Ordinanza n. 6878/2026 - Roma, Sezione 4Q
per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - del “Decreto recante i criteri per la definizione del calendario delle corse ippiche per l'anno 2026" (decreto Capo Dipartimento - DISAI Masaf prot. n. 0353391 del 30.07.2025, non comunicato, né notificato; - nonché degli altri atti e/o provvedimenti, presupposti, conseguenti e comunque connessi a quelli nella presente sede impugnati, ancorché sconosciuti. Per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 12\1\2026 per l’annullamento: - del “Decreto D.G. di approvazione del calendario delle corse ippiche per l’anno 2026” (decreto Direttore Generale MASAF DIPP IV prot. n. 0587688 del 31.10.2025, ivi All.R1), non comunicato, né notificato, - della relazione istruttoria (MASAF DIPP IV prot. n. 0587685 del 31.10.2025), non pubblicata; - della relazione istruttoria (MASAF segreteria DIPP n. 0351955 del 29.07.2025), richiamata nel decreto Capo-dipartimento n. 0353391 del 30.07.2025, non pubblicata; - nonché degli altri atti e/o provvedimenti, presupposti, conseguenti e comunque connessi a quelli nella presente sede impugnati, ancorché sconosciuti alla ricorrente
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Decreto recante i criteri per la definizione del calendario delle corse ippiche per il 2026 e successivo decreto di approvazione del calendario, con le relative relazioni istruttorie
Esito
La controversia
Le associazioni ricorrenti hanno impugnato il decreto del Capo Dipartimento del 30 luglio 2025, recante i criteri per la definizione del calendario delle corse ippiche per l'anno 2026, nonché, con motivi aggiunti, il successivo decreto del Direttore Generale del 31 ottobre 2025 di approvazione del calendario e le relazioni istruttorie richiamate o presupposte. Il testo dell'ordinanza non espone i motivi di illegittimità dedotti, né prende posizione sulle questioni di rito o di merito, poiché la trattazione è stata rinviata per consentire il rispetto dei termini processuali conseguenti all'integrazione del contraddittorio mediante pubblici proclami.
La decisione
Il TAR ha rinviato la trattazione della causa alla pubblica udienza del 17 giugno 2026. Il rinvio è stato disposto per consentire il rispetto del termine di cui all'art. 46 c.p.a., da computarsi dalla data di inizio della pubblicazione dei pubblici proclami disposti per l'integrazione del contraddittorio, e, conseguentemente, dei termini di cui agli artt. 71 e 73 c.p.a. Ogni ulteriore decisione, sia sulle questioni di rito sia sul merito e sulle spese, è stata riservata. L'ordinanza non contiene quindi alcuna valutazione sulla fondatezza delle censure o sulla legittimità degli atti impugnati.
Norme richiamate
art. 46 c.p.a.
Il termine processuale è stato considerato decorrente dalla data di inizio della pubblicazione dei pubblici proclami disposti per l'integrazione del contraddittorio.
art. 71 c.p.a.
Il termine per la fissazione e la trattazione dell'udienza deve essere rispettato in conseguenza del nuovo decorso dei termini processuali.
art. 73 c.p.a.
Il rinvio è stato disposto anche per assicurare il rispetto dei termini per il deposito e l'esame degli atti e delle memorie prima della nuova udienza.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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