Sentenza n. 1081/2026 - Venezia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Treviso, sezione lavoro, che aveva imposto l’attribuzione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente con accredito di 2.000 euro per gli anni scolastici dal 2019 al 2023
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente, docente a tempo determinato, ha chiesto l’ottemperanza alla sentenza n. 237/2024 del Tribunale di Treviso, passata in giudicato e notificata al Ministero il 6 gennaio 2025. La sentenza civile aveva condannato il Ministero a costituire in suo favore la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, prevista dall’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 e disciplinata dal d.p.c.m. 28 novembre 2016, mediante l’accredito di 2.000 euro per gli anni scolastici compresi tra il 2019 e il 2023. La ricorrente ha dedotto l’inottemperanza dell’Amministrazione, che non aveva spontaneamente eseguito il titolo giudiziale. Il Ministero, pur regolarmente intimato, non si è costituito.
La decisione
Il TAR ha ritenuto soddisfatte le condizioni processuali per l’azione di ottemperanza, rilevando che la sentenza del Tribunale di Treviso era passata in giudicato ed era stata notificata all’Amministrazione, in applicazione dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. e dell’art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997. Nel merito, ha accertato l’inadempimento non contestato del Ministero e ha accolto il ricorso, ordinando all’Amministrazione di dare esecuzione al giudicato entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, mediante costituzione della Carta elettronica e accredito della somma di 2.000 euro stabilita nel titolo esecutivo. Per il caso di ulteriore inerzia, ha nominato commissario ad acta il Direttore generale pro tempore della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di subdelega e con un ulteriore termine di 60 giorni. Non è stato previsto alcun compenso per il commissario, trattandosi di dipendente dell’Amministrazione debitrice. Il Ministero è stato condannato alla rifusione delle spese di lite, liquidate in 800 euro oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza; il TAR ha ordinato all’Amministrazione l’esecuzione del giudicato e ha nominato un commissario ad acta per l’eventuale ulteriore inadempimento.
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Il giudizio di ottemperanza è stato ritenuto ammissibile in presenza di una sentenza passata in giudicato, non spontaneamente eseguita dall’Amministrazione.
art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997
Il TAR ne ha verificato il rispetto quale condizione preliminare per procedere all’esecuzione del titolo nei confronti dell’Amministrazione.
art. 1, comma 121, legge n. 107/2015
Prevede la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, la cui attribuzione costituiva oggetto dell’obbligo imposto dal giudicato.
artt. 2, 5, 6 e 8 d.p.c.m. 28 novembre 2016
Individuano le modalità e le funzionalità attraverso cui deve essere costituita e resa operativa la Carta elettronica per la formazione del docente.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è ammissibile quando il titolo giudiziale sia passato in giudicato, sia stato notificato all’Amministrazione e non sia stato spontaneamente eseguito, purché siano rispettate le ulteriori condizioni previste dalla legge per l’esecuzione delle decisioni nei confronti delle pubbliche amministrazioni.
- Accertata l’inottemperanza a un giudicato contenente un obbligo puntuale di facere, il giudice amministrativo deve ordinare all’Amministrazione di eseguirlo entro un termine assegnato, secondo le modalità risultanti dal titolo azionato.
- In caso di persistente inerzia dell’Amministrazione oltre il termine assegnato, il giudice dell’ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, attribuendogli il compito di compiere gli adempimenti necessari all’esecuzione del giudicato entro un ulteriore termine.
- Quando il commissario ad acta sia individuato in un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice, l’incarico commissariale può essere svolto senza liquidazione di un compenso aggiuntivo.
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