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Sentenza

Sentenza n. 407/2026 - Lecce, Sezione 3

per l'annullamento, previa concessione di misura cautelare, -del decreto n. -OMISSIS- pervenuto a mezzo pec in data 29.10.2025 con il quale il Prefetto della Provincia di Lecce ha rigettato il ricorso gerarchico proposto dalla ricorrente avverso il provvedimento questorile di rigetto della domanda di licenza per l’esercizio dell’attività di raccolta di scommesse sportive presso i locali siti in Specchia alla via -OMISSIS-; -del provvedimento del Questore di Lecce n. -OMISSIS-, notificato in data 8.7.2025, con il quale è stata rigettata la domanda di licenza per l’esercizio dell’attività di raccolta di scommesse sportive presso i locali siti in Specchia alla via -OMISSIS-; - di ogni atto presupposto, connesso e/o conseguenziale e, in particolare, delle note prot. n.-OMISSIS- del 15.05.2025 e prot. n. -OMISSIS- del 26.6.2025 a firma del Responsabile p.t. dell’Ufficio S.U.A.P. del Comune di Specchia.

Giustizia amministrativa202501296

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Lecce, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego della licenza ex art. 88 T.U.L.P.S. per la raccolta di scommesse sportive e rigetto del ricorso gerarchico prefettizio

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (operatore economico)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente aveva impugnato il diniego del Questore di Lecce, confermato dal Prefetto in sede di ricorso gerarchico, relativo alla licenza per l’attività di raccolta di scommesse sportive. Il diniego era fondato sulla nota del Comune di Specchia secondo cui i locali distavano 228 metri dall’ingresso di una scuola, a fronte della distanza minima di 250 metri prevista dalla normativa regionale sui luoghi sensibili. La ricorrente ha dedotto: erronea presupposizione in fatto e in diritto, carenza istruttoria e motivazionale, violazione del giusto procedimento; inoltre, erronea misurazione della distanza e irragionevolezza dell’azione amministrativa, sostenendo che l’ingresso scolastico considerato fosse un accesso secondario non pedonale, destinato ai veicoli del personale, e contestando il mancato accertamento della distanza secondo il più breve percorso pedonale su suolo pubblico e secondo le regole del Codice della strada. Nel corso del giudizio il TAR aveva disposto una relazione di chiarimenti al Comune e alla Polizia locale sulla natura dell’ingresso e sulle modalità di misurazione della distanza.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per cessazione della materia del contendere. Nel corso del giudizio, infatti, la Questura di Lecce ha revocato il precedente atto ostativo e, con provvedimento del 29 gennaio 2026, ha rilasciato alla ricorrente la licenza richiesta, soddisfacendo integralmente la pretesa azionata. Ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., la cessazione della materia del contendere ricorre quando l’attività amministrativa sopravvenuta soddisfa pienamente e irretrattabilmente l’interesse fatto valere, senza lasciare alcuna utilità residua alla pronuncia di merito. Il giudice non ha quindi esaminato nel merito le censure sulla misurazione della distanza, sull’individuazione dell’ingresso scolastico e sui vizi istruttori e motivazionali. Le spese sono state compensate, in ragione del tempestivo provvedimento sopravvenuto integralmente satisfattivo, adottato alla luce delle risultanze istruttorie acquisite nel processo.

Norme richiamate

  • art. 88 T.U.L.P.S., r.d. 773/1931

    Norma posta a fondamento della domanda di licenza per l’esercizio dell’attività di raccolta di scommesse sportive.

  • art. 7, comma 2, l.r. Puglia n. 43/2013, come modificato dalla l.r. Puglia n. 21/2019

    Prevede, secondo quanto esposto nel provvedimento, una distanza minima di 250 metri dai luoghi sensibili, sulla cui applicazione e misurazione si fondava il diniego impugnato; la questione non è stata decisa nel merito per la sopravvenuta soddisfazione della pretesa.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    Richiamato in relazione al preavviso di rigetto notificato alla richiedente nel procedimento per il rilascio della licenza.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    qualora nel corso del giudizio la pretesa del ricorrente risulti pienamente soddisfatta, il giudice dichiara la cessazione della materia del contendere

    La piena soddisfazione sopravvenuta della pretesa, mediante il rilascio della licenza richiesta, impone la definizione del giudizio senza esame del merito, mediante declaratoria di improcedibilità per cessazione della materia del contendere.

  • art. 60 c.p.a.

    Ha consentito la definizione della controversia con sentenza in forma semplificata, previa informazione alle parti nella camera di consiglio.

  • art. 53 c.p.a.

    Richiamato per l’abbreviazione dei termini processuali.

  • d.lgs. 285/1992 (Codice della strada)

    Richiamato nell’ordinanza istruttoria quale parametro per la misurazione del più breve percorso pedonale su suolo pubblico; la relativa questione non è stata definita nel merito.

Massime di principio

  • La cessazione della materia del contendere va dichiarata quando, nel corso del giudizio, un’attività amministrativa sopravvenuta soddisfa pienamente e irretrattabilmente la pretesa azionata, facendo venir meno ogni utilità concreta della pronuncia di merito.
  • Il rilascio, nel corso del giudizio, del titolo amministrativo richiesto dal ricorrente determina la piena soddisfazione della pretesa e rende improcedibile il ricorso originariamente proposto contro il diniego del titolo, senza necessità di esaminare le censure rivolte all’atto ostativo.

Come è indicizzato

MaterieGiochi e scommesseEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiCommercio e attività produttiveProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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