Cassazione Penale, Ordinanza n. 18062/2026 del 20/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente proponeva un solo motivo di impugnazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Bologna del 26/06/2025, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione per la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. La censura mirava a contestare il diniego del beneficio, sostenendo in sostanza che la motivazione non fosse adeguata. La Corte di cassazione rileva però che la doglianza non è proponibile in sede di legittimità nei termini dedotti ed è comunque manifestamente infondata, perché la motivazione di merito non presenta evidenti illogicità e valorizza un dato ritenuto decisivo: alla data del fatto l'imputato era sottoposto a una misura non detentiva per altro delitto contro il patrimonio.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Ha ritenuto corretta la motivazione della Corte d'appello sul diniego delle attenuanti generiche, richiamando il principio secondo cui il giudice di merito, nel motivare il rigetto della concessione delle attenuanti, non deve esaminare tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli prospettati dalle parti, essendo sufficiente il riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti.
Norme richiamate
art. 62-bis c.p.
Le circostanze attenuanti generiche possono essere legittimamente negate con motivazione sintetica ma non illogica, fondata sugli elementi ritenuti decisivi o rilevanti dal giudice di merito.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, salvo ragioni ostative, di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il diniego delle attenuanti generiche è censurabile in cassazione solo per vizi effettivi di motivazione o violazione di legge; non è sufficiente la mera contrapposizione di una diversa lettura degli elementi di fatto.
- Il giudice di merito, nel motivare il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, non è tenuto a confutare puntualmente ogni dato favorevole o sfavorevole allegato dalle parti, essendo sufficiente che indichi gli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti.
- Una motivazione priva di evidenti illogicità e ancorata a un elemento specifico sfavorevole all'imputato rende manifestamente infondata la censura sul diniego delle attenuanti generiche.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 20 mag 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 18048/2026 del 20/05/2026
- ordinanza_penale · 20 mag 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 18049/2026 del 20/05/2026
- ordinanza_penale · 20 mag 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 18050/2026 del 20/05/2026
- ordinanza_penale · 20 mag 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 18051/2026 del 20/05/2026
- ordinanza_penale · 20 mag 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 18053/2026 del 20/05/2026
- ordinanza_penale · 20 mag 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 18055/2026 del 20/05/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →