Cassazione Penale, Sentenza n. 8404/2023 del 24/02/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza per inosservanza ed errata applicazione della normativa sul procedimento amministrativo (art. 5 Legge 7 agosto 1990 n. 241 richiamata nel ricorso) e per vizio di motivazione quanto alla contestata omissione in atti d'ufficio (art. 328 c.p.). Sostiene che il responsabile del procedimento fosse il ragioniere comunale Giuseppe Villani, nominato per evadere la richiesta del Recchiuti, per cui ogni responsabilità penale sarebbe dovuta ricadere su quest'ultimo; afferma inoltre di non essere stato destinatario di alcune richieste e di non essersi mai occupato della pratica, e contesta l'autenticità della nota a sua firma dell'11/12/2012.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per aspecificità del motivo, ritenendo che il motivo reiterasse argomentazioni già valutate senza confrontarsi con la motivazione dettagliata della sentenza impugnata. La Corte d'appello, in sede di rinvio, aveva invece ricostruito i fatti e il quadro normativo e aveva accertato che la competenza a provvedere rientrava nelle attribuzioni del settore diretto dal Raimo; che il Raimo aveva potere/dovere di vigilanza e coordinamento, conoscenza delle richieste del Recchiuti (direttamente o tramite il Segretario Generale), condivisione delle scelte operative del collaboratore Villani e riferibilità a Raimo della nota dell'11/12/2012. Perciò la condotta è stata ritenuta omissiva e penalmente rilevante. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali, al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile come liquidato in dispositivo.
Norme richiamate
Codice penale
artt. 81, 328, commi 1 e 2
Si è ritenuta integrata la fattispecie di omissione in atti d'ufficio (art. 328 c.p.) nell'ipotesi di condotte omissive consapevoli, aggravata dalla continuazione (art. 81 c.p.).
Legge 7 agosto 1990 n. 241
La nomina del responsabile del procedimento non esclude, di per sé, il potere-dovere di vigilanza e la responsabilità del dirigente; la disciplina sul procedimento amministrativo può essere invocata per sostenere l'estraneità, ma deve essere provato il concreto trasferimento di competenze e poteri.
Codice di procedura penale
art. 606, comma 1, lett. e
Il motivo di ricorso va formulato con specificità; la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per aspecificità, ritenendo che esso reiterasse argomentazioni già esaminate senza affrontare puntualmente la motivazione della sentenza impugnata.
Massime di principio
- La nomina di un responsabile del procedimento non solleva automaticamente il dirigente dal potere/dovere di vigilanza: se il dirigente mantiene funzioni di coordinamento e responsabilità della gestione, può essere ritenuto responsabile per omissioni dell'ufficio.
- Per contestare la responsabilità di un dirigente è necessario dimostrare in modo concreto e documentale che tutte le attribuzioni e i poteri relativi alla pratica siano stati trasferiti ad altro soggetto e che il dirigente non abbia avuto conoscenza o influenza sulle scelte operative.
- Documenti prodotti in giudizio, inclusi atti interni e note firmate, hanno efficacia probatoria rilevante; il semplice disconoscimento tardivo della firma senza prova contraria può non essere sufficiente a escluderne la riferibilità all'imputato.
- In cassazione i motivi devono essere specifici e confrontarsi con la motivazione impugnata: la mera ripetizione di argomentazioni già svolte nei gradi precedenti o l'assenza di una critica puntuale alla motivazione comportano l'inammissibilità.
- In situazioni analoghe, la difesa dovrebbe raccogliere ed esibire ogni elemento che attesti la reale ripartizione di competenze interne (nomine formali, deleghe scritte, flussi documentali) e contestare tempestivamente e con prove l'autenticità di documenti contestati.
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