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Ordinanza

Ordinanza del 03/12/2019 n. 31476 - Corte di Cassazione

Contenzioso tributario - Distinti ricorsi contro l'Agenzia delle Entrate e il concessionario della riscossione - Sentenza favorevole contro il concessionario - Mancata impugnazione - Passaggio in giudicato - Opponibilità all'ente impositore - Sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha stabilito che, in caso di distinti ricorsi contro l’Agenzia delle Entrate e l’agente della riscossione aventi a oggetto la stessa cartella e identici motivi, la sentenza favorevole al contribuente pronunciata contro l’agente della riscossione, se non impugnata e passata in giudicato, produce effetti anche nei confronti dell’ente impositore, indipendentemente dalla sua partecipazione al giudizio. La Corte ha cassato senza rinvio la sentenza della CTR del Lazio e ha condannato l’Agenzia alle spese dei giudizi di appello e cassazione.

Opponibilità all’Agenzia delle Entrate del giudicato formatosi sulla cartella impugnata contro l’agente della riscossione

Opponibilità del giudicato tributario all’ente impositore

La decisione riguarda gli effetti del giudicato formatosi in un giudizio promosso dal contribuente contro l’agente della riscossione, quando la medesima cartella sia stata oggetto anche di un distinto ricorso contro l’Agenzia delle Entrate. La Corte di cassazione ha affermato che il giudicato favorevole al contribuente è opponibile anche all’ente impositore, pur se quest’ultimo non abbia partecipato al relativo processo.

Vicenda processuale

Diners Club Italia S.r.l. aveva impugnato la stessa cartella di pagamento, emessa ai sensi dell’art. 36-bis del D.P.R. n. 600 del 1973 e relativa a una pretesa tributaria dell’Agenzia delle Entrate – Ufficio di Roma, mediante due ricorsi distinti:

  • uno dinanzi alla C.T.P. di Milano, luogo in cui la cartella era stata notificata dall’agente della riscossione Equitalia Esatri;
  • uno dinanzi alla C.T.P. di Roma, sede dell’ente impositore.

I due ricorsi erano fondati su motivazioni identiche. Con sentenza n. 351 del 20 dicembre 2007, la C.T.P. di Milano aveva accolto il ricorso della contribuente. La decisione non era stata impugnata ed era passata in giudicato il 3 marzo 2009.

Nel frattempo, all’udienza del 3 dicembre 2008, la società aveva depositato davanti alla C.T.P. di Roma la sentenza milanese, che all’epoca non era ancora definitiva. Il giudice romano, senza rilevare la litispendenza, aveva tuttavia rigettato il ricorso.

La società aveva impugnato tale decisione davanti alla C.T.R. del Lazio, deducendo l’esistenza del giudicato e la violazione del principio del ne bis in idem. Con sentenza n. 103/10/11 del 30 marzo 2011, la C.T.R. aveva respinto l’appello, ritenendo irrilevante la sentenza della C.T.P. di Milano in quanto pronunciata da un giudice territorialmente incompetente.

Valore della sentenza non impugnata

La Corte ha ritenuto fondato il motivo con cui la contribuente denunciava la violazione dell’art. 2909 c.c.

La C.T.R. aveva fatto discendere dalla presunta incompetenza territoriale della C.T.P. di Milano l’assoluta inefficacia della sua decisione, qualificandola sostanzialmente come irrilevante. Secondo la Cassazione, tale impostazione era errata per due ragioni:

  • la C.T.R. aveva errato anche nel ritenere territorialmente incompetente la C.T.P. di Milano, come già chiarito dalla giurisprudenza richiamata nella sentenza;
  • in ogni caso, l’incompetenza del giudice costituisce un vizio di nullità e non determina l’inesistenza giuridica del provvedimento.

Il vizio di incompetenza avrebbe dovuto essere fatto valere mediante l’impugnazione della sentenza. In mancanza di impugnazione, anche una decisione eventualmente emessa da un giudice incompetente può passare in giudicato e diventare irretrattabile.

La Corte ha richiamato, tra le altre, Cass., Sez. I, n. 13829 del 27 maggio 2008 e Cass., Sez. I, n. 683 del 10 marzo 1971, secondo cui l’incompetenza, anche inderogabile, comporta nullità ma non inesistenza dell’atto, il quale rimane fermo quando sia suscettibile di passare in cosa giudicata.

Pertanto, la sentenza della C.T.P. di Milano, che aveva accolto il ricorso della contribuente, doveva essere considerata res iudicata e non poteva essere ignorata, rimessa in discussione o sconfessata dal giudice tributario romano.

Effetti del giudicato nei rapporti tra contribuente, agente della riscossione ed ente impositore

L’Agenzia delle Entrate aveva sostenuto che il giudicato formatosi nel giudizio milanese non fosse opponibile nei suoi confronti, poiché quel processo si sarebbe svolto soltanto contro l’agente della riscossione.

La Cassazione ha respinto tale tesi, ritenendola inconsistente anche a prescindere dalla contestazione della contribuente, secondo cui il contraddittorio nel giudizio milanese era stato instaurato anche nei confronti dell’Ufficio di Roma dell’Agenzia delle Entrate.

Durante la riscossione, l’ente impositore conserva la titolarità del credito tributario, mentre l’agente della riscossione è legittimato a esercitare le azioni e le tutele processuali connesse alla riscossione. Si realizza quindi una scissione tra:

  • titolarità del credito, che resta in capo all’ente impositore;
  • legittimazione processuale e operativa, attribuita all’agente della riscossione per le attività funzionali alla riscossione coattiva.

Sul piano processuale, tale configurazione comporta la sostituzione dell’agente della riscossione all’ente impositore. Di conseguenza, il giudicato formatosi nella controversia tra contribuente e agente della riscossione produce effetti anche nei confronti dell’Agenzia delle Entrate, indipendentemente dalla partecipazione di quest’ultima al giudizio.

La Corte ha richiamato il D.Lgs. n. 112 del 1999, art. 39, precisando che l’eventuale mancata chiamata o partecipazione dell’ente impositore può rilevare nei rapporti interni tra quest’ultimo e l’agente della riscossione, ma non incide sull’opponibilità del giudicato al titolare del credito.

Legittimazione dell’agente della riscossione e denuntiatio litis

L’agente della riscossione è legittimato ad agire in nome proprio e per conto dell’ente titolare del credito per il compimento delle attività processuali di natura esecutiva e funzionali alla riscossione coattiva delegata.

La Corte ha richiamato Cass., Sez. VI-1, ord. n. 24789 del 9 ottobre 2018, secondo cui il concessionario opera in una situazione riconducibile ai casi di sostituzione processuale consentiti dall’art. 81 c.p.c.

Ne deriva che le pronunce rese nei giudizi instaurati contro l’agente della riscossione, anche quando siano sfavorevoli a quest’ultimo, producono effetti anche nei confronti dell’ente impositore. La partecipazione dell’ente creditore deve essere sollecitata dall’agente mediante denuntiatio litis, ai sensi dell’art. 39 del D.Lgs. n. 112 del 1999, nelle liti che non riguardano esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi.

Secondo la giurisprudenza richiamata, la denuntiatio litis può essere effettuata con qualunque modalità. In sua mancanza, l’agente della riscossione risponde personalmente della lite, ma l’assenza della comunicazione non rende inopponibile all’ente impositore il giudicato formatosi nel processo.

Assenza di litisconsorzio necessario

La Corte ha escluso che, per rendere efficace la sentenza nei confronti dell’ente impositore, sia necessario configurare un litisconsorzio necessario tra quest’ultimo e l’agente della riscossione.

È richiamata Cass., Sezioni Unite, n. 16412 del 25 luglio 2007, secondo cui il contribuente può agire indifferentemente contro l’ente creditore o contro il concessionario, senza che tra i due soggetti si realizzi un litisconsorzio necessario. Spetta esclusivamente al concessionario, se convenuto, la facoltà di chiamare in causa l’ente creditore.

La soluzione opposta, che rendesse inutilizzabile la sentenza pronunciata senza la partecipazione dell’ente impositore, produrrebbe conseguenze irragionevoli. L’ente potrebbe infatti beneficiare dell’esito favorevole della lite e, nello stesso tempo, considerare a sé inopponibile l’esito sfavorevole. Inoltre, il contribuente non otterrebbe un beneficio effettivo dall’annullamento della pretesa, poiché l’ente potrebbe reiterare gli atti nonostante l’accertata insussistenza del credito.

Conseguenze sul doppio giudizio e decisione della Cassazione

Poiché la sentenza della C.T.P. di Milano aveva identici petitum e causa petendi rispetto al ricorso proposto davanti alla C.T.P. di Roma ed era divenuta definitiva, il processo romano non avrebbe potuto proseguire.

La Corte ha quindi:

  • accolto il ricorso della Diners Club Italia;
  • cassato senza rinvio, ai sensi dell’art. 382 c.p.c., la sentenza della C.T.R. del Lazio;
  • dichiarato assorbito il secondo motivo di ricorso, relativo alla violazione dell’art. 112 c.p.c. per difetto di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

Spese processuali

Ai sensi dell’art. 385, comma 2, c.p.c., la Corte ha regolato le spese di tutti i gradi di giudizio.

L’Agenzia delle Entrate, avendo insistito nella pretesa tributaria nonostante l’annullamento della cartella disposto dalla C.T.P. di Milano, è stata condannata a rifondere alla contribuente:

  • Euro 2.900,00 per il giudizio di cassazione, oltre spese forfettarie e accessori di legge;
  • Euro 2.500,00 per il giudizio di appello, oltre spese forfettarie e accessori di legge.

Le spese del primo grado sono state compensate, poiché la controversia era stata determinata dalla duplice iniziativa della stessa società davanti a diversi uffici giudiziari.

Principio affermato

In caso di distinti ricorsi proposti contro l’Agenzia delle Entrate e l’agente della riscossione con riferimento alla stessa cartella e sulla base di identici motivi, il giudicato formatosi sulla sentenza favorevole al contribuente pronunciata nel giudizio contro l’agente della riscossione è opponibile anche all’ente impositore, indipendentemente dalla sua partecipazione al processo. La mancata impugnazione della sentenza rende definitive le relative statuizioni, anche qualora venga successivamente dedotta l’incompetenza territoriale del giudice che l’ha pronunciata.

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