Cassazione Penale, Ordinanza n. 04045/2025 del 30/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (parte pubblica)
La controversia
Il ricorso per cassazione è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza del giudice dell'udienza preliminare che aveva applicato la pena. Dalla motivazione dell'ordinanza emerge che il ricorrente lamentava la mancata applicazione delle attenuanti generiche, deducendo vizi motivazionali legati a valutazioni di fatto e sostenendo, in sostanza, l'illegittimità della pena irrogata. La Corte ha però ritenuto che tali censure non rientrino tra i casi tassativi di impugnabilità previsti per la sentenza di patteggiamento/applicazione pena, poiché non integrano una denuncia di pena illegale nei termini richiesti dalla disciplina applicabile.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che, contro la sentenza applicativa della pena, l'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. consenta il ricorso solo per specifiche violazioni di legge tassativamente indicate; la doglianza sulle attenuanti generiche, fondata su asseriti vizi motivazionali e su valutazioni di fatto, non rientra in tali ipotesi e non denuncia una pena illegale secondo i criteri richiamati dalle Sezioni unite. Conseguentemente, dichiarata l'inammissibilità de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p., sono seguite le statuizioni ex art. 616 c.p.p., con condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate
Il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena è ammissibile solo nei casi di violazione di legge espressamente previsti; restano escluse le doglianze che investono il merito o la motivazione sulla concessione delle attenuanti generiche, se non si traducono nella deduzione di pena illegale.
art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
inammissibilità del ricorso, dichiarata de plano
La Corte può dichiarare l'inammissibilità in modo immediato, senza fissare l'udienza camerale, quando il ricorso è manifestamente inammissibile.
art. 616 c.p.p.
fanno seguito le pronunce di cui all'art. 616
Alla declaratoria di inammissibilità conseguono le statuizioni economiche a carico del ricorrente, comprese spese processuali e somma in favore della Cassa delle Ammende.
legge 23 giugno 2017 n. 103
introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103
La riforma ha introdotto il comma 2-bis dell'art. 448 c.p.p., restringendo l'area del ricorso per cassazione contro la sentenza applicativa della pena.
sentenza Sezioni Unite n. 33040 del 2015 (Jazouli)
illegale nei termini tracciati dalle indicazioni di principio espresse dalle sezioni unite
Il concetto di pena illegale è quello elaborato dalle Sezioni unite; le mere censure sulla motivazione o sul mancato riconoscimento di attenuanti generiche non integrano, di regola, tale vizio.
Massime di principio
- Contro la sentenza applicativa della pena il ricorso per cassazione è consentito entro limiti rigorosi e solo per le violazioni di legge tassativamente previste dalla norma speciale.
- Le doglianze che riguardano la motivazione del giudice, le valutazioni di fatto o il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche non sono, di per sé, deducibili in cassazione contro la sentenza di patteggiamento, salvo che si traducano nella deduzione di una pena illegale.
- La nozione di pena illegale va intesa in senso tecnico e restrittivo, secondo i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità, e non coincide con qualunque preteso errore nella quantificazione della sanzione.
- Quando il ricorso è manifestamente inammissibile, la Corte può deciderlo de plano e applicare le conseguenze economiche previste dal codice di procedura penale.
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