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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18116/2024 del 08/05/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere per il reato di cui all'art. 416-bis c.p. (associazione di tipo mafioso), con domanda di annullamento dell'ordinanza di riesame emessa dal Tribunale di Catanzaro. Il ricorrente contestava l'insussistenza di gravi indizi di colpevolezza e la mancata specificità del suo ruolo nel sodalizio, contestando la valutazione probatoria fondata sulle dichiarazioni di collaboratori di giustizia (Moscato, Iannello, Arena) ritenute generiche e di "seconda mano", nonché il valore probatorio dell'intercettazione valorizzata dal Tribunale. Venivano inoltre richiamate precedenti pronunce della Corte di cassazione (annullamenti) riferite ad altri componenti familiari e censurata la mancata comparazione di dichiarazioni ai sensi dell'art. 627 c.p.p.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili per motivi manifestamente infondati. Ha confermato la valutazione del Tribunale di Catanzaro secondo cui sussistono gravi indizi in ordine all'appartenenza del ricorrente alla cosca di Mileto e al suo ruolo di "uomo di azione", sulla base del nucleo comune delle dichiarazioni dei collaboratori (Moscato e Arena) e della corroborazione offerta da una intercettazione che mostra il ricorrente nell'esercizio di un ruolo operativo e in rapporti di "fratellanza" criminale con referente Galati Michele. La Corte ha ritenuto irrilevanti ai fini decisori altre criticità sollevate (es. controllo della vendita del pane). Ha inoltre esteso l'inammissibilità ai motivi nuovi ai sensi dell'art. 585, comma 4, c.p.p. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a una somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende. Disposto l'invio alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp.att. c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 416-bis cod. pen.

    La norma è stata applicata per giustificare la custodia cautelare: la Corte ritiene che sussistano gravi indizi circa l'appartenenza del ricorrente a un'articolazione di 'ndrangheta e circa il ruolo concreto di "uomo di azione", sulla base di dichiarazioni di collaboratori e di elementi di riscontro (intercettazione).

  • art. 627 cod. proc. pen.

    Richiamato dalla difesa per lamentare il mancato raffronto tra dichiarazioni contraddittorie; la Corte ha implicitamente ritenuto che il Tribunale avesse compiuto una valutazione sufficiente delle dichiarazioni e che non sussistesse un vizio procedurale tale da inficiare la decisione.

  • art. 585, comma 4, cod. proc. pen.

    Applicato per estendere l'inammissibilità anche ai motivi nuovi: la Corte ha dichiarato inammissibili i nuovi motivi depositati, conformemente alla disciplina che limita l'ammissibilità di determinati motivi nuovi nei ricorsi per cassazione.

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

    Norma procedurale richiamata per gli adempimenti amministrativi a cura della cancelleria a seguito della decisione; la Corte ha ordinato gli adempimenti previsti.

Massime di principio

  • Per misure cautelari per associazione mafiosa (art. 416-bis) la gravità degli indizi richiede non solo dichiarazioni di collaboratori ma anche elementi di riscontro esterno: intercettazioni o altri riscontri possono corroborare e rendere sufficienti indizi dichiarativi.
  • Le dichiarazioni di collaboratori possono essere valorizzate anche se in parte di "seconda mano", purché il giudice individui un nucleo comune e vi siano elementi esterni che le corroborino; la difesa deve indicare specifici vizi o incoerenze decisivi per superare tale valutazione.
  • La frammentabilità o apparente contraddizione nei racconti non annulla automaticamente la possibilità di valutare parti attendibili; il giudice può selezionare le porzioni ritenute credibili se adeguatamente motivate.
  • Le pronunce relative a posizioni di altri familiari non determinano automaticamente l'insussistenza dei gravi indizi rispetto al singolo imputato: l'analisi è individuale e si concentra su elementi specifici riguardanti il ricorrente.
  • I motivi nuovi introdotti in cassazione possono essere dichiarati inammissibili ai sensi dell'art. 585 c.p.p.; la difesa deve curare la tempestività e la rilevanza dei nuovi argomenti già in sede di riesame o primo grado.
  • Se si ritiene violato l'obbligo di comparazione delle dichiarazioni (art. 627 c.p.p.), è opportuno documentare con precisione le discrepanze e richiedere formalmente il confronto in sede di merito, perché la mera eccezione generica può risultare insufficiente in Cassazione.

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