Ordinanza del 28/11/2019 n. 31126 - Corte di Cassazione
Processo tributario - Definizione lite pendente - Sospensione giudicato - Termine ordinatorio.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione stabilisce che il termine del 10 giugno 2019 previsto dall’art. 6, comma 10, del D.L. n. 119/2018 per il deposito della domanda di definizione agevolata e della prova del versamento è ordinatorio, non perentorio. Il deposito tardivo non determina decadenza dalla facoltà di chiedere la sospensione del giudizio, poiché l’effetto sospensivo deriva direttamente dalla legge e il giudice deve limitarsi a prenderne atto. Il processo viene quindi sospeso fino al 31 dicembre 2020 e rinviato a nuovo ruolo.
Sospensione del processo tributario dopo il termine del 10 giugno 2019 per la definizione agevolata delle liti pendenti
Sospensione del processo tributario e definizione agevolata della lite
La pronuncia riguarda gli effetti del deposito tardivo della documentazione necessaria per accedere alla definizione agevolata delle controversie tributarie prevista dall’art. 6 del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 136 del 2018. La Corte di cassazione esamina in particolare la natura del termine del 10 giugno 2019 previsto per il deposito, presso l’organo giurisdizionale, della domanda di definizione e della prova del versamento degli importi dovuti o della prima rata.
Controversia originaria
L’Agenzia delle Entrate aveva proposto ricorso per cassazione contro la società CALCISERNIA S.p.a., impugnando la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Molise n. 22/01/12, pronunciata il 23 novembre 2011 e depositata il 24 febbraio 2012.
La controversia traeva origine dall’impugnazione di un avviso di accertamento relativo all’anno d’imposta 2000, con il quale erano stati determinati maggiori imponibili ai fini IRPEG, IRAP e IVA, oltre a interessi e sanzioni. La Commissione Tributaria Provinciale di Isernia aveva accolto il ricorso della società, ritenendo infondate le contestazioni dell’Ufficio; la decisione era stata confermata dalla Commissione Tributaria Regionale, che aveva respinto l’appello dell’Agenzia delle Entrate.
La società contribuente non si era costituita nel giudizio di cassazione.
Domanda di definizione agevolata
In data 23 agosto 2019 la società aveva comunicato di avere presentato domanda di definizione agevolata ai sensi dell’art. 6 del D.L. n. 119 del 2018, versando la prima rata e chiedendo che fosse dichiarata l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
Dagli atti risultava che la domanda era stata trasmessa telematicamente all’Agenzia delle Entrate il 29 maggio 2019, con relativa ricevuta di protocollazione, e che nello stesso giorno era stata versata la prima rata. La questione preliminare consisteva quindi nello stabilire se il deposito della documentazione presso l’autorità giudiziaria oltre il 10 giugno 2019 impedisse la sospensione del processo.
Termine previsto dall’art. 6, comma 10, del D.L. n. 119/2018
L’art. 6, comma 10, del D.L. n. 119 del 2018 stabilisce che le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente chieda al giudice di sospendere il processo dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata. In tal caso, il processo è sospeso fino al 10 giugno 2019.
La disposizione prevede inoltre che, se entro tale data il contribuente deposita presso l’organo giurisdizionale davanti al quale pende la controversia:
- copia della domanda di definizione;
- la prova del versamento degli importi dovuti oppure della prima rata;
il processo resta sospeso fino al 31 dicembre 2020.
Una precedente ordinanza della Sezione 6-5 della Corte di cassazione, n. 28493 del 6 novembre 2019, aveva ritenuto perentorio il termine del 10 giugno 2019, negando la sospensione in un caso di deposito pervenuto in cancelleria l’11 giugno 2019. La pronuncia in esame affronta espressamente il contrasto con tale orientamento.
Natura ordinatoria del termine
La Corte afferma che il termine del 10 giugno 2019 ha natura processuale, poiché individua il momento entro il quale il contribuente può presentare l’istanza al giudice per ottenere la sospensione del processo.
