Ordinanza del 27/11/2019 n. 30941 - Corte di Cassazione
Accertamento - Processo tributario - Sentenza penale - Assoluzione del contribuente - Giudicato penale - Non ha rilevanza automatica.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle entrate contro la sentenza della CTR Sicilia che aveva annullato gli avvisi di accertamento basandosi esclusivamente sull’assoluzione penale della società. Ai sensi dell’art. 654 c.p.p., il giudicato penale non produce effetti vincolanti automatici nel processo tributario, caratterizzato da limiti alla prova testimoniale e dall’utilizzabilità di presunzioni semplici. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio ad altra composizione della CTR, anche per le spese.
Il giudicato penale di assoluzione non vincola automaticamente il processo tributario, che richiede un’autonoma valutazione delle prove e della condotta del contribuente.
Giudicato penale di assoluzione e processo tributario
La pronuncia riguarda il rapporto tra il giudicato penale e l’accertamento fiscale. La Corte di cassazione stabilisce che la sentenza penale irrevocabile di assoluzione del contribuente o del legale rappresentante non si estende automaticamente al processo tributario, neppure quando i fatti esaminati nei due giudizi coincidano.
Il giudice tributario deve svolgere una valutazione autonoma della condotta delle parti e del materiale probatorio acquisito nel giudizio fiscale, verificando la concreta rilevanza della sentenza penale nel diverso contesto processuale.
Fatti e accertamenti fiscali
La controversia traeva origine da un processo verbale di constatazione della Guardia di finanza del 29 gennaio 2008, dal quale erano emerse fattispecie ritenute penalmente rilevanti.
L’Ufficio di Modica dell’Agenzia delle entrate aveva notificato alla società Heron s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, due avvisi di accertamento relativi a:
- maggiore materia imponibile ai fini IVA per l’anno 2004;
- maggiore materia imponibile ai fini IRES e IRAP per l’anno 2005;
- esposizione in dichiarazione di elementi passivi fittizi mediante l’utilizzo di fatture relative a operazioni inesistenti.
Gli stessi fatti presentavano anche possibili profili di responsabilità penale.
Iter dei giudizi di merito
La Commissione tributaria provinciale di Ragusa, previa riunione dei ricorsi, aveva rigettato le impugnazioni proposte dalla società contro gli avvisi di accertamento.
La Commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione staccata di Catania, con sentenza n. 5252/17/15, depositata il 18 dicembre 2015 e notificata il 3 marzo 2016, aveva invece accolto l’appello della società.
La CTR aveva ritenuto illegittimi gli atti impositivi valorizzando principalmente la sentenza penale che aveva assolto la società da ogni ipotesi di reato. Secondo il giudice regionale, l’assoluzione avrebbe dimostrato l’assenza di fattispecie penalmente rilevanti e, conseguentemente, l’invalidità della motivazione posta a fondamento degli accertamenti e della decisione di primo grado.
L’Agenzia delle entrate ha impugnato la sentenza davanti alla Corte di cassazione con due motivi. La società ha resistito con controricorso e ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.
Questioni preliminari sulla notificazione
La Corte ha respinto l’eccezione della società relativa all’asserita invalidità della notifica del ricorso per cassazione.
La notifica era stata eseguita presso l’originario domicilio del difensore, lo Studio Legale Bonomo e Lucchese, in C.so dei Mille n. 166, Alcamo, anziché presso il successivo indirizzo di Palermo, Via Albanese n. 17, indicato dalla società nel grado di appello.
Richiamando le Sezioni Unite, sentenza n. 14916 del 20 luglio 2016, e la Sezione VI-3, ordinanza n. 2174 del 27 gennaio 2017, la Corte ha precisato che:
- l’inesistenza della notificazione ricorre soltanto in presenza della totale mancanza materiale dell’atto o dell’assenza degli elementi essenziali che rendano riconoscibile l’attività come notificazione;
- le altre difformità dal modello legale costituiscono, di regola, nullità;
- la nullità della notifica eseguita presso il precedente domicilio del difensore, in violazione dell’art. 330 c.p.c., era stata sanata dalla costituzione della parte nel giudizio di legittimità.
