Sentenza n. 1269/2026 - Milano, Sezione 2
per l'ottemperanza della sentenza n. 44/2024 del Tribunale di Milano - Sezione Lavoro.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla carta docente per cinque anni scolastici
Esito
Favorevole al ricorrente (docente creditrice)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito per l'ottemperanza della sentenza n. 44/2024 del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, passata in giudicato e notificata al Ministero il 19 marzo 2024. La sentenza aveva condannato l'Amministrazione al pagamento di euro 2.500,00, a titolo di carta docente per gli anni scolastici dal 2018/2019 al 2022/2023. Dedotta la persistente inerzia dell'Amministrazione, la ricorrente ha chiesto l'ordine di esecuzione del giudicato, la nomina preventiva di un commissario ad acta per il caso di ulteriore inadempimento e la condanna alle spese. Il termine dilatorio di 120 giorni previsto per il pagamento da parte delle amministrazioni pubbliche era ormai decorso.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, dichiarando l'inottemperanza del Ministero al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Milano. Ha ordinato all'Amministrazione di pagare entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza le somme dovute in forza del titolo, detratto quanto eventualmente già versato, nonché gli accessori di legge, gli oneri di registrazione, le spese di esame, copia e notificazione aventi titolo nella sentenza e gli interessi maturati dopo la proposizione del ricorso, nei limiti risultanti dal titolo e dalla legge. Il giudice ha precisato che i conteggi prodotti dalla creditrice non vincolano definitivamente l'Amministrazione: capitale residuo, interessi legali e interessi di mora devono essere verificati secondo il giudicato e gli artt. 1282 e seguenti del codice civile. Per l'eventuale ulteriore inerzia è stato nominato commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, con incarico da attivare su istanza della creditrice dopo la scadenza del termine assegnato e da eseguire entro i successivi 120 giorni. Nessun compenso è stato riconosciuto al commissario, trattandosi di attività rientrante nei suoi compiti istituzionali. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Consente l'azione di ottemperanza per l'esecuzione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti giudiziari esecutivi nei confronti delle pubbliche amministrazioni.
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30
Prevede, per le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici, un termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo prima dell'avvio dell'azione di recupero coattivo di somme di denaro.
artt. 1282 e seguenti c.c.
Regolano la decorrenza e la misura degli interessi dovuti sulle somme oggetto del giudicato; i conteggi del creditore non sono vincolanti oltre i limiti risultanti dal titolo e dalla legge.
art. 93 c.p.c.
Consente la distrazione delle spese in favore dei difensori che si dichiarino antistatari.
artt. 26 e 39 c.p.a.
Costituiscono il fondamento della regolazione delle spese del giudizio amministrativo e del rinvio alle norme del codice di procedura civile, inclusa la distrazione in favore dei difensori antistatari.
art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. n. 115/2002
Richiamato per l'onere relativo al contributo unificato, ove dovuto nel giudizio.
Massime di principio
- L'azione di ottemperanza è esperibile per ottenere l'esecuzione di una sentenza passata in giudicato che condanna una pubblica amministrazione al pagamento di somme di denaro, una volta decorso il termine dilatorio previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996.
- Il giudizio di ottemperanza ha funzione esecutiva e non costitutiva del credito: l'esatta entità delle somme dovute deve essere ricavata dal titolo giudiziale, dalle norme applicabili e dagli eventuali pagamenti parziali, senza che i conteggi unilateralmente prodotti dal creditore vincolino definitivamente l'amministrazione.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice può assegnare all'amministrazione un termine per adempiere e nominare contestualmente un commissario ad acta, destinato a intervenire, su istanza del creditore, in caso di persistente inerzia.
- Il commissario ad acta non ha diritto a uno specifico compenso quando l'attività di esecuzione del giudicato rientra nei suoi compiti istituzionali.
- L'ordine di pagamento in ottemperanza comprende, nei limiti risultanti dal titolo e dalla legge, il capitale residuo, gli interessi maturati, gli ulteriori accessori dovuti e le spese direttamente riferibili al provvedimento giudiziale.
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