi all’esecuzione dei lodi arbitrali
L’articolo 8 quaterdecies dispone che gli Stati membri sollevino qualsiasi eccezione disponibile contro il riconoscimento e l’esecuzione dei lodi arbitrali pronunciati contro di loro in controversie investitore-Stato connesse alle misure adottate ai sensi del regolamento. I considerando menzionano espressamente anche l’eccezione di ordine pubblico, richiamando la Convenzione di New York del 1958.
Aggiornamento degli allegati e nuovi elenchi di beni e soggetti
Il regolamento modifica gli allegati del regolamento (CE) n. 765/2006 per allineare gli elenchi ai nuovi divieti e alle nuove categorie di rischio. Tra gli aggiornamenti principali:
- nell’allegato V viene inserita l’entità "Legmash Plant OJSC";
- l’allegato V bis viene ampliato con nuove categorie di beni e tecnologie sensibili, tra cui costituenti chimici per propellenti, ulteriori macchine utensili, materiali energetici e precursori, parti di macchine e altri prodotti rilevanti per il rafforzamento militare e tecnologico della Bielorussia;
- l’allegato XIV bis viene integrato con il codice NC 8479 82;
- l’allegato XVIII viene sostituito con un elenco molto ampio di beni e tecnologie che possono contribuire al rafforzamento delle capacità industriali bielorusse;
- l’allegato XIX viene sostituito con l’elenco dei beni soggetti al divieto di transito attraverso il territorio bielorusso.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Le nuove regole incidono immediatamente sulla compliance degli operatori europei coinvolti in export control, sanzioni e contenzioso internazionale, con particolare attenzione ai rapporti commerciali e finanziari connessi alla Bielorussia.
Disposizioni principali
Nuovi divieti su armamenti e materiale militare
Inserisce l’articolo 1 bis bis, che vieta l’acquisto, l’importazione o il trasferimento nell’Unione, direttamente o indirettamente, di beni e tecnologie dell’elenco comune delle attrezzature militari se originari della Bielorussia o esportati dalla Bielorussia. L’articolo 1 bis ter vieta inoltre la vendita, fornitura, trasferimento o esportazione, diretta o indiretta, di tali beni e tecnologie a qualsiasi persona, entità od organismo in Bielorussia o per uso in Bielorussia, salvo deroghe limitate per materiale non letale a fini umanitari/protettivi o per protezione del personale UE/Stati membri, previa autorizzazione dell’autorità competente.
Assistenza tecnica, intermediazione e finanziamenti
Sostituisce le lettere dell’articolo 1 ter, estendendo il divieto a assistenza tecnica, servizi di intermediazione, altri servizi pertinenti e finanziamenti o assistenza finanziaria connessi ai beni e tecnologie militari dell’elenco comune e ai beni dell’allegato III, quando destinati a soggetti in Bielorussia o per uso in Bielorussia.
Deroghe temporanee e autorizzazioni per beni sensibili
All’articolo 1 ter ter introduce eccezioni temporanee per l’esecuzione di contratti conclusi prima del 20 luglio 2025: fino al 21 ottobre 2025 per i beni dei codici NC elencati al paragrafo 3 bis e fino al 21 gennaio 2026 per i beni del codice NC 9032 89. Modifica inoltre il paragrafo 13 consentendo alle autorità competenti di autorizzare, alle condizioni ritenute appropriate, taluni beni destinati all’uso personale o domestico in Bielorussia, tra cui specifici apparecchi e tubi di rame.
Controllo delle esportazioni indirette verso paesi terzi
Inserisce all’articolo 1 septies il nuovo paragrafo 1 bis bis: per i beni e le tecnologie dell’allegato V bis è richiesta un’autorizzazione all’esportazione verso paesi terzi diversi dalla Bielorussia quando l’esportatore sia stato informato dall’autorità competente che i prodotti sono o possono essere destinati, in tutto o in parte, a persone o enti in Bielorussia o a un uso in Bielorussia. Il nuovo paragrafo 6 bis rinvia, mutatis mutandis, alle norme e procedure dell’articolo 4 del regolamento (UE) 2021/821.