Primo motivo: violazione degli artt. 20 del D.Lgs. n. 74/2000 e 654 c.p.p.
Con il primo motivo l’Agenzia delle entrate ha denunciato, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 20 del D.Lgs. n. 74/2000 e dell’art. 654 c.p.p.
L’Amministrazione ha contestato alla CTR di avere fondato la decisione esclusivamente sull’esistenza del giudicato penale di assoluzione relativo al reato di esposizione di elementi passivi fittizi mediante utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, estendendone automaticamente gli effetti al processo tributario.
Secondo l’Agenzia, la CTR avrebbe dovuto esaminare autonomamente:
- la condotta della società e delle parti;
- il complessivo materiale probatorio acquisito nel giudizio tributario;
- gli elementi presuntivi posti a fondamento degli avvisi di accertamento.
Autonomia del processo tributario rispetto al processo penale
La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo, richiamando il consolidato orientamento secondo cui l’art. 654 c.p.p. non attribuisce efficacia vincolante automatica al giudicato penale nel processo tributario.
La diversità deriva dal differente regime probatorio dei due procedimenti. Nel processo tributario:
- vigono limitazioni alla prova, tra cui il divieto della prova testimoniale previsto dall’art. 7, comma 4, del D.Lgs. n. 546/1992;
- possono essere utilizzate presunzioni semplici che, pur non essendo sufficienti a fondare una condanna penale, possono risultare idonee a sostenere la pretesa tributaria;
- il giudice deve procedere alla valutazione autonoma della condotta delle parti e delle prove acquisite, ai sensi dell’art. 116 c.p.c.
Ne consegue che la sentenza penale irrevocabile, sia di condanna sia di assoluzione, non può essere recepita acriticamente nel giudizio fiscale. Il giudice tributario deve confrontarne il contenuto con gli altri elementi presenti nel processo e valutarne la specifica rilevanza ai fini dell’accertamento tributario.
Rilevanza dell’assoluzione penale
La Corte ha ribadito che anche l’assoluzione penale con formula piena, pronunciata perché l’imputato non ha commesso il fatto o perché il fatto non sussiste, non impedisce necessariamente l’accertamento della responsabilità fiscale.
Un soggetto assolto penalmente può quindi essere ritenuto fiscalmente responsabile quando l’atto impositivo sia fondato su indizi validi e sufficienti nel processo tributario, benché tali indizi non raggiungano la soglia probatoria richiesta per una condanna penale.
La sentenza penale deve essere considerata dal giudice tributario, ma non determina automaticamente l’esito della controversia. Essa deve essere valutata insieme agli altri elementi probatori e nell’ambito delle regole proprie del giudizio tributario.
Secondo motivo: carenza di motivazione
Con il secondo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., l’Agenzia delle entrate aveva denunciato la nullità della sentenza per violazione dell’art. 36 del D.Lgs. n. 546/1992.
L’Agenzia sosteneva che la CTR avesse omesso sostanzialmente la motivazione, limitandosi a richiamare il giudicato penale senza illustrare:
- le ragioni della decisione;
- l’iter logico seguito;
- la valutazione autonoma del materiale probatorio contenuto negli atti.
La Corte ha dichiarato il secondo motivo assorbito, poiché l’accoglimento del primo motivo era già sufficiente a determinare la cassazione della sentenza impugnata.
Decisione della Corte di cassazione
La Corte di cassazione ha pronunciato le seguenti statuizioni:
- ha accolto il primo motivo di ricorso;
- ha dichiarato assorbito il secondo motivo;
- ha cassato la sentenza della CTR Sicilia;
- ha rinviato la causa alla Commissione tributaria regionale della Sicilia, in diversa composizione;
- ha demandato al giudice del rinvio anche la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.
La decisione è stata assunta a Roma il 16 ottobre 2019 e depositata in cancelleria il 27 novembre 2019.
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