Ai sensi dell’art. 152, comma 2, c.p.c., i termini stabiliti dalla legge sono ordinatori, salvo che la legge li dichiari espressamente perentori. In mancanza di una previsione legislativa che attribuisca al termine natura perentoria o colleghi espressamente alla sua scadenza una decadenza, il termine deve quindi essere considerato ordinatorio.
La Corte richiama il principio generale secondo cui ogni decadenza, anche in materia processuale, deve essere prevista espressamente dalla legge. Il semplice superamento del termine non comporta pertanto la perdita della facoltà di compiere l’atto, finché non intervenga una diversa preclusione prevista dall’ordinamento.
Lo stesso principio opera nel diritto tributario. In assenza di una specifica disposizione, il termine fissato per il compimento di un atto ha funzione ordinatoria, esortativa o acceleratoria: esso invita l’interessato a non ritardare l’adempimento, ma non determina automaticamente una decadenza.
Favor per la definizione agevolata
La Corte valorizza inoltre il particolare favore legislativo per la definizione agevolata delle controversie tributarie. In materia di condono o sanatoria fiscale, la domanda deve essere valutata secondo un criterio sostanziale e non meramente formalistico, individuando gli effetti che il contribuente ha inteso conseguire.
L’interpretazione della disciplina deve quindi favorire, nei limiti previsti dalla legge, l’estinzione del processo conseguente alla definizione della lite. Tale impostazione è coerente con la funzione della normativa di condono e con le esigenze di regolarità e speditezza della riscossione.
Effetti della sospensione
Secondo la Corte, l’effetto sospensivo non dipende da una valutazione discrezionale o da uno specifico provvedimento costitutivo del giudice. Esso deriva direttamente dalla legge una volta che il contribuente abbia presentato l’istanza e la documentazione richiesta.
Il giudice deve pertanto limitarsi a prendere atto della richiesta di sospensione. La sospensione ha una funzione di raccordo tra il procedimento amministrativo di definizione agevolata e il processo tributario pendente, consentendo:
- al contribuente di evitare conseguenze pregiudizievoli derivanti dalla prosecuzione del giudizio durante la procedura di definizione;
- all’Amministrazione finanziaria di svolgere l’istruttoria necessaria sulla domanda di definizione;
- di mantenere il processo in uno stato di temporanea quiescenza fino alla conclusione della procedura amministrativa.
La sospensione è quindi definita dalla Corte come "protettiva" e non "preclusiva": serve a proteggere la posizione del contribuente e a impedire la prosecuzione ordinaria del giudizio, senza costituire una condizione rigida o decadenziale per l’accesso alla definizione.
Termine per l’eventuale diniego dell’Amministrazione
La pronuncia ricorda che l’Agenzia delle Entrate avrebbe dovuto notificare al contribuente entro il 31 luglio 2020 l’eventuale diniego della definizione agevolata, qualora avesse ritenuto la controversia non definibile oppure la definizione non valida per insufficiente versamento dell’importo dovuto.
Decisione della Corte
La Corte di cassazione conclude che il mancato rispetto del termine del 10 giugno 2019 non impedisce l’accoglimento dell’istanza di sospensione, poiché tale termine è ordinatorio-acceleratorio e non perentorio.
Richiamando anche la successiva Cass. n. 29790 dell’8-15 novembre 2019, la Corte ribadisce che lo spirare del termine non determina la decadenza del contribuente dalla facoltà di chiedere la sospensione, in assenza di un’espressa previsione legislativa in tal senso.
Il processo viene quindi sospeso, ai sensi dell’art. 6, comma 10, del D.L. n. 119 del 2018, fino al 31 dicembre 2020, con rinvio della causa a nuovo ruolo. La decisione è stata assunta in camera di consiglio l’8 novembre 2019 e depositata in cancelleria il 28 novembre 2019.
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