Divieto di operazioni con soggetti designati e principali deroghe
Riformula l’articolo 1 septvicies ter vietando qualsiasi operazione, diretta o indiretta, con le persone, entità e organismi elencati nell’allegato XV e con soggetti stabiliti in Bielorussia posseduti per oltre il 50 % da entità dell’allegato XV. Prevede deroghe per il funzionamento di rappresentanze diplomatiche e consolari dell’UE, degli Stati membri o di paesi partner in Bielorussia, per organizzazioni internazionali immuni, e per operazioni di cittadini di uno Stato membro residenti in Bielorussia prima del 24 febbraio 2022. Consente inoltre autorizzazioni per operazioni strettamente necessarie a disinvestire dalla Bielorussia o liquidare attività commerciali in Bielorussia.
Servizi di messaggistica finanziaria e servizi finanziari
Il considerando e la modifica collegata trasformano il divieto di prestare servizi specializzati di messaggistica finanziaria verso determinati enti creditizi bielorussi e loro controllate in un divieto di effettuare operazioni. Le esenzioni e deroghe introdotte lasciano impregiudicato il divieto per gli operatori dell’Unione di fornire servizi di messaggistica finanziaria alle entità elencate nell’allegato XV.
Clausola di esclusione delle rivendicazioni e contromisure contro sentenze estere
Modifica l’articolo 8 quinquies introducendo il divieto di riconoscimento, attuazione o esecuzione nello Stato membro di provvedimenti giudiziari, arbitrali o amministrativi esteri, anche connessi a procedure investitore-Stato, quando possano condurre alla soddisfazione di rivendicazioni relative a misure imposte dal regolamento. Introduce inoltre il divieto di riconoscere o eseguire richieste di assistenza in indagini o altri procedimenti e le sanzioni basate su tali decisioni estere.
Forum necessitatis e azioni risarcitorie
Sostituisce l’articolo 8 duodecies, prevedendo che, in via eccezionale, un giudice di uno Stato membro possa conoscere di una domanda di risarcimento ai sensi degli articoli 8 nonies o 8 terdecies se nessun altro giudice dell’UE o nazionale è competente e la causa presenta un collegamento sufficiente con lo Stato membro adito. Inserisce l’articolo 8 terdecies, che riconosce a ogni Stato membro e, se del caso, all’Unione, il diritto di ottenere il risarcimento dei danni, diretti o indiretti, e delle spese legali derivanti da procedure investitore-Stato avviate contro uno Stato membro per misure adottate ai sensi del regolamento.
Eccezioni contro il riconoscimento dei lodi arbitrali
Introduce l’articolo 8 quaterdecies, che impone agli Stati membri di sollevare qualsiasi eccezione disponibile contro il riconoscimento e l’esecuzione dei lodi arbitrali pronunciati contro di loro in controversie investitore-Stato relative alle misure restrittive del regolamento. I considerando richiamano, tra le possibili eccezioni, la contrarietà alla politica pubblica del paese in cui si chiede il riconoscimento o l’esecuzione.
Aggiornamento degli allegati e nuovi elenchi di beni vietati
Modifica gli allegati del regolamento (CE) n. 765/2006. Nell’allegato V inserisce "Legmash Plant OJSC". Nell’allegato V bis amplia gli elenchi di beni e tecnologie sensibili, includendo costituenti chimici per propellenti, macchine utensili, materiali energetici e precursori, parti e componenti di macchine e altri prodotti dual use/sensibili. L’allegato XIV bis viene integrato con il codice NC 8479 82. L’allegato XVIII viene riscritto con un elenco molto ampio di beni e tecnologie che possono contribuire al rafforzamento delle capacità industriali bielorusse. L’allegato XIX viene sostituito con l’elenco dei beni soggetti al divieto di transito attraverso la Bielorussia.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa europea
- Regolamento · 18 lug 2025Regolamento (UE) 2025/1440
- Regolamento · 18 lug 2025Regolamento (UE) 2025/1441
- Regolamento · 18 lug 2025Regolamento (UE) 2025/1447
- Regolamento · 18 lug 2025Regolamento (UE) 2025/1449
- Regolamento · 18 lug 2025Regolamento (UE) 2025/1467
- Regolamento · 18 lug 2025Regolamento (UE) 2025/1469
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa europea →