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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30992/2025 del 26/11/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (responsabile CAF)

La controversia

Un soggetto, indicato come responsabile dell'assistenza fiscale di un CAF, ha impugnato una cartella di pagamento emessa per somme dovute ai sensi dell'art. 39, comma 1, d.lgs. n. 241/1997, in relazione a un controllo formale ex art. 36-ter d.P.R. n. 600/1973 su una dichiarazione assistita da CAF e al conseguente visto di conformità ritenuto infedele. Nei gradi di merito era stata respinta, tra le altre, l'eccezione di incompetenza dell'ufficio locale dell'Agenzia, sostenendosi invece la competenza della direzione regionale. In cassazione il ricorrente ha riproposto la censura di incompetenza, deducendo che la competenza a contestare la violazione e a irrogare/riscuotere le somme dovesse spettare alla direzione regionale competente per il domicilio fiscale del trasgressore, cioè del soggetto che aveva apposto il visto infedele, e non in base al domicilio fiscale del contribuente assistito. Le altre censure non sono state esaminate nel merito perché assorbite.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il motivo relativo alla competenza: l'art. 39, comma 2, d.lgs. n. 241/1997 attribuisce alla direzione regionale competente per il domicilio fiscale del trasgressore una competenza funzionale esclusiva anche quando l'Amministrazione proceda direttamente all'iscrizione a ruolo delle somme richieste al responsabile del visto infedele. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, ha deciso nel merito accogliendo il ricorso. Le spese dei gradi di merito e di legittimità sono state integralmente compensate per il consolidarsi della giurisprudenza in epoca contemporanea e successiva al deposito del ricorso.

Norme richiamate

  • art. 39 d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241

    comma 1; comma 1-bis; comma 2; comma 3

    La violazione consistente nel rilascio di un visto di conformità infedele resta il presupposto cui si ricollega la competenza funzionale della direzione regionale; tale competenza spetta in relazione al domicilio fiscale del trasgressore e opera anche quando la pretesa venga azionata mediante iscrizione a ruolo delle somme dovute.

  • art. 36-ter d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    Il controllo formale sulla dichiarazione del contribuente è il procedimento a monte della comunicazione di rettifica che presuppone la responsabilità del soggetto che ha apposto il visto infedele.

  • art. 31 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    ratione temporis secondo comma

    È richiamato come termine di raffronto per il criterio generale del domicilio fiscale del contribuente nella materia degli accertamenti.

  • art. 40 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    È richiamato come ulteriore base del criterio generale di collegamento territoriale fondato sul domicilio fiscale del contribuente.

  • art. 12 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    Estende il criterio del domicilio fiscale anche alla legittimazione a procedere all'iscrizione a ruolo.

  • art. 16 d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472

    È richiamato per evidenziare il collegamento tra domicilio fiscale e procedimento sanzionatorio, a supporto del criterio territoriale applicato.

  • art. 6 d.lgs. 21 novembre 2014, n. 175

    Ha modificato l'art. 39, comma 1, lett. a), ampliando le conseguenze del visto infedele, ma senza modificare la norma sulla competenza di cui al comma 2.

  • art. 26 d.m. Finanze 31 maggio 1999, n. 164

    È richiamato come disciplina procedimentale collegata al controllo formale e alla riscossione mediante ruolo, ma non idonea a derogare alla competenza funzionale della direzione regionale.

  • art. 28 d.m. Finanze 31 maggio 1999, n. 164

    È richiamato quale base del potere organizzativo del Dipartimento delle entrate per individuare gli uffici competenti.

  • artt. 10 e 25 d.m. Finanze 31 maggio 1999, n. 164

    Sono richiamati per descrivere competenze di vigilanza e autorizzazione delle direzioni regionali nell'ambito dell'assistenza fiscale.

Massime di principio

  • La competenza funzionale attribuita a un ufficio periferico o regionale va desunta innanzitutto dal dato testuale della norma speciale; se la disposizione collega la competenza al domicilio fiscale del trasgressore, tale criterio prevale anche quando la pretesa sia fatta valere con un diverso strumento procedimentale, purché la violazione sostanziale sia la medesima.
  • Quando una norma speciale prevede che la violazione sia contestata e sanzionata da una direzione regionale competente per il domicilio fiscale del trasgressore, la successiva modifica delle conseguenze patrimoniali della violazione non sposta di per sé la competenza, se il legislatore non interviene espressamente sul relativo comma sulla competenza.
  • La diversità tra procedimento di contestazione/sanzione e procedimento di iscrizione a ruolo non esclude l'applicazione della stessa regola di competenza funzionale, se il legislatore ha previsto che le disposizioni sanzionatorie generali si applichino solo in quanto compatibili.
  • Nei rapporti relativi al rilascio del visto di conformità infedele, la ratio della disciplina è quella di concentrare su base regionale i rapporti con i soggetti autorizzati all'assistenza fiscale, evitando una frammentazione territoriale delle difese e assicurando efficienza amministrativa.
  • Il domicilio fiscale del soggetto che ha posto in essere la violazione costituisce il criterio di collegamento territoriale anche quando il soggetto obbligato al pagamento non coincide con il contribuente assistito, se la pretesa erariale è rivolta direttamente al trasgressore.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossioneAccertamento
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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