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Ordinanza

Ordinanza del 03/12/2019 n. 31479 - Corte di Cassazione

Accertamento - Notifica - Servizio "seguimi" di Poste italiane - Mera natura contrattuale - Assimilazione all'elezione di domicilio ex art. 60, lett. d), d.P.R. n. 600 del 1973 - Esclusione - Conseguenze - Invalidità della notificazione.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha stabilito che il servizio contrattuale "seguimi" di Poste Italiane non equivale all’elezione di domicilio prevista dall’art. 60, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600/1973. Pertanto, la notifica degli avvisi di accertamento eseguita in un comune diverso da quello del domicilio fiscale del contribuente è invalida, salvo prova dell’effettiva consegna degli atti al destinatario. La sentenza impugnata è stata cassata, il ricorso originario accolto e l’Agenzia delle Entrate condannata alle spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro 5.600,00 oltre accessori; spese di merito compensate.

Invalidità della notifica di avvisi di accertamento effettuata tramite il servizio "seguimi" di Poste Italiane presso un indirizzo diverso dal domicilio fiscale.

Invalidità della notificazione tramite servizio "seguimi" di Poste Italiane

La decisione riguarda la validità della notifica di avvisi di accertamento inviati dall’Agenzia delle Entrate a un indirizzo diverso dal domicilio fiscale del contribuente, individuato mediante il servizio "seguimi" di Poste Italiane. La Corte di cassazione ha escluso che tale servizio possa sostituire l’elezione di domicilio disciplinata dall’art. 60, comma 1, lett. d), del d.P.R. n. 600 del 1973.

Vicenda processuale

F.O. aveva impugnato davanti alla C.T.P. di Trento una cartella di pagamento notificata da Equitalia Esatri S.p.A. per sanzioni IVA relative all’anno 2003, contestate a una società di persone di cui era legale rappresentante e del cui illecito era stato considerato autore materiale. Il contribuente sosteneva, tra l’altro, che gli avvisi di accertamento, quali atti prodromici alla cartella, non gli fossero stati validamente notificati.

La C.T.P. di Trento aveva accolto il ricorso, dichiarando la nullità della cartella per omessa indicazione del responsabile del procedimento. La C.T.R. del Trentino, con sentenza n. 5/02/12 del 23 gennaio 2012, aveva invece accolto l’appello dell’Agenzia delle Entrate e respinto l’appello incidentale del contribuente, ritenendo regolari le notifiche degli avvisi.

Secondo la C.T.R., gli avvisi erano stati inizialmente inviati al domicilio fiscale del contribuente, risultante dall’anagrafe tributaria nel comune di Manerba del Garda. Dopo la restituzione dei plichi con la dicitura "seguimi", l’Ufficio li aveva inoltrati al nuovo indirizzo di Solano del Lago, via Portole n. 2, presso il quale la documentazione era stata consegnata a una persona delegata al ritiro. La C.T.R. aveva quindi ritenuto perfezionate le notifiche.

F.O. ha proposto ricorso per cassazione articolato in quattro motivi. L’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso, mentre Equitalia Esatri S.p.A. non ha svolto difese.

Normativa applicabile

Il primo motivo di ricorso denunciava la violazione e falsa applicazione dell’art. 139 c.p.c. e dell’art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973, per avere la C.T.R. ritenuto valida la notificazione effettuata fuori dal domicilio fiscale.

L’art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973 prevede, per quanto rilevante:

  • salvo il caso di consegna dell’atto o dell’avviso in mani proprie, la notificazione deve essere eseguita nel domicilio fiscale del destinatario;
  • il contribuente può eleggere domicilio presso una persona o un ufficio situati nel comune del proprio domicilio fiscale per la notificazione degli atti che lo riguardano;
  • l’elezione di domicilio deve risultare espressamente da un’apposita comunicazione trasmessa al competente ufficio mediante raccomandata con avviso di ricevimento oppure in via telematica, secondo le modalità stabilite con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate;
  • quando nel comune in cui deve essere eseguita la notificazione non vi siano abitazione, ufficio o azienda del contribuente, si applica la procedura prevista dall’art. 140 c.p.c., con deposito e affissione dell’avviso secondo le modalità indicate dalla legge.

Natura del servizio "seguimi"

La Corte ha rilevato che gli avvisi erano stati inizialmente inviati al domicilio fiscale di F.O., ma che, dopo la restituzione con la dicitura "seguimi", l’Agenzia li aveva inoltrati a un indirizzo situato in un comune diverso da quello del domicilio fiscale.

Il servizio "seguimi" è stato qualificato come un servizio di natura contrattuale, attivato presso Poste Italiane e finalizzato a far pervenire la corrispondenza, diversa dagli atti giudiziari, all’indirizzo indicato dal richiedente. La sua attivazione produce quindi effetti esclusivamente nell’ambito del rapporto contrattuale con il gestore postale.

Secondo la Corte:

  • il servizio "seguimi" non assume rilevanza giuridica ai fini della validità delle notificazioni degli atti tributari;
  • l’indicazione a Poste Italiane di un indirizzo per il recapito della corrispondenza non costituisce elezione di domicilio;
  • tale indicazione non può essere assimilata all’elezione di domicilio prevista dall’art. 60, comma 1, lett. d), del d.P.R. n. 600 del 1973;
  • mancano i requisiti formali richiesti dalla disposizione tributaria, in particolare una comunicazione espressa al competente ufficio dell’Agenzia delle Entrate con le modalità previste dalla legge.

Invalidità delle notifiche

La Corte ha considerato pacifico che gli atti presupposti alla cartella non fossero stati notificati nel domicilio fiscale del contribuente. La notifica presso l’indirizzo risultante dal servizio "seguimi" è stata quindi eseguita in violazione dell’art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973.

La notificazione non è stata ritenuta sanata per raggiungimento dello scopo. A tal fine, infatti, mancavano elementi idonei a dimostrare che i plichi fossero stati comunque consegnati direttamente a F.O. La consegna alla persona indicata come delegata al ritiro presso il diverso indirizzo non è stata considerata sufficiente a superare il difetto originario di notificazione nel domicilio fiscale.

Decisione della Corte di cassazione

Ritenendo fondato il primo motivo, la Corte ha cassato la sentenza della C.T.R. Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, ha deciso direttamente la controversia nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c., accogliendo il ricorso originario del contribuente.

Gli ulteriori tre motivi di ricorso sono stati dichiarati assorbiti.

Spese processuali

Ai sensi dell’art. 385, comma 2, c.p.c., la Corte ha regolato le spese di tutti i gradi di giudizio:

  • l’Agenzia delle Entrate è stata condannata a rifondere a F.O. le spese del giudizio di cassazione;
  • le spese del giudizio di cassazione sono state liquidate in Euro 5.600,00, oltre spese forfettarie e accessori di legge;
  • le spese dei gradi di merito sono state compensate in ragione delle alterne vicende processuali.

La decisione è stata assunta a Roma dalla Quinta Sezione Civile il 25 giugno 2019 e depositata in cancelleria il 3 dicembre 2019.